Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7597 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7597 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1.STUPPIA ANTONINO

n. il 02.09.1933

2.GRADIA GIUSEPPE NICOLA

n. il 18.07.1950

3.BRUNI ANTONIO

n. il 10.10.1960

4.DE VINCENTIIS ROBERTO

n. il 18.09.1949

5.SCHIRRIPA PIETRO

n. il 18.08.1951

6.LUCIANO ALFONSO

n. il 25.10.1959

7.TALARICO FRANCESCO

n. il 17.01.1966

8.COSTA FRANCESCO

n. il 17.09.1956

avverso la sentenza n. 778/2012 della Corte d’appello di Catanzaro del
10.05.2012
Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi
Udita in PUBBLICA UDIENZA dell’a novembre 2013 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Alfredo Montagna
che ha concluso per l’annullamento con rinvio in riferimento alla

Data Udienza: 08/11/2013

posizione

processuale

di

Talarico

Francesco

limitatamente

alla

determinazione della pena per il tentativo di concussione, e per il
rigetto di tutti gli altri ricorsi.

..

L’avv. Vincenzo Cantafio del foro di Vibo Valentia, in qualità di
difensore di fiducia delle parti civili Sorrentino Antonio, Di Pietra
Giuseppina, Monteleone Giuseppe e in qualità di sostituto processuale
dell’avv. Rossa Carlo del foro di Torino e dell’avv. Frante Giovanna del

Maria e dell’Associazione “Cittadinanza Attiva Tribunale Diritti del
Malato”, insiste per il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota
spese proprie e degli altri avvocati che sostituisce.
L’avv. Fante Giuseppe del foro di Catanzaro, difensore di fiducia della
parte civile Regione Calabria, conclude per il rigetto dei ricorsi.
Gli avv.ti Scalzi Francesco, del foro di Catanzaro, e Crudo Antonino, del
foro di Vibo Valentia, difensori di fiducia di Gradia Giuseppe concludono

..

per l’accoglimento dei motivi del ricorso .
L’avv. Riccardo Olivo, del foro di Roma, e l’avv. Vincenzo Galeata del
foro di Catanzaro, difensori di fiducia di Luciano Alfonso nel riportarsi
ai motivi del ricorso chiedono l’annullamento della impugnata sentenza.
L’avv. Antonio Mazzone del foro di Locri, difensore di fiducia di
Schirripa Pietro, conclude per l’accoglimento del ricorso.
Gli avv.ti Alfredo Gaito del foro di Roma e Giancarlo Pittelli del foro di
Catanzaro, difensori di Malarico Francesco, riportandosi ai motivi del
ricorso, chiedono l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
Gli avv.ti Roberto Borgogno del foro di Roma e Vincenzo Trungadi del
foro di Vibo Valentia, difensori di fiducia di Stuppia Antonino, insistono
per l’annulla mento della sentenza impugnata.
Gli avv.ti Giuseppe Altieri del foro di Vibo Valentia ed Armando Veneto
del foro di Palmi, difensori di fiducia del ricorrente Costa Francesco
concludono per l’accoglimento del ricorso.
L’avv. Itala Reale del foro di Lamezia Terme, difensore di fiducia di
Bruni Antonio insiste per l’accoglimento de motivi del ricorso.
L’avv. Giovanni Marafioti del foro di Vibo Valentia, difensore di fiducia
di De Vincentiis Roberto conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
2

foro di Vibo Valentia, difensori di fiducia rispettivamente di Sorrentino

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, in

..

riforma della sentenza, in data 22.07.2010, del Tribunale di Vibo Valentia,
appellata dal P.M, dalle costituite parti civili, nonché dagli imputati STUPPIA
Antonino, GRADIA Giuseppe Nicola, BRUNI Antonio, DE VINCENTIIS Roberto,
SCHIRRIPA

Pietro,

LUCIANO

Alfonso,

TALARICO

Francesco

e

COSTA

Francesco, tutti ritenuti colpevoli del delitto di omicidio colposo in danno di

delitto di cui agli artt.

56-

il TALARICO responsabile anche del

317 cod.

pen.

da cui era stato assolto,

condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ha rideterminato la pena nei
confronti del LUCIANO per il delitto di omicidio colposo .

1. 1 Fatto.
II 19/01/2007, Federica Monteleone venne sottoposta ad un’operazione di
appendicectomia presso la sala operatoria provvisoria dell’ospedale civile di
Vibo Valentia. Allorché l’intervento chirurgico si avviava alla conclusione,
dopo circa

20 minuti dal suo inizio

(verso le ore 14.15), si verificò

un’interruzione di energia elettrica durata, secondo l’ipotesi accusatoria, circa

7/10 minuti.
Si spensero il respiratore automatico che assisteva la paziente ed il
monitor su cui erano visualizzati i suoi parametri vitali (entrambi collegati ad
una

“ciabatta”

facente

parte

integrante

dell’apparecchio

di

anestesia

denominato Jolly Tronic 2), nonché le luci di sala, mentre continuarono

a

funzionare la lampada scialitica e l’elettrobisturi.
Durante l’interruzione l’anestesista, dott. Costa, provvide ad assicurare la
respirazione mediante il sistema manuale “vai e vieni” operando sulla pompa
di gomma collegata al circuito di alimentazione dell’ossigeno, attività questa
che consentì di mantenere la paziente in condizioni di apparente normalità,
come confermato dal dott. Ventrice, chirurgo, parente della giovane.
L’intervento proseguì, in costanza di black out, senza intoppi.
Soltanto

al

ritorno

dell’energia

elettrica,

con

l’ausilio

del

monitor,

l’anestesista, rilevò una bradicardia della paziente rendendosi conto che stava
succedendo qualcosa di anomalo e che i parametri vitali della paziente non
erano più nella norma, pur non comprendendone l’origine e la portata. Tentò,
quindi, di

,.

contrastare la

brachicardia

mediante la

somministrazione di

farmaci. Atteso il peggioramento delle condizioni della paziente, il personale
medico provvedeva ad effettuare un massaggio cardiaco e ad avvertire il
rianimatore, dott. Oppedisano, che giungeva nella sala operatoria quando

3

Monteleone Federica, ha dichiarato

mancavano venti minuti alle 15.00. Questi, resosi conto della gravità delle
condizioni della paziente, consigliava di procedere ad una laringoscopia, onde

verificare il corretto posizionamento del tubo tracheale, all’esito della quale
l’anestesista provvedeva alla sua sostituzione con altro di diametro superiore,
dopo di che la Monteleone aveva dato segnali immediati di decisa ripresa. Il
difetto parziale di ventilazione, secondo i periti, si protrasse, collocandone
l’inizio in costanza di “black uot”, ossia verso le ore 14.15, senza soluzione di
continuità sino alle 14.50 circa.
poi,

un

ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche

il trasferimento della paziente all’ospedale di Cosenza, dotato di

consigliava

sala di rianimazione. Ma un danno anossico cerebrale, riportato dalla ragazza,
ne determinò, a distanza di qualche giorno, la morte.
Si

accertò che il Jolly Tronic 2, nel corso dell’intervento, era stato

erroneamente collegato ad una presa a spina alimentata dalla rete ordinaria
(o normale o preferenziale) anziché ad una vicina presa a spina alimentata
dalla rete elettrica di sicurezza (o IT-M o privilegiata o di continuità assoluta).
L’elettrobisturi, invece, era stato correttamente collegato alla rete IT-M, così

..

come la lampada scialitica .
Stando a quanto dichiarato in fase di indagine da Bonaccurso Giancarlo (il
progettista dell’impianto elettrico della sala operatoria provvisoria in cui è
stato eseguito l’intervento), quella presa non era prevista in progetto, su
quella parete, poiché essa rientrava in “zona paziente” (così è definita la
parte della sala operatoria che impegna un raggio di un metro e mezzo dal
lettino operatorio) all’interno della quale, secondo l’interpretazione data dalla
Pubblica accusa alle norme CEI richiamate in rubrica, tutte le prese a spina
dovrebbero essere collegate alla rete di sicurezza e non intercambiabili con le
altre collegate alla rete ordinaria. Monitor e respiratore si sarebbero spenti
nel corso dell’intervento proprio perché erroneamente collegati alla rete
ordinaria

anziché

a quella

di

sicurezza.

Il

loro

spegnimento

avrebbe

contribuito a determinare la condotta colposa dell’anestesista (descritta dal
capo M della

rubrica) e, conseguentemente, il danno anossico cerebrale che

ha cagionato la morte della ragazza, la cui causa è stata individuata, in
rubrica, “alternativamente o congiuntamente” in una scarica elettrica che
avrebbe attraversato la paziente determinando un arresto cardiaco, ovvero in
una non corretta o insufficiente ventilazione della paziente, dovuta ad una
causa misconosciuta.

4

Verso sera,

1. 2 STUPPIA ANTONINO è stato chiamato a rispondere del reato di cui al
capo A) della rubrica (artt. 40 co. l e 2 e 589 cod. pen.) perché, quale

responsabile

ditta

della

incaricata

di

dare

esecuzione

al

progetto

di

Bonaccurso per i lavori di impiantistica elettrica in quella sala operatoria
provvisoria, avrebbe realizzato l’impianto elettrico in difformità dal progetto e
senza rispettare le norme CEI, creando così il pericolo che nella sala
operatoria gli apparecchi elettromedicali potessero essere collegati ad un
circuito non di sicurezza; evento poi realizzatosi con riferimento al monitor ed

dell’intervento chirurgico su Federica Monteleone.
Lo STUPPIA risponde, altresì, anche del reato (capo B) di cui all’art. 483
cod. pen., perchè, nella qualità già descritta, nella dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico alla regola dell’arte, ai sensi dell’art. 9 della L.

