Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 76 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 76 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Ippolito Sebastiana, nata il 04/09/1954;

Avverso l’ordinanza n. 6586/2014 emessa il 28/08/2014 dal G.I.P. del
Tribunale di Siracusa;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 10/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 28/08/2014, il G.I.P. del Tribunale di Siracusa
convalidava il fermo di polizia giudiziario eseguito nei confronti di Sebastiana
Ippolito il 26/08/2014 – per il reato di omicidio aggravato commesso in danno di
Alfio Vinci nella stessa data del fermo – ritenendolo giustificato per le modalità e
la dinamica dell’azione criminosa, a loro volta correlati al pericolo di fuga
dell’indagata. A tale provvedimento cautelare genetico faceva seguito una

contestualmente impugnata, della quale non si controverte in questa sede
processuale.
Nei confronti della Ippolito, in particolare, si ritenevano gravi indizi di
colpevolezza in relazione all’ipotesi delittuosa contestata, sulla scorta degli
accertamenti investigativi eseguiti nell’immediatezza dei fatti dai militari della
Stazione dei carabinieri di Carlentini, dai quali emergeva che l’indagata, già
prostrata psicologicamente per una grave depressione, aveva inflitto al marito
Alfio Vinci – per cause in corso di accertamento al momento dell’emissione del
provvedimento in esame – numerose coltellate mentre la vittima giaceva supino
a letto, tentando successivamente di suicidarsi.

2. Avverso tale ordinanza la Ippolito, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con
specifico riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga dell’indagata,
che era stato valutato dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa con un percorso
motivazionale apodittico e manifestamente illogico.
Si deduceva, in particolare, che nel provvedimento impugnato il requisito del
pericolo di fuga richiesto dall’art. 384 cod. proc. pen. era stato valutato in
termini generici e assertivi, non potendo rilevare in tal senso il mero rinvio al
verbale di fermo redatto dagli organi investigativi nell’immediatezza dei fatti e
non emergendo, per converso, elementi concreti e specifici dai quali desumere
che la Ippolito stesse per darsi alla fuga.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2

successiva ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere non

In via preliminare, deve evidenziarsi che il controllo affidato al giudice di
legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale
e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che il verbale di fermo di
polizia giudiziaria redatto in data 26/08/2014 dai militari della Stazione dei
carabinieri di Carlentini non contiene, nemmeno implicitamente, alcun
riferimento al pericolo di fuga della Ippolito, evidenziando, per converso, la
sussistenza di ulteriori e differenti esigenze cautelari delle quali non si
controverte in questa sede.
A fronte di tali univoche emergenze processuali, il provvedimento
impugnato si limita ad affermare in termini generici e meramente assertivi
l’esistenza del pericolo di fuga della Ippolito, senza enucleare gli elementi
probatori, concreti e specifici, dai quali desumere la sussistenza di tali esigenze
cautelari.
Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio dell’ordinanza
impugnata, esplicitato a pagina 2, nel quale, dopo avere fatto genericamente
riferimento alle attività investigative trasfuse nell’informativa di reato dalla
traeva origine il presente procedimento – dalle quali, come detto, non emergeva
concretamente alcuna volontà dell’indagata di darsi alla fuga – il giudice
procedente riteneva sussistenti «le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod.
proc. pen., per le ragioni sopra esposte, nonché il pericolo di reiterazione del
reato tenuto conto delle circostanze e modalità del fatto che denotano una
spiccata pericolosità sociale dell’indagata».
Tenuto conto di tali emergenze, questa Corte osserva che il fermo di polizia
giudiziaria è consentito solo in relazione a un pericolo di fuga concreto e attuale,
in relazione al quale incombe al giudice il dovere di una compiuta motivazione non surrogabile mediante l’utilizzo di mere formule di stile – che non è
riscontrabile nel caso in esame. Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza di
legittimità consolidata secondo cui il pericolo di fuga dell’indagato deve essere
valutato prognosticamente, sulla base degli elementi specifici e concreti, dai
quali desumere l’esistenza di tale pericolo, conformemente al seguente principio
di diritto: «Nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far

da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

riferimento a concreti e specifici elementi di fatto risultanti dagli atti con
riferimento ai parametri normativi che nella realtà consentono e legittimano la
misura precautelare nei confronti di persona gravemente indiziata di reato, non
essendo a tal fine sufficiente l’utilizzazione di formule di stile, adattabili a
qualsiasi situazione, senza che ciò comporti una verifica sulla ragionevolezza
dell’operato della polizia giudiziaria cui è attribuita una sfera di discrezionalità»
(cfr. Sez. 3, n. 39452 dell’11/07/2013, Brianza, Rv. 256975).
Occorre, infine, rilevare che, nel caso di specie, l’impugnazione del

emissione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, è
certamente ammissibile, essendo i due provvedimenti restrittivi indipendenti tra
loro e soggetti ad autonomi mezzi di gravame (cfr. Sez. 3, n. 37861 del
17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084).

3. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata, limitatamente alla convalida
del fermo di polizia giudiziaria eseguito nei confronti di Sebastiana Ippolito il
26/08/2014, deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1,
lett. I), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

provvedimento di convalida del fermo, pur in presenza di una successiva

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