46/1990, datata 28.11.2006, ed indirizzata all’ASL n. 8 di Vibo V., dichiarava
falsamente di aver seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego ( CEI

64-8) e di aver controllato l’impianto ai fini di sicurezza e della funzionalità
con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle disposizioni di

..

legge in materia .
1.3 GRADIA GIUSEPPE NICOLA risponde del reato di omicidio colposo, per
la sua qualifica di responsabile del procedimento relativo all’affidamento da
parte dell’Azienda Sanitaria dei lavori di impiantistica elettrica ed antincendio
per la sistemazione e messa a norma della sala operatoria provvisoria
dell’ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia ed alla verifica della corretta
esecuzione dei lavori
I

profili di colpa a lui addebitati consistono:

a) nell’aver voluto e

consentito, con colpa cosciente, che la sala operatoria fosse utilizzata per gli
interventi chirurgici senza che fosse preventivamente collaudata; b) nell’aver
volontariamente omesso, con colpa cosciente, pur avendone il potere ed il
dovere sulla base della propria qualifica, di esercitare i dovuti controlli sulla
sala

operatoria

consentendo che

provvisoria

e sul

suo

impianto elettrico,

in tal

modo

l’impianto elettrico fosse realizzato in difformità del

progetto e senza rispettare il dettato della norma CEI 64.8 art. 710.55.3 (
secondo i particolari riportati nel capo d’imputazione); che venissero collegate
alla rete elettrica

ordinaria ed a quella di sicurezza prese intercambiabili,

senza predisporre idonea indicazione atta a distinguere quelle collegate alla
prima rispetto a quelle collegate alla seconda, determinando, in tal modo, il
pericolo concreto che nella sala operatoria gli apparecchi elettromedicali
5

al respiratore automatico che, proprio perciò, si sono spenti nel corso

risultassero alimentati da un circuito non di sicurezza e quindi inidoneo, in
caso di mancanza della rete ordinaria di alimentazione elettrica, a garantire

l’alimentazione per un periodo minimo di 3 h ed a ripristinarla entro un
periodo di commutazione non superiore a 0.5 secondi.

1.4 BRUNI ANTONIO risponde del reato di omicidio colposo per la sua
qualifica

di

consulente

dell’ASL

“management” aziendale di

n.

seguire

8

di

Vibo

Valentia,

l’esecuzione dei

incaricato

lavori

relativi

dal
alla

realizzazione dell’impianto elettrico della sala operatoria, come già indicata; a

1. 5 DE VINCENTIIS ROBERTO risponde del reato di omicidio colposo per
la sua qualifica di Direttore deii’U.O. Attività Tecniche dell’ASL indicata e,
quindi, di responsabile primo e diretto della corretta funzionalità e conformità
alle norme di sicurezza delle risorse tecnico-strumentali del nosocomio; a lui
vengono attribuiti gli stessi profili di colpa contestati al GRADIA.

1. 6 SCHIRRIPA PIETRO risponde del reato di omicidio colposo per la sua
qualifica di dirigente medico con compiti di direzione sanitaria del presidio
ospedaliero

.

“G.Jazzolino”,

quale

responsabile,

su

delega

del

direttore

dell’ASL, delle funzioni igienico organizzative del presidio ospedaliero ai sensi
dell’art. 4 co. 9 del D.lvo 30.12.1992 n. 502, gli vengono attribuiti; gli stessi
profili di colpa contestati al GRADIA.

1. 7 LUCIANO ALFONSO, risponde del reato di omicidio colposo per la sua
qualifica di direttore sanitario dell’ASL di cui trattasi, con poteri di direzione
dei servizi sanitari a fini organizzativi ed igienico sanitari, e titolare di poteri e
doveri di vigilanza e controllo ed organizzazione tecnico-sanitaria delle risorse
umane e di quelle tecnico-strumentali ai sensi dell’art. 3 co. 7 del D.lvo
502/1992; gli vengono attribuiti gli stessi profili di colpa contestati al
GRADIA.

1.8 TALARICO FRANCESCO risponde del reato di omicidio colposo con gli
stessi profili di colpa attribuiti agli altri coimputati, per la sua qualifica di
direttore generale dell’ASL n. 8 di Vibo Valentia, con poteri di controllo
interno alle attività demandate al direttore sanitario e con funzione di garante
della complessiva correttezza dell’azione amministrativa del nosocomio “G
Iazzolino” ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.Lvo 502/1992.
Inoltre risponde anche del delitto (capo I) di cui agli artt. 56-317 cod. pen.
perché, abusando della qualifica indicata, usava minaccia nei confronti di
Pasqua Cesare, direttore deii’U.O. di medicina del lavoro della stessa ASL, al
fine di ottenere da costui un’utilità non dovuta e consistita nel parere positivo

6~

lui vengono attribuiti gli stessi profili di colpa contestati al GRADIA.

in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di adeguatezza della sala
operatoria provvisoria indicata, in particolare in ordine alla conformità della

stessa alla normativa in materia di sicurezza sia dei lavoratori che dei
pazienti, e ciò a prescindere dalla circostanza

che effettivamente la sala

operatoria si presentasse conforme a detta normativa. Per raggiungere il
proprio scopo prospettava a Pasqua Cesare che, in mancanza del parere
richiesto, egli non sarebbe diventato capo dipartimento e che ” si sarebbe
fatto male da solo “. In tal modo compiva atti idonei diretti in modo non

positivo che non poteva essere rilasciato, nel merito, in mancanza dei
requisiti

minimi

di

conformità

della

sala

operatoria

alla

normativa

di

riferimento e, dal punto di vista procedurale, perché il parere avrebbe dovuto
essere rilasciato prima dell’inizio dei lavori, previo esame del progetto,
laddove, nel caso di specie, al momento dell’induzione, i lavori erano
pressoché terminati ed i progetti non erano stati posti all’esame del Pasqua.
1. 9 COSTA FRANCESCO risponde del reato di omicidio colposo per la sua
qualifica di medico anestesista in servizio presso l’ospedale di cui trattasi in

..

quanto, nel frangente dell’operazione chirurgica su Monteleone Federica,
come già descritto, con negligenza ed imperizia, consistita nell’omettere di
verificare manualmente nell’indicato lasso temporale i parametri vitali della
paziente, attraverso il controllo del polso centrale e

periferico, nonché

utilizzando lo sfigmanometro e metodi di emogasanalisi, contribuiva ad
impedire: l)

una diagnosi tempestiva di problemi cardio-respiratori della

paziente cominciati con l’inizio dell’interruzione dell’elettricità e dei quali si
rendeva conto solo nel momento in cui essa veniva riattivata;

2) un

tempestivo intervento dei sanitari che, tramite pratiche rianimatorie e
somministrazione di farmaci, avrebbe potuto scongiurare il

verificarsi di un

danno anossico cerebrale, irreversibilmente formatosi a causa dei problemi
cardio-respiratori durante i dieci minuti di interruzione di elettricità.

2. La sentenza di primo grado.
II Tribunale ha individuato la causa della morte di Federica Monteleone nel
danno cerebrale di tipo ipoanossico, determinato da un difetto di ventilazione
della paziente e non in una scarica elettrica, come pure ipotizzata.

L’ipoventilazione sarebbe iniziata durante il periodo in cui è mancata
l’energia elettrica protraendosi nei minuti successivi al ritorno della corrente,
fino alla sostituzione del tubo tracheale (pag. 121) e sarebbe stata causata da

71)

equivoco ad indurre il dipendente a promettere indebitamente il parere

uno sposizionamento del tubo tracheale, che ha comportato un difetto parziale
di ossigenazione che, al più tardi, ebbe inizio in costanza di black out, verso le

..

14:15 e si protrasse, senza soluzione di continuità, fino alle successive 14:50,
allorché fu sostituito il tubo (pag. 126).
Quasi certamente, al momento del ritorno dell’energia elettrica il danno
cerebrale non si era ancora verificato, poiché in quel momento il valore della
frequenza cardiaca della paziente (58 FC/min.) non era critica in termini
assoluti, considerata la precedente iperossigenazione, le buoni condizioni

sia subentrato nel momento in cui vi fu l’interruzione dell’energia elettrica
(pag. 124 ).
Durante la mancanza di energia elettrica, l’anestesista dott. Costa avrebbe
dovuto preoccuparsi di controllare manualmente quantomeno la pressione
arteriosa, frequenza cardiaca ed ossigenazione della paziente (pag. 126) e
avrebbe

dovuto,

parametri

vitali,

comunque,
mediante

attrezzarsi

per

controllare

uno sfigmomanometro,

un

altrimenti

detti

pulsossimetro,

un

defibrillatore a batteria (pag. 127). A questa prima negligenza (trascurata
w

verificazione dei parametri vitali) si aggiunge il fatto che al ritorno dell’energia
elettrica, l’anestesista si preoccupò di fronteggiare un problema cardiaco,
senza comprendere che esso era secondario ad un problema primario di
ventilazione (errore diagnostico) (pag. 127).
La circostanza che il dottor Costa si sia trovato, ad un certo punto
dell’intervento operatorio, privo dell’ausilio del monitor ha avuto, a detta del
Tribunale, “empiricamente” una certa influenza sulla sua condotta colposa (Cfr.
pag. 128).
La causa della mancanza di energia elettrica non è stata individuata con
precisione dal tribunale che ha, tuttavia, escluso che essa possa essere
riconducibile ad un corto circuito su un apparecchio elettromedicale e ciò sia
perché i presenti in sala operatoria avrebbero sentito uno scoppio provenire
dall’esterno della sala, in prossimità del quadro elettrico; sia perché la totale
assenza

di

luce

in

sala

operatoria

sarebbe

indicativa

dell’apertura

dell’interruttore principale posto sul quadro (individuato in quello da 32
ampere) e tale evenienza, a sua volta, escluderebbe l’ipotesi di un corto

circuito in sala operatoria, perché avrebbe determinato l’apertura degli

interruttori magnetici differenziali di minore amperaggio, posti a valle; sia,
infine, perché in caso di corto circuito su un apparecchio elettromedicale non
sarebbe stato sufficiente riarmare l’interruttore sul quadro (unica manovra

8

generali della ragazza e, non da ultimo, l’evenienza che il difetto di ventilazione

eseguita

dagli

elettricisti,

a

detta

di

costoro),

rendendosi

necessario

è

nel

rimuovere la causa del corto circuito stesso.

L’apparato

di

anestesia

Jolly

Tronic

2

si

spento,

corso

dell’intervento, perché collegato ad una presa facente parte della rete
elettrica normale (pag. 128).
Le descritte “deficienze strutturali di tipo elettrico della sala operatoria

provvisoria” consentirebbero di “porre automaticamente il nesso di causalità”
fra le stesse e “l’evento, ossia il danno cerebrale produttivo della morte di

Il Tribunale ha, altresì, sostenuto che era stato del tutto omesso il
controllo sulla corretta esecuzione dei lavori di impiantistica elettrica e che il
personale paramedico non aveva ricevuto alcuna informazione di natura
tecnica, quanto meno per distinguere prese collegate alla rete ordinaria e
prese collegate alla rete di continuità.

2.1 . In ordine alla posizione processuale del Costa, la sentenza di primo
grado è pervenuta alla conclusione, che, esclusa l’interferenza di decorsi
alternativi,

la

condotta

omissiva

dell’imputato,

consistita

dapprima

nella

mancata verifica dei parametri vitali dopo l’interruzione dell’energia elettrica e,
poi, nella sottostima di segni e sintomi, indicativi di una diversa patologia, è
stata condizione necessaria dell’evento, attribuibile al medico come fatto
proprio.

2.2 per quanto riguarda la posizione processuale di tutti gli altri imputati si
premette in fatto che, con deliberazione n. 1293 – adottata a seguito di
trattativa privata dal direttore generale TALARICO Francesco sulla base della
proposta sottoscritta dal dottore DE VINCENTIIS, direttore deii’U.O. Attività
Tecniche,
assegnava

e dal

geometra

all’impresa

GRADIA,

Stuppia

responsabile

Antonino

la

del

procedimento

realizzazione

dei

si

lavori

di

adeguamento impiantistico all’interno della sala operatoria di cui trattasi, i lavori
venivano consegnati all’impresa il 25.10.2006, con verbale sottoscritto dal DE
VINCENTIIS; al termine, l’impresa redigeva dichiarazione di conformità ed i già
citati STUPPIA, DE VINCENTIIS e GRADIA sottoscrivevano un verbale intitolato
“prova di funzionalità” in data 21.12.2006. Sulla scorta della documentazione

acquisita, si ritenevano incontrovertibili due dati: la mancata nomina da parte
della direzione generale dell’ASL di un direttore dei lavori (la cui nomina è
obbligatoria per legge nei casi di esecuzione di lavori pubblici) e la conseguente

9

Federica Monteleone” (pag. 130).

mancata predisposizione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori,
nonché l’assenza di un qualsivoglia certificato di collaudo avente ad oggetto
l’impianto elettrico realizzato all’interno della sala operatoria. Ciononostante la
sala operatoria fu aperta ed utilizzata.
Conclude il Tribunale che se fossero state adottate corrette ed adeguate
misure di prevenzione e di protezione l’evento sarebbe stato evitato con
certezza.
Quanto alla condotta addebitata allo STUPPIA il Tribunale di Vibo Valentia ha

quanto al capo A), che l’evento morte è da collegarsi direttamente alla
condotta contestata, perché non si sarebbe verificato se l’impianto fosse stato
realizzato conformemente alle richieste del progettista e nel rispetto delle
norme CEI, ossia se Stuppia non avesse collocato quella presa alimentata
dalla rete ordinaria in zona paziente.
il progetto di Bonaccurso era conforme alle norme CEI perché prevedeva,
in zona paziente, soltanto prese a spina collegate “al circuito protetto dal
sistema di continuità” (Cfr. pagg. 129 e 130 sent.). La zona paziente sarebbe

agevolmente ricava bile dalle tavole progettuali:

anche ad ammettere il

contrario, ciò non può scriminare il comportamento dell’installatore che ha
scelto di eseguire i lavori in una sala operatoria in maniera non conforme alla
normativa di legge e specificamente riconducibili all’evento poi verificatosi,
tanto più che era compito del direttore dei lavori, nella fase esecutiva,
sopperire ad eventuali lacune progettuali (ancora pag. 138 sent.).
Stuppia,

anziché

seguire

pedissequamente

le

previsioni

progettuali,

avrebbe realizzato la presa di cui si discute in zona paziente, collegandola alla
rete ordinaria (non protetta), in maniera tale che non fosse possibile
distinguerle “da quelle pure vicine, che viceversa erano assistite da tale
sistema di protezione”, così violando le prescrizioni della normativa CEE
richiamate “che impongono nei locali del gruppo 2 ad uso medico la presenza
in zona paziente esclusivamente di prese elettriche sotto sistema IT -M,
partecipi del sistema di continuità elettrica e non intercambiabili”.
In definitiva, l’installatore STUPPIA era certamente destinatario delle
norme di

sicurezza ed avrebbe dovuto operare nel

rispetto di quelle

prescrizioni.

In ordine al capo B), contestato allo stesso imputato,

della rubrica, il

Tribunale ha motivato in maniera decisamente sintetica: “E nonostante tutto
al termine dei lavori rilasciò comunque quella certificazione di conformità dei

lO

riconosciuto la sostanziale fondatezza dell’ipotesi accusatoria, sostenendo,

lavori eseguiti alla normativa CEI,

evidentemente non

vera,

e perciò

ideologicamente falsa che in tal modo integra in tutti gli elementi costitutivi
dell’ulteriore reato contestato a Stuppia Antonino al capo B della rubrica”
(Cfr. pagg. 138 e 139).
Quanto alla posizione degli altri imputati, con esclusione del TALLARICO
per quanto riguarda il delitto di tentata concussione da cui veniva assolto, il
Tribunale ha ritenuto provati i profili di colpa come contestati, affermando che
ognuno di essi, con riferimento alle specifiche qualifiche indicate in rubrica,

essa ricollegabili o omettendo di intervenire eliminando la situazione di
pericolo venutasi a creare per il comportamento dello STUPPIA.
3. La Corte d’appello, con riguardo al delitto di omicidio colposo, facendo
propria

l’impostazione

motivazionale

della

sentenza

del Tribunale,

con

riguardo all’individuazione della causa della morte di Monteleone Federica, a
quella che ha provocato il corto circuito e l’interruzione di energia elettrica in
sala operatoria e agli elementi probatori, in base ai quali sono stati ritenuti
provati i profili di colpa come contestati in rubrica ad ogni imputato, ha
evidenziato l’infondatezza dei motivi di appello.
Ha accolto, invece, l’appello proposto dal P.M. e dalle costituite parti civili
relativamente alla colpevolezza del TALLARICO in ordine al delitto di cui agli
artt. 56-317 cod. pen. affermando, diversamente dal Tribunale, la sufficienza
degli elementi probatori.
4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro propongono

ricorso per cassazione tutti gli imputati.
4.1. – STUPPIA Antonino e DE VINCENTIS Roberto-

I

ricorrenti hanno depositato un ricorso congiunto

a firma dell’avv.

Giovanni Marafioti. Lo STUPPIA ne ha presentato un altro a firma dell’
dell’avv. Vincenzo Trungardi .
Con il ricorso congiunto la prima censura che i ricorrenti muovono alla
sentenza di appello è la mancata analisi della sequenza operatoria e delle
condizioni della paziente sino al momento dell’interruzione

dell’energia

elettrica per accertare la reale incidenza sul piano del concreto ed effettivo
apporto eziologico tra tale interruzione e le cause che hanno portato
all’exitus. Si evidenzia che, qualora l’interruzione dovesse essere avvenuta in

una fase così avanzata

dell’intervento da non avere di fatto alcun legame

logico prima che giuridico

con tutte le conseguenze verificatesi, non vi è

1

dubbio che essa non abbia svolto alcun ruolo causale nella determinazione
11

ha determinato il verificarsi dell’evento non ponendo in essere atti dovuti ad

f
dell’evento morte. Il Tribunale prima e la Corte del gravame poi non hanno
tenuto

in

conto,

anzi

hanno

completamente

evitato

di

analizzare,

le

dichiarazioni testimoniali (Atania, Tagliacozzo, Pirozzi e Messina) che si
pongono in netto contrasto con quelle rese da altri testi e poste a base della
ricostruzione del fatto acquisito dai giudici. In sintesi si evidenziano dati
fattuali non spiegati e contrastanti, sul piano logico, con la versione ritenuta
in sentenza:

l) nessuno ha udito l’allarme che emette l’apparecchio di

anestesia in caso di mancanza di corrente e che dura dai 15 secondi a

presenti in sala hanno visto sul monitor solo il parametro relativo alla
frequenza cardiaca e non gli altri che pure vengono visualizzati sempre sullo
stesso monitor; 3) le divergenze tra

testi sulla durata del periodo di

interruzione

divergenze

della

corrente;

4)

le

sull’orario

di

inizio

dell’intervento; 5) le divergenze sull’orario in cui è venuta a mancare la
corrente.
Altra censura ha ad oggetto la contraddittorietà della sentenza con taluni
dei suoi assunti. Da un canto si premura di dimostrare che il corto circuito si

è verificato all’esterno della sala operatoria e dall’altro afferma l’irrilevanza
sul piano probatorio dell’accertamento del meccanismo che ha determinato
l’interruzione dell’energia elettrica e della fonte di tale anomalia. Si osserva
che da un punto di vista tecnico, contrariamente all’assunto contenuto in
sentenza,

era

tutt’altro

che

indifferente

accertare

la

esatta

causa

dell’interruzione della corrente, in quanto, ove si potesse dimostrare che una
simile interruzione poteva aversi anche laddove la presa interessata dal corto
circuito fosse collegata sotto IT – M non vi è dubbio che l’eventuale condotta
colposa dello STUPPIA

in tal caso sarebbe stata del tutto irrilevante in

termini causali rispetto all’evento.
Eppure, rilevano i ricorrenti, gli elementi che facevano propendere per un
corto circuito avvenuto a livello degli apparecchi elettromedicali erano diversi
e univoci quali: a) la mancanza di qualsiasi segno di bruciatura sul quadro
elettrico esterno; b) la teste Sacchinelli non ha riferito di alcun odore di
bruciatura proveniente dal quadro elettrico nonostante per ben tre volte fosse
uscita dalla sala operatoria, dopo l’interruzione della corrente, e si fosse
recata al telefono posto proprio vicino al quadro; d) era quasi impossibile

udire il botto del corto circuito provenire dal detto quadro atteso che la sala
operatoria

era

isolata

da

porte

insonorizzate,

diversamente

da

come

affermato da qualche teste; d) la Sacchinelli ha riferito di aver udito il botto

12~

qualche minuto; 2) la strana coincidenza che alla ripresa della corrente i

all’interno della

sala;

versione

confermata

dal

teste Ventrice.

Il

dato

significativo che avrebbe dovuto indurre la Corte ad escludere che tale corto
circuito si fosse verificato sull’impianto realizzato dallo Stuppia è di natura
tecnica, atteso che tutti gli esperti escussi in dibattimento hanno affermato
che il corto circuito è per sua natura un fenomeno irreversibile, nel senso che
una volta verificatosi, ove non venga rimossa la causa che lo ha determinato,
esso permane nell’impianto. Nessuno dei testi ha riferito di aver rimosso
alcuna

causa

essendosi

limitati

gli

elettricisti

soltanto

a

riarmare

verificato su di un apparecchio elettromedicale. O per meglio dire su di una
presa e/o ciabatta alla quale era collegato un apparecchio elettromedicale.
Segue in ricorso l’esposizione delle considerazioni tecniche sul punto riferite
dai periti escussi.
Il ricorso congiunto prosegue

nel censurare l’assunto dei giudici del

gravame di merito secondo cui è l’errato collegamento degli apparecchi
elettromedicali

alla

rete

elettrica

che

ha

determinato

il

mancato

funzionamento degli stessi durante l’intervento chirurgico, nonché la ritenuta
non conformità al progetto dell’opera eseguita dall’installatore.
Tutti temi sostanzialmente identici a quelli posti a base del ricorso a firma
dell’avv. Trungadi che possono, quindi, per economia espositiva essere
riportati anche con riferimento alla posizione del DE VINCENTIIS.
Con il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. Trungadi si denuncia
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere

la Corte d’appello

enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le prove offerte dal
ricorrente in ordine a fatti rilevanti della decisione, riguardanti_;_
a) Non intercambiabilità delle prese a spina: Con l’atto di appello, Stuppia
ha sostenuto di aver correttamente differenziato le prese a spina alimentate
dalla rete ordinaria da quelle alimentate dalla rete IT -M, esattamente come
previsto in progetto, dato che quelle collegate alla rete ordinaria erano delle
normali prese Shuko, come quelle comunemente usate nelle abitazioni civili,
mentre quelle collegate al circuito di sicurezza erano dotate di un interruttore
interbloccato e di una spia luminosa (modalità di differenziazione conformi alla
normativa vigente). Inoltre, mentre per far funzionare le prime era sufficiente
inserire la spina, per quelle collegate al sistema IT-M era necessario effettuare
un’ulteriore manovra, ossia armare l’interruttore, operazione evidenziata dalla
diversa colorazione della spia presente sulla presa, che da verde diventa rossa
per segnalare la presenza di alimentazione. Infine, le prese ordinarie erano
13

l’interruttore quadripolare è evidente, quindi, che il corto circuito deve essersi

dotate di placchette di colore verde, mentre quelle collegate alla rete IT-M
erano dotate di placchette rosse.
b) La causa che ha determinato la mancanza dell’energia elettrica in sala
operatoria. Tale motivo, come già evidenziato, è stato diffusamente svolto nel
ricorso dell’avv.Marafioti. Lo STUPPIA, con l’atto di appello, aveva pure
eccepito l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso
che l’interruzione di energia elettrica possa essere stata determinata da un

Anche con il ricorso presentato dal solo STUPPIA, si rappresenta che, con il
gravame di merito, era stato rilevato che, diversamente da quanto sostenuto
dal Tribunale, le persone presenti in sala al momento dell’intervento, quali
l’infermiera Sacchinelli ed il dott. Ventrice, zio di Federica Monteleone, hanno
riferito di aver sentito lo scoppio non fuori della sala operatoria, ma al suo
interno; il Ventrice ha pure precisato di averne individuato l’origine proprio
sulla presa a spina dove era collegato il Jollly Tronic 2, l’apparecchio di
anestesia di cui si discute, identificandolo come in uno spinotto che salta.
Inoltre,

contrariamente

a

quanto

scritto

in

sentenza,

l’interruttore

principale, sul quadro, non è quello da 32 ampere, ma quello da 80 ampere
e, in ogni caso, le “prove di corto circuito” eseguite dal Prof. Corbellini
avevano dimostrato che

non

necessariamente un corto circuito su

un

apparecchio elettromedicale in sala operatoria avrebbe determinato l’apertura
degli interruttori magnetici posti a valle di quello generale.
Così pure è stata contestata l’affermazione secondo cui in caso di corto
circuito su un apparecchio elettromedicale non sarebbe stato sufficiente
riarmare l’interruttore sul quadro (unica manovra eseguita dagli elettricisti, a
detta

di

costoro),

essendo

necessario

rimuovere

la

causa

che

lo

ha

determinato; difatti, il perito Andreotti aveva spiegato che è possibile che il
corto circuito si risolva automaticamente, laddove, ad esempio, esso si
sviluppi su una ciabatta protetta da un fusibile, diffondendosi alla rete: ciò
perché il fusibile, bruciandosi, elimina il corto e permettere al sistema di
riprendere a funzionare.
Nei caso di specie, ha sostenuto STUPPIA, è proprio quello che è
successo, come ha dimostrato l’istruttoria dibattimentale: difatti, l’infermiere
Rossi, che aveva il compito di collegare ogni mattina il Jolly Tronic 2 alle prese
elettriche, ha precisato che la ciabatta interna del macchinario era dotata di
quattro prese a spina, protette da altrettanti fusibili e che uno di quei fusibili
non

funzionava

già

prima

dell’intervento;
14

dopo

l’intervento,

il

tecnico

corto circuito verificatosi sulla ciabatta dell’apparecchio di anestesia.

Masapollo ha verificato che

fusibili bruciati su quella ciabatta erano due e

due ne ha sostituiti.
Ciò vuoi dire che il Jolly Tronic 2 era dotato di una ciabatta mal
funzionante, con un fusibile già bruciato; un corto circuito al suo interno ne ha
bruciato un altro, diffondendosi sulla rete elettrica ordinaria cui era collegato
e

determinando

l’apertura

dell’interruttore

generale

da

80

àmpere;

conseguentemente, si sono spente le luci di sala, le ventole di aerazione ed il
Jolly Tronic 2, perché collegato alla rete ordinaria, ma è entrato in funzione il

collegate alla rete ]T-M, come l’elettrobisturi e la lampada scialitica. Una volta
riarmato l’interruttore, anche la linea ordinaria ha ripreso ad erogare energia
elettrica normalmente, perché il fusibile, bruciandosi, ha svolto egregiamente
la sua funzione, che è proprio quella di eliminare un eventuale corto circuito
mediante la sua autodistruzione.
Del resto, in udienza il dott. Soriano Michele ha testimoniato di essere
stato chiamato telefonicamente,

nell’immediatezza

del

fatto,

mentre si

trovava a casa, proprio a causa di un corto circuito verificatosi in sala.
Sul

punto

dall’appellante,

la
si

Corte,
è

anziché

limitata

a

esaminare

dare

atto

le

obiezioni

sommariamente

sollevate
della

loro

proposizione ed a riprodurre e fare propria l’ipotesi ricostruttiva formulata dal
Tribunale, senza motivare in ordine ai rilievi svolti con l’appello e senza
esporre alcuna argomentazione valutativa del materiale probatorio.
In definitiva, rileva il ricorrente, la Corte ha riproposto, facendole proprie,
le stesse considerazioni svolte dal Tribunale avverso le quali erano state
mosse puntuali critiche, omettendo di motivare in ordine ad esse. Non viene
spiegato, infatti, per quale motivo dovrebbe ritenersi preferibile la tesi
prospettata

dall’ingegnere

D’Aco,

secondo

cui

l’interruttore

generale si

sarebbe aperto perché il quadro elettrico serviva altri ambienti, dove a suo
giudizio

poteva

essersi

verificato

un

corto

circuito,

rispetto

a

quella

prospettata dall’appellante (corto circuito su un apparecchio elettromedicale).
Tanto più che a pag. 81 della sentenza di primo grado si da atto che il
consulente

aveva

soltanto

“adombrato”

tale

ipotesi,

ma

aveva

anche

specificato che non aveva “controllato tale evenienza e neppure aveva smontato
il quadro elettrico”, come risulta dal testo della sentenza di primo grado, di

seguito trascritto:
Unica possibilità adombrata dal consulente per l’apertura dell’interruttore
generale da 32 ampère era quella che il quadro elettrico avesse alimentato altri
15

gruppo di continuità che ha garantito il funzionamento delle apparecchiature

ambienti, oltre la sala operatoria, in alcuno dei quali si fosse verificato un corto
circuito, ma da parte sua non aveva controllato tale evenienza e neppure aveva
smontato il quadro elettrico.
Non viene spiegato, inoltre, perché dovrebbe ritenersi valida la tesi
prospettata dall’ingegnere Monti, secondo cui un guasto su un apparecchio
elettromedicale avrebbe determinato l’apertura di un interruttore a valle
dell’interruttore generale e non di
dell’appellante, fondata

sulle

quest’ultimo, nonostante

la

censura

“prove di corto circuito” eseguite da altro

sempre si verificava l’evento che l’ingegnere Monti dava per certo.
Non viene spiegato, infine, perché dovrebbe ritenersi maggiormente
credibile l’ingegnere Vitozzi, che aveva escluso difetti di funzionamento degli
apparecchi elettromedicali ma che, in qualità di titolare della ditta incaricata
della loro manutenzione, aveva un interesse personale ad accreditare tale
ipotesi, rispetto al tecnico di sala Rossi che aveva riferito di una ciabatta da
sempre non funzionante e con un fusibile rotto e al collega Masapollo, che ha
riferito di aver constatato che su quella ciabatta, dopo l’intervento, i fusibili
guasti erano due e li ha sostituiti.
c) La previsione in progetto di quella linea elettrica e la sua destinazione
all’alimentazione del condizionatore. Con il gravame di merito il ricorrente
aveva rilevato che la linea elettrica collegata alla spina di cui si discute, era
prevista in progetto come linea ordinaria ed era destinata ad alimentare
l’impianto di condizionamento della sala operatoria;il progetto, tuttavia, non
specificava come il condizionatore “sarebbe” dovuto essere collegato alla rete
elettrica, cioè se tramite una presa a spina o con allaccio diretto, rimettendo
all’installatore l’alternativa di predisporre un punto presa, cosi come ha fatto.
Dunque, nulla gli si può rimproverare avendo apposto una linea ordinaria, che
ben

poteva

essere

presente

su

quella

parete,

perché

destinata

al

condizionatore. Nella sentenza impugnata non v’è traccia della questione
proposta e, conseguentemente, la motivazione sul punto è carente.

4.1.2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla erronea interpretazione delle norme CEI e
alla mancata verifica della rispondenza della esecuzione dell’impianto elettrico
alla regola dell’arte.
Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le norme CEI
non vietano di collocare, in zona paziente, prese alimentate dalla rete
16

~

consulente del P.M., l’ingegnere Corbellini, che aveva dimostrato che non

ordinaria,

destinate

all’alimentazione

dell’impianto

di

condizionamento,

perfettamente distinguibili da quelle alimentate dalla rete IT -M: ritenere il
contrario viola il divieto di analogia in materia penale e cozza con i principi di
riserva di legge, di certezza e determinatezza delle fattispecie penali e della
responsabilità per fatto proprio colpevole.
Le norme CEI escludono che l’impianto di condizionamento dell’aria debba
essere necessariamente collegato alla rete IT-M, rimettendo alla volontà del
committente d’intesa col progettista, di collegarlo “sempre che sia ritenuto
ad

commutazione

una

alimentazione

superiore

a

di

15 secondi

sicurezza
ovvero

con

alla

rete

un

periodo

ordinaria

di
(art

710.562.2.3).
II sistema IT -M è prescritto come obbligatorio soltanto per il collegamento
degli apparecchi elettromedicali.
Difatti, le norme CEI sono state elaborate allo scopo di “garantire la
sicurezza dei pazienti che potrebbero essere soggetti all’applicazione di
apparecchi elettromedicali” (norma 710).
La Corte d’appello ha confermato l’ impostazione accusatoria sebbene il
ricorrente avesse eseguito l’installazione a regola d’arte ed in assenza del
divieto (norme CEI) della compresenza nella sala operatoria di prese di
corrente di diverso tipo.

4.1.3 Con il terzo motivo

si denunciano violazione di legge e vizio di

motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante
individuare la causa di interruzione dell’energia elettrica, motivo già posto a
base del ricorso a firma dell’avv. Marafioti.

4.1.4 – con il quarto motivo si denunciano altra violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento all’insussistenza .dell’elemento psicologico
del reato.
Si sostiene che l’erroneo collegamento, da parte di altri di un apparecchio
elettromedicale ad una presa alimentata dal circuito ordinario non rientra
nell’area di rischio a carico dell’installatore, che non è il garante del corretto
uso delle apparecchiature di cui trattasi. Compete, invero, alla Direzione
sanitaria il compito di istruire il personale che deve utilizzare gli apparecchi di
tal genere in sala operatoria e, dall’istruttoria dibattimentale, è emerso con
chiarezza che i tecnici di sala non erano stati adeguatamente formati.
Nel caso di specie, inoltre, l’evento non era prevedibile, perché collocare
in sala operatoria
ordinario,

una presa a spina di tipo normale, collegata al circuito

destinata

all’impianto

di

17

condizionamento

locale,

previsto

in

necessario”

progetto, ben distinguibile sia visivamente che dal punto di vista funzionale,
dalle altre prese a spina collegate al circuito IT-M, non può neanche
astrattamente porre le condizioni per un erroneo collegamento ad essa di un
apparecchio elettromedicale, né lascia prevedere il successivo sviluppo che ha
portato all’evento concreto: spegnimento, agevolazione della condotta colposa
dell’anestesista, morte della paziente.

4.1.5 -Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione di legge ed il vizio di

causale.
Innanzitutto, come già evidenziato (C.T. difesa Andreotti) il corto circuito
avrebbe avuto gli stessi effetti anche se gli apparecchi elettromedicali di cui
trattasi fossero stati collegati alla rete IT-M. In secondo luogo è stato
accertato che il tubo tracheale si era spostato e che venne riposizionato, su
suggerimento

del

dott.

Oppedisano,

dal

COSTA,

determinando

immediatamente la ripresa delle funzioni vitali della paziente. Dunque, se come rileva la stessa Corte d’appello – lo sposizionamento del tubo tracheale
non è un fenomeno eccezionale ma, al contrario, un accadimento possibile in
sala operatoria che, comunque, può verificarsi per un fattore accidentale che
non

ha

nulla a che fare con

la

mancanza di energia elettrica e, di

conseguenza, con il collegamento dell’apparecchiatura di anestesia alla rete
ordinaria piuttosto che a quella IT -M, ne consegue che esso si sarebbe potuto
verificare in ogni caso e che, se si è verificato nel caso di specie, non è stato
certo originato dalla mancanza di energia elettrica, dato che il passaggio dalla
respirazione assistita a quella manuale avviene in maniera automatica o,
comunque, che manca la prova che vi sia un nesso tra lo sposizionamento del
tubo e la mancanza di energia.
Ancora: anche la condotta colposa addebitata al COSTA al ritorno della
corrente elettrica rappresenta una ulteriore interruzione del nesso causale con
riguardo allo STUPPIA. E’ indubbio che se l’anestesista avesse approntato il
trattamento terapeutico più corretto la ragazza si sarebbe certamente salvata.
Le condizioni della ragazza si sono aggravate non nel momento in cui è
venuta a mancare la corrente elettrica ma in quello successivo.
Un ulteriore fattore interruttivo è da individuarsi, per il ricorrente, nelle
deficienze tecniche

riscontrate

dal

consulente

Monti

sull’apparecchio

di

anestesia già portate all’attenzione della Corte, ma da questa non tenute in
alcun conto.

18

~

motivazione in ordine al mancato rilevamento dell’interruzione del nesso

4.1.6 -Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge con
riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al capo b).
Si premette che la Corte d’appello ha riaffermato la penale responsabilità
dello STUPPIA in ordine al delitto di falsa dichiarazione sul presupposto che
non vi è traccia in atti dell’articolata e complessa procedura di verifica
imposta dalla noma CEI 64-8/7 art. 710.6 710.61 e tanto è bastato a ritenere
integrata la fattispecie delittuosa ex art. 483 cod. pen. avendo egli attestato –

l’esecuzione dei lavori era avvenuta nel rispetto della normativa CEI e che
erano state eseguite le verifiche prescritte dalla legge. Tale motivazione
incorre in un errore interpretativo della normativa CEI citata perché questa
non

impone

affatto

di

trascrivere,

nella

dichiarazione

di

conformità

dell’impianto elettrico a regola d’arte, la singola verifica, misurazione o prova
funzionale eseguita, essendo soltanto necessario che dette operazioni siano
compiute e che si dia conto di ciò nel documento redatto. Cosa che è
avvenuta nel caso di specie. Non è rimasta acquisita alcuna prova che il
ricorrente non abbia, al termine dei lavori, controllato l’impianto ai fini di
sicurezza e delle funzionalità con esito positivo. Anzi le prove eseguite
dall’ing.

Quinci,

nei

giorni

successivi

all’evento,

hanno

confermato

la

dichiarata funzionalità e sicurezza dell’impianto realizzato dallo SCUPPIA. La
riprova di ciò che sostiene il ricorrente la si trova nelle due relazioni a firma
del C.T. di parte Andreotti. Si riportano le relazioni del tecnico con la quale,
dopo un’ampia descrizione del progetto relativo ai lavori di sistemazione della
sala operatoria e, quindi, dell’impianto elettrico, si evidenzia il pieno rispetto
della normativa CEI da parte del ricorrente.

4.1.7 Con memoria difensiva, depositata nei termini, l’avv. Trungadi per
conto dello STUPPIA, nel riportarsi ai motivi già esposti relativamente alla
ritenuta

violazione

della

normativa

CEI,

rileva

che

l’addebito

che

nell’imputazione si muove al ricorrente non è – come erroneamente ritengono
la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado –

quello di avere

installato in sala operatoria ed in zona paziente prese collegate alla rete
ordinaria, bensì quello di “avere collegato alla rete elettrica ordinaria ed a
quella di sicurezza prese intercambiabili, senza alcuna indicazione atta a
distinguere quelle collegate

alla

prima

rispetto

a quelle collegate

alla

seconda”; addebito ben diverso da quello su cui si intrattengono le sentenze
di merito, risultato del tutto infondato stante il rispetto della normativa CEI.

19

nella dichiarazione di conformità resa ai sensi dell’art. 9 della L. 46/90 – che

D’altronde è la stessa Corte che – interpretando correttamente la normativa
CEI e recependo le osservazioni della difesa – ammette che in sala operatoria
e nella zona paziente possano essere collocate anche prese collegate alla rete
ordinaria,

destinata

ad

alimentare

apparecchi

radiologici

o

di

potenza

superiore a SKVA e che esse devono essere agevolmente distinguibili dalle
altre. Ma inopinatamente la sentenza tenta di ribaltare quanto affermato
giungendo alla conclusione che la sala operatoria non poteva contenere prese
collegate alla rete ordinaria, ma unicamente prese a spina collegate al sistema

La memoria si diffonde, altresì, su altra questione già oggetto del ricorso
principale, quella relativa alla ritenuta violazione del precetto – ricavabile
dalla normativa CEI – che impone al progettista ed al costruttore dell’impianto
elettrico di rendere chiaramente distinguibili le prese collegate alla rete
ordinaria da quelle collegate alla rete IT-M; violazione smentita dall’istruttoria
laddove

la

stessa

sentenza

di

primo

grado aveva

dato atto,

all’esito

dell’ispezione in camera operatoria eseguita dall’ing. D’Aco, due giorni dopo
l’incidente,

che

le

prese

assistite

dal

gruppo

di

continuità

erano

contraddistinte da un piccolo interruttore di sicurezza contro lo sfilamento
accidentale mentre quelle collegate alla rete ordinaria avevano una maschera
verde. E’ pur vero che la sentenza di primo grado aveva tentato di mettere in
dubbio l’attendibilità dei rilievi dell’ing. D’Aco
testimonianze,

rilevando, sulla base di molte

che nei giorni immediatamente successivi all’incidente erano

stati visti alcuni elettricisti intenti ad effettuare verifiche nella sala operatoria,
adombrando quindi una illecita manomissione all’impianto, ma la circostanza è
rimasta del tutto indimostrata.
La memoria ripercorre, poi, temi già trattati, approfondendoli, riguardanti
la contestazione di falsità ideologica del privato in atto pubblico, contestata al
ricorrente e

il rapporto di causalità tra la condotta ascritta allo STUPPIA e

l’evento.

4.2.-

GRADIA

Giuseppe

Nicola

ha

depositato

due

ricorsi

rispettivamente a firma dell’avv. Antonino Crudo e dell’avv. Scalzi Francesco.
Con il primo motivo (comune ai due ricorsi) si denuncia violazione di
legge nella specie dell’art. 521 c.p.p .. Si argomenta che la sentenza di
secondo grado ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato non sulla
scorta di eventuali omissioni connesse alla posizione qualificata contestata
(responsabile del procedimento), bensì sulla scorta di omissioni e violazioni
relative al D.Lvo 626/94 (oggi D.lvo 81/2008) in quanto lo stesso imputato è

20

~

IT-M. E’ di tutta evidenza la denunciata contraddittorietà motivazionale.

stato individuato dalla Corte territoriale quale soggetto titolare della funzione
di responsabile dell’ufficio di prevenzione e protezione dell’ASL di Vibo V. E’
chiara la diversità dell’accusa rispetto al pronunciato. Gli obblighi correlati al
D.lvo 626/94 hanno diversa natura e differenti obiettivi rispetto a quelli
nascenti dalla posizione di responsabile del procedimento, sia inteso ai sensi
dell’art. 6 L. 241/90, sia inteso ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.P.R. 554/00. Gli
obblighi del responsabile dell’ufficio prevenzione e protezione di un ente,
infatti, attengono alla sicurezza dei luoghi di lavoro, quelli del responsabile del

amministrativi, e quelli del responsabile unico del procedimento ex d.P.R.
554/99 attengono, invece, al controllo sulla corretta esecuzione dell’opera
pubblica.

4.2.2- Con il secondo motivo. Anch’esso comune ai due ricorsi, si
denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla norma
di cui all’art. 9 della L. 626/94. Quant’anche si dovesse superare la prima
censura,

comunque,

sussiste

l’erronea

interpretazione

della

norma

richiamata, che si pone come obiettivo la sicurezza e la salubrità

ora
degli

ambienti di lavoro ed è posta a specifica tutela del lavoratore. Eventuali
anomalie e/o errori nella

realizzazione dell’impianto elettrico nella sala

operatoria de qua non possono essere assunte all’interno di alcuna delle
previsioni contenute nel citato art. 9, nel senso che al responsabile del
servizio non può essere demandato anche il compito di verificare la corretta
progettazione ed esecuzione delle opere

appaltate dal datore di lavoro,

perché tali obblighi sono strettamente connessi all’appalto e demandati alle
figure professionali previste dalla legge e dai regolamenti di attuazione dei
lavori pubblici. Le anomalie di esecuzione dell’impiantistica elettrica della sala
operatoria, data la loro natura, non determinavano alcun rischio o fattore di
rischio ai sensi della normativa di cui al D.Lvo 626/94 e, pertanto, le stesse
non possono che generare responsabilità solo in capo alle figure professionali
che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera ovvero il progettista
Bonaccurso,

il

RUP De Vincentiis,

l’esecutore Stuppia ed

il consulente

aziendale Bruni. Analogo obbligo di controllo gravava sul responsabile tecnicoamministrativo della struttura e sul primario del reparto operatorio. Sul punto,

in fatto, si evidenziano le dichiarazioni di STUPPIA che individuano nel
geometra GRADIA un dipendente della azienda che lo metteva in contatto con

21

1

procedimento ex lege 241/90 attengono al corretto iter formativo degli atti

il consulente BRUNI o con il progettista Bonaccurso, quindi, privo di poteri
decisionali o di controllo della questione.

4.2.3 – Il terzo motivo del ricorso dell’avv. Crudo riguarda le censure
aventi ad oggetto il nesso causale. La Corte d’appello non ha fornito alcuna
risposta in ordine alla tesi alternativa della causa che ha determinato il danno
anossico cerebrale che doveva essere collocata temporalmente durante i dieci
minuti in cui gli apparecchi elettromedicali erano spenti, indotta da una non

Si argomenta che il Tribunale, così come la Corte territoriale nella
impugnata sentenza, accede perfettamente alla tesi della ipoventilazione che
ha determinato in via diretta il danno cerebrale e secondariamente la
bradicardia

e

l’ipotensione.

Attribuiscono

credito,

senza

però

fornire

spiegazione oggettiva di tale scelta, alla sola tesi della dott.ssa Margaria che
indica in una causa misconosciuta l’ipoventilazione stessa ed omette altresì di
fornire spiegazione plausibile e comprensibile del motivo per cui colloca il
momento iniziale del difetto di ventilazione durante l’assenza dell’energia
elettrica, in tal modo accreditando, senza prova, la tesi alternativa della
pubblica accusa.
Anche

-la

Corte

di

Catanzaro,

quindi,

nonostante

le

innumerevoli

deposizioni tecniche ed i dubbi in ordine alle possibili e differenti ipotesi, si è
adagiata sulla sola scelta capace di evitare una pronuncia dichiarativa di
mancanza o insufficienza e contraddittorietà della prova sul fatto.
Vizio motivazionale si ravvisa anche nella parte in cui la Corte ha dato
risposta illogica e contraddittoria alle censure subordinate mosse nell’atto di
appello e riferite alla interruzione del nesso eziologico.
Laddove si voglia, infatti, necessariamente dar credito alla tesi alternativa
proposta dal pubblico ministero – ossia alla collocazione temporale del danno
anossico cerebrale durante i 10 minuti in cui gli apparecchi elettromedicali
erano spenti, indotto da una non corretta o insufficiente ventilazione manuale
– deve necessariamente valutarsi se l’ inutilizzabilità delle apparecchiature in
argomento ( monitor e respiratore automatico ), abbiano o meno contribuito
a determinare il decesso della sfortunata giovane o se, viceversa, la colpa
medica attribuita all’anestesista per la non corretta ventilazione si traduce
nella c.d. causa sopravvenuta che esclude ed interrompe il nesso eziologico
perché da sola sufficiente a determinare l’evento. Si fa riferimento su punto al
comportamento colposo dell’anestesista COSTA, già esposto nei motivi del

22

corretta o insufficiente ventilazione manuale.

ricorso di STUPPIA, che avrebbe interrotto il nesso causale.

L’omesso

controllo sui lavori di realizzazione dell’impianto elettrico e l’apertura della
sala operatoria in assenza di preventivo collaudo non si pongono in rapporto
di causalità diretta con la morte della ragazza poiché nella serie degli
elementi che vi concorrono si inserisce il comportamento della squadra
operatoria in generale e dell’anestesista in particolare che con una serie di
azioni imprudenti e non prevedibili, perché non conformi al modo di agire

4.2.4 – Con il quarto motivo del ricorso dell’avv. Crudo si denunciano
altra violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 178
lett. c) c.p.p. e 24 Cost .. Si premette che con il gravame di merito era stata
chiesta la rinnovazione dibattimentale per l’ammissione della perizia grafica
onde accertare a chi appartenesse la firma posta in calce al disciplinare di
incarico, allegato alla delibera 934/2006, nella parte riservata al responsabile
unico del procedimento e per l’ammissione della testimonianza del dott.
Rubens Curia. Ciò in relazione alla confusione tra le funzioni e le attribuzioni
del

responsabile

del

procedimento ex art.

6 L.

241/90

e quelle del

responsabile unico del procedimento, ovvero il c.d. RUP dei lavori pubblici ex
artt. 7 ed 8 del d.P.R.554/99. Il GRADIA è stato tratto a giudizio quale
responsabile del procedimento relativo all’affidamento da parte dell’ASL dei
lavori di impiantistica elettrica ed antincendio per la sistemazione e la messa
a norma della sala operatoria, le cui attribuzioni sono quelle previste dal
D.P.R.241/90 e non quelle di cui al d.P.R. 554/99.

4.3. – BRUNI Antonio con il primo motivo denuncia violazione di legge
nella specie

dell’art. 521 c.p.p., si deduce che la Pubblica Accusa aveva

individuato nel

BRUNI

il

responsabile,

per l’Azienda, della verifica

della

conduzione del lavoro, mentre la sentenza aveva ritenuto che la responsabilità
dell’imputato fosse individuabile in un suo obbligo generale di controllo di tutti
gli appalti e, quindi,

la responsabilità sarebbe conseguenza di una condotta

omissiva rispetto a tale obbligo di controllo.
Le sentenze di primo e secondo grado accolgono questa tesi, ed individuano
la responsabilità dell’appellante nell’obbligo generale di controllo degli atti

..

amministrativi degli appalti, responsabilità questa che sarebbe stata acquisita dal
Bruni con il contratto di consulenza.

23

obbligatorio in quelle situazioni, hanno determinato l’evento.

Tale

interpretazione del ruolo di Bruni, per la difesa, non solo non è mai

stato oggetto di contestazione, ma neanche di prova diretta o indiretta da parte
del Pubblico Ministero che non ha avanzato questa ipotesi neanche in via
subordinata.
La sentenza di secondo grado risponde alla critica richiamando la legittimità
della imputazione alternativa avanzata nel corso del giudizio dal Pubblico
Ministero in quanto, anche in tale circostanza, si è consentito agli imputati di
predisporre la propria difesa.

principio della corrispondenza tra accusa e sentenza in quanto la decisione non
avrebbe modificato né il fatto tipico, né l’elemento soggettivo del reato e né il
nesso di causalità.
Si obietta che il fatto contestato è stato modificato dalla sentenza “da una
responsabilità sull’appalto specifico da valutarsi alla stregua di quella del
direttore dei lavori, ad una più generale e limitata al controllo formale della
presenza di tutti gli atti e amministrativi di tutti gli appalti” e ciò ha comportato
sia una modifica della natura del nesso di causalità che dell’elemento soggettivo.
Conseguentemente, se questa Corte dovesse ritenere che non si possa
ravvisare la violazione dell’att.521 c.p.p., rimane l’assenza di una motivazione
che vada al di là delle citazioni di principio- e che entri nel merito della posizione
dell’imputato.

4.3.2- Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, carenza ed
illogicità della

motivazione, contraddittorietà

della decisione dell’ordinanza

dibattimentale del 19.04.2012.
La Corte, con l’ordinanza richiamata, ha ritenuto di rigettare la richiesta di
acquiSIZione

della

documentazione

allegata

alla

memoria

integrativa

comprovante che l’intervento del Bruni sulle singole pratiche fosse conseguenza
dell’ impulso della Direzione dell’Azienda. Ciò ha fatto il Giudice ritenendone la
superfluità della produzione in considerazione che la stessa fosse datata
successivamente alla morte di Federica Monteleone.
Per il ricorrente

la Corte ha errato stante l’interpretazione costante della

Suprema Corte in materia di integrazione probatoria in secondo grado, laddove
la stessa è ritenuta ammissibile quando risulta necessaria alla decisione. La
Difesa del BRUNI, si evidenzia, ha esibito, chiedendone l’acquisizione con i
motivi di appello aggiunti, una serie di documenti dai quali o direttamente o su

24

Nel caso concreto poi, continua la sentenza, non vi sarebbe violazione del

richiamo del BRUNI si attesta che egli operava su richiesta della Direzione
Aziendale. Si illustrano i detti documenti.


4.3.3 – Con il terzo motivo si censura la sentenza per mancanza di
motivazione in ordine

alla causa dell’interruzione dell’energia elettrica,

argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle proposte dai precedenti
ricorsi.

motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità del ricorrente.
La sentenza di secondo grado conferma l’impostazione del Tribunale di Vibo
Valentia ritenendo che al Bruni debba essere contestato un profilo di colpa per
omissione in riferimento ad un suo obbligo generale di verifica delle regolarità
formale degli atti dei lavori di appalto disposti dell’Azienda.
In particolare, alle conclusioni a cui arriva il Giudice di primo grado, la
sentenza della Corte aggiunge ulteriori valutazioni che si possono riassumere nel
concetto che un consulente può assumere un ruolo dirigenziale, ma la verifica
dell’assunzione di tale ruolo deve essere fatta con attenzione e attraverso le
attività concrete da questo svolte.
In particolare, la dimostrazione del ruolo generale del BRUNI sarebbe
confermata dall’intervento dello stesso nella realizzazione della sala operatoria
provvisoria e sarebbe dimostrata da una serie di dichiarazioni e precisamente
dalla lettera di risposta dell’Azienda ai Carabinieri a firma Stalteri che lo
indicavano come la persona che seguiva i lavori, le dichiarazioni Stuppia e di
Bonaccurso, nonchè quelle del dr. Oppedisano.
Tale interpretazione, per il ricorrente, stravolge completamente alcuni
principi fondamentali trasferendo su una attività di fatto il riconoscimento di una
funzione dirigenziale che necessita, in modo imprescindibile, di un atto formale
amministrativo,

soprattutto

se

ad

esserne

investito

è

un

estraneo

all’Amministrazione.
Ora, se pur è vero che è possibile ricercare dirigenti al di fuori del
personale interno alla Pubblica Amministrazione, le modalità ed i limiti di tale
attività ( una selezione pubblica, i vincoli di bilancio, una convenzione specifica)
escludono totalmente che sia possibile anche solo ipotizzare una situazione di
fatto che abbia rilevanza all’interno delle linee gerarchiche di un Ente Pubblico.
Illogicità della motivazione.

25

4.3.4 – Il quarto motivo ha ad oggetto violazione di legge e carenza di

Si osserva che le due sentenze hanno qualificato l’omissione del BRUNI
come una mancata verifica di tutti gli atti amministrativi che avrebbero dovuto
garantire la funzionalità dell’opera e gli hanno contestato la mancata verifica
tecnica di funzionalità
In altri termini, se il Bruni si fosse attivato avrebbe verificato che
mancava il certificato di collaudo e, quindi, ne avrebbe richiesto la stesura da
parte di un professionista qualificato impedendo così che la sala operatoria
entrasse in funzione con i difetti che poi sono stati verificati (la presenza di

ai sensi del D.Lgs 626/94, tale compito di controllo e verifica spetta al datore
di lavoro, per il tramite del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
dai rischi in ambiente di lavoro,

ruolo ricoperto dal Geom. Gradia, nella

obbligatoria fase di valutazione dei rischi, connessi alla struttura, di controllo
nella realizzazione degli interventi programmati, degli ambienti di lavoro e degli
impianti tecnologici e, quindi, delle autorizzazioni, certificazioni e collaudi.

4.3.5 Il quinto motivo denuncia

la violazione dell’art. 192 c.p.p.,

dell’art. 195 c.p.p. comma 4 e dell’art. 526 c.p.p. l bis, con riferimento alla
assunzione della testimonianza del M.llo Lopreiato.circa una missiva a firma del
DE VINCENTIIS , indirizzata al Direttore Generale Salteri con cui fornisce una
risposta scritta alla richiesta degli inquirenti sulla nomina del direttore dei lavori
precisando che non si era proceduti a tale nomina, ma che

i lavori elettrici

erano

fornire

stati

seguiti

dal

consulente

BRUNI,

senza

però

alcuna

documentazione, quale poteva essere un ordine di servizio o una disposizione
scritta. Il De Vincentiis attraverso tale dichiarazione ha tentato di eliminare o di
ridurre la sua responsabilità di RUP – Direttore dei lavori indicando un’altra
persona come responsabile dei lavori. Sul contenuto della lettera ha deposto il
m.llo Lopreiato; egli, però, poteva solo riferire dell’acquisizione della lettera ma
non del suo contenuto, stante il divieto imposto dal comma 4 dell’art. 195
c.p.p.; la dichiarazione contenuta nella missiva, proveniente dal De Vincentis,
non

può essere utilizzata

in quanto questi si è astenuto dal

rendere

dichiarazione nel processo. Comunque, la dichiarazione del De Vincentiis manca
totalmente di credibilità

intrinseca

per l’interesse di cui

è portatore il

dichiarante. Il De Vincentiis come lo Stuppia non intendono certo accusarsi di
un reato, ma cercano di trasferire la responsabilità sul Bruni e, quindi, la
valutazione di tali dichiarazioni pretendeva un rigore ancora più approfondito.

26

prese non protette nell’area operatoria). La sentenza non tiene però conto che,

4.3.6. Con l’ultimo motivo si censura il trattamento sanzionatorio
eccependo vizio di motivazione.

4.4 -SCHIRRIPA Pietro. Il ricorrente eccepisce, in via preliminare, il
difetto di correlazione tra accusa e sentenza con specifico riferimento alla sua
posizione che, per altro, non è correlata alla collocazione funzionale ricoperta,
cioè

quella

di

direttore

sanitario

dell’Ospedale

Jazzolino.

Proprio

dalla

motivazione della sentenza emerge che non v’è alcuna delega del direttore

pertanto, attribuire al ricorrente la posizione di garanzia sulla base di un

c.d

atto aziendale, diverso da quello indicato in contestazione, significa correlare la
motivazione ad un fatto diverso, con violazione del principio sancito dall’art.
521 c.p.p ..
Comunque, ancorché si ritenesse superata tale eccezione, si rappresenta
che “l’atto aziendale”, contrariamente a quanto ritiene la sentenza impugnata,
non demanda al ricorrente alcuna competenza sulla sala operatoria in quanto
emergono una serie di elementi di prova documentale e di prova orale
dimostrativi della mancanza di ogni competenza dello SCHIRRIPA in ordine alla
ristrutturazione della sala operatoria.
E’ evidente il vizio di motivazione per carenza

non rispondendo la

sentenza ad alcuno dei temi devoluti con il gravame. Innanzitutto, si precisa
che, dopo l’accorpamento di tutte le strutture sanitarie site nel comprensorio di
Vibo V. tra cui l’ospedale Jazzolino, la competenza gestionale sanitaria sin dal
2001 era passata al

direttore del Presidio Ospedaliero Unificato (POU), ruolo

non ricoperto dal ricorrente, ma dal dott. Cautadella (originariamente imputato
poi assolto n.d.r.). Che il dott. SCHIRRIPA non avesse alcuna competenza sulla
sala operatoria de qua, che non gli fosse delegata dal direttore sanitario
aziendale alcuna funzione gestionale, che i suoi vertici avessero assunto
direttamente le decisioni ad essa attinenti emerge da una serie di ulteriori
elementi di prova orale e documentale. Si riportano le osservazioni poste a
base dei motivi di appello riguardanti la deduzione difensiva di cui trattasi
facendosi riferimento alle dichiarazioni testimoniali ed alla documentazione che
escludono qualsiasi interesse amministrativo o di fatto dello SCHIRRIPA nella
ristrutturazione della sala operatoria
A fronte di un tale quadro probatorio, per il ricorrente, non appare
condivisibile l’assunto della sentenza impugnata secondo cui (p. 141) “dati
dichiarativi

e

documentali

acquisiti

27

in

dibattimento

hanno

cercato

di

sanitario aziendale – diversamente da come emergeva dal capo d’imputazione –

dimostrare una sorta di emarginazione del direttore sanitario ospedaliero,
esercitata dagli organi di vertice aziendali, dai lavori della sala operatoria
provvisoria e non solo di quelli, anche in violazione delle sue competenze
come definite dall’atto aziendale; tra le sue competenze rientravano le
dichiarazioni di inagibilità di locali dell’ospedale, dichiarazioni (concretamente
emanate in altri casi) di inagibilità di sale operatorie”: infatti, come detto: l)
l’atto aziendale (il riferimento al quale costituisce una modifica del fatto,
facendo riferimento l’imputazione ad una – insussistente – delega del direttore
sanitario aziendale) non incardina alcuna competenza sul dott. Schirripa nel
settore impiantistico processualmente rilevante, facendo, anzi, riferimento ad
altri organi e uffici; 2) l’acquisizione probatoria dibattimentale, documentale e
orale, non ha dimostrato soltanto !”‘emarginazione” del dott. Schirripa, ma ha
provato l’ancor più rilevante dato della mancanza della sua competenza, sia in
astratto che in concreto, in ordine al settore che i questa sede rileva; 3)
l’eventuale dichiarazione di inagibilità della sala operatoria di cui al processo
non rientrava nei poteri del dott. Schirripa, essendo la sua “gestione”
demandata espressamente ad altri organi ed uffici, ed avendo tali organi ed
uffici, gerarchicamente o funzionalmente a lui sovraordinati, esplicitamente
autorizzato l’utilizzazione di tale sala; 4) le volte in cui il dott. Schirripa ha
dichiarato l’inagibilità di altri locali dell’ospedale è perché il problema per il
quale egli interveniva atteneva alla materia igienica, e non, come nella
fattispecie in esame, ad altra materia non di sua competenza. Appare, poi,
non condivfsibilmente valutato, sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo che
sotto quello dell’elemento soggettivo, dalla sentenza impugnata l’argomento
secondo cui (p. 141) “nello specifico il dott. Schirripa ricevette, con nota del
28-12-2006 a firma del dott. del Vincentiis, comunicazione sulla fine e sulla
corretta esecuzione dei lavori in sala operatoria, e si limitò a chiedere
comunicazioni ulteriori sull’idoneità degli impianti; nella sua veste di direttore
sanitario dell’ospedale, e, quindi, di diretto responsabile dell’idoneità della
sala operatoria, non ebbe cura di chiedere alcun certificato di collaudo, specie
considerando che non gli era stato permesso di seguire in alcun modo detti
lavori”. Innanzitutto, argomenta il ricorrente, si deve, in proposito, osservare
che la sentenza non appare avvedersi di dare per dimostrato ciò che, invece,
deve essere dimostrato e che, anzi, è del tutto smentito dalla prova
documentale e orale: e, cioè, che il dott. Schirripa, “nella sua veste di
direttore sanitario dell’ospedale” fosse “il diretto responsabile dell’idoneità
della sala operatoria”. Non appare, poi, la sentenza avvedersi che, nel

28

momento in cui fa riferimento ad attività tecnicamente e giuridicamente
demandate alla competenza di altri
tecnica e giuridica, del ricorrente .
In ulteriore assoluto difetto motivazionale ed erronea applicazione della
legge penale appare incorrere la sentenza impugnata anche nella parte in cui
(pag. 59) osserva che: ” sebbene il dottore Cataudella, direttore del POU,
fosse stato delegato alla stesura di un piano di utilizzo delle sale operatorie
alternative al blocco da ristrutturare, resta il dato che lo Schirripa rivestì in
concreto uno specifico ruolo di garanzia: egli chiese, infatti, comunicazione
circa l’idoneità degli impianti al dottore De Vincentiis e fu destinatario della
nota

del

responsabile

deii’U.O.

Attività

Tecniche

avente

ad

oggetto

l’ultimazione dei lavori e la loro corretta esecuzione”.
Non appare la sentenza impugnata applicare il principio di diritto (di cui
alla sentenza della sez. IV, Cassazione penale, 02/12/2008 n. 1866) secondo
cui, indipendentemente da ogni altra considerazione, in presenza di una
competenza

specifica

e

prevalente

di

un

determinato

soggetto

nell’organizzazione aziendale (nella fattispecie concreta, il riferimento è da
effettuarsi a tre soggetti, direttore sanitario aziendale, direttore sanitario del
POU, direttore dipartimento chirurgia), non possono, comunque, essere prese
in considerazione le eventuali (generiche) funzioni di soggetti diversi; né
appare la sentenza avvedersi che la presa d’atto del fatto che il dott.
Cataudella, direttore del POU, fosse stato delegato alla stesura di un piano di
utilizzo delle sale operatorie del blocco da ristrutturare, di per sé non soltanto
incardina una specifica posizione di garanzia in capo a questi, ma perciò stesso
esclude una posizione di garanzia in capo allo Schirripa; né appare la sentenza
esaminare il punto (specificamente devoluto con i motivi di appello dell’
avvocato Mazzone – p.3 ss.) relativo all’attribuzione di una competenza
specifica sulla questione della sala operatoria provvisoria al direttore del
dipartimento di chirurgia dell’ospedale di Vibo Valentia, che di per sé stesso
esclude una posizione di garanzia in capo al dott. Schirripa; né spiega perché in
presenza di attribuzione di competenza specifica ad altri soggetti (tra l’altro,
gerarchicamente sovraordinati) si possa ritenere incardinata una posizione di
garanzia in capo al direttore sanitario dello Jazzolino; né la sentenza impugnata
spiega come, in presenza di un intervento diretto del direttore generale al fine
di intimare ad un sottordinato di non interferire con ciò che riguarda un
determinato settore, possa ritenersi incardinata in capo a tale ultimo soggetto
una posizione di garanzia in ordine a ciò che riguarda quel settore.

29

uffici, di per sé esclude la competenza,

La

sentenza

impugnata

appare

incorrere

in

una

non

condivisibile

individuazione della fonte da cui può derivare l’incardinarsi di una posizione di
garanzia laddove appare ritenere ( p. 59 ) che una richiesta di “comunicazione
circa l’idoneità degli impianti ” sia adeguata a tale fine. Né spiega la sentenza a
quale fine lo Schirripa abbia chiesto tale “comunicazione”, né quale sia il
significato del rilascio da parte del responsabile dell’ U.O. Attività Tecniche di
certificazione avente ad oggetto l’ultimazione dei lavori e la loro corretta

Dunque, per il ricorrente, nonostante la devoluzione del tema con i motivi
di appello, la sentenza impugnata appare, pertanto, disapplicare la norma di cui
all’art. 48 c.p., secondo cui ” le disposizioni dell’articolo precedente si applicano
anche se l’errore sul fatto che costituisce reato è determinato dall’altrui
inganno”; infatti, nel momento in cui la sentenza dà atto ( pag. 59) che lo
Schirripa ” fu destinatario della nota del responsabile deii’U.O. Attività Tecniche
avente ad oggetto l’ultimazione dei lavori e la loro corretta esecuzione”, una
condivisibile

applicazione

necessariamente

alla

della

norma

conseguenza

di

cui

dell’esonero

all’art.
dello

48

c.p.

Schirripa

conduce
da

ogni

responsabilità.
Appare, poi, emergere in tutta evidenza il difetto assoluto e rilevante della
motivazione della sentenza impugnata; per prima cosa, sotto il profilo della
manifesta contraddittorietà, laddove dopo aver osservato (pag. 59) che il dott.
Schirripa ” fu destinatario della nota del responsabile deii’U.O. Attività Tecniche
avente ad oggetto l’ultimazione dei lavori e la loro corretta

esecuzione”, deduce

(sempre pag. 59) che ” …. ciò, invece, il dott. Schirripa non ha fatto tenendo,
per

contro,

un

inaccettabile

mancanza di qualsivoglia

comportamento

inerte,

concretatosi

nella

richiesta di certificato di corretta esecuzione dei

lavori”.

4.4.1 – Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio

di motivazione in ordine al ritenuto nesso di causalità, sia con riferimento alla
individuazione dei requisiti della causa, sia in materia di interruzione del nesso
causale. In buona sostanza si riportano le stesse argomentazioni poste a base
degli altri ricorsi riguardanti l’interruzione del

nesso causale tra la condotta

contestata al ricorrente e l’evento con riferimento alla condotta dell’anestesista.

4.5 – LUCIANO Alfonso. Con il primo motivo

il ricorrente

denuncia

violazione di legge in relazione agli artt. 40 cpv. e 589 cod. pen. e vizio di
30

1

esecuzione” (p. 59 ).

motivazione in relazione alla riconosciuta posizione di garanzia del direttore
sanitario aziendale, qualifica ricoperta dal ricorrente.
In effetti, si argomenta, la Corte d’appello individua erroneamente la

posizione di garanzia nelle funzioni svolte dal ricorrente attraverso un richiamo
non conferente della giurisprudenza di legittimità. Si rileva, innanzitutto, che è
la stessa legge a differenziare la posizione del direttore generale da quella del
direttore sanitario e del direttore amministrativo. Il dato normativa di
riferimento è il D.lgs 502/1982, come modificato dal D.lgs 229/1999, laddove
due

figure

rappresentano

del

direttore

semplici

sanitario

ausiliari

del

e

del

direttore

direttore generale,

amministrativo
privi

di

poteri

prettamente gestori e mancanti dei poteri di rappresentanza dell’ente,
Sulla base di una corretta interpretazione di tali norme per il ricorrente si
può affermare che la verifica delle componenti tecniche utilizzate in una sala
operatoria esuli dalla sfera di vigilanza del direttore sanitario che è chiamato al
controllo sui servizi sanitari ai soli fini amministrativi ed igienico-sanitari; egli,
in ambito di concessione ed esecuzione di appalti, non ha alcun ruolo autonomo
e può limitarsi solo a coadiuvare altri soggetti, che assumeranno – in proprio le responsabilità connesse alla propria attività gestoria.
L’assenza di una specifica norma di comando che imponga al direttore
sanitario di attivarsi per impedire l’evento dannoso si sposa, infine, con
l’assenza pratica di qualsivoglia potere impeditivo dell’evento.
Il

direttore sanitario, difatti,

ristrutturazione,

non ha, e non è

nel

corso dell’esecuzione di

previsto che abbia, alcun

interlocuzione né con le ditte appaltatrici, né con

lavori di
potere di

progettisti e il personale

tecnico che si occupa della realizzazione dei lavori.
Pretendere quindi dal direttore sanitario un controllo diretto sull’attività
tecnica di costruzione di una sala operatoria si risolverebbe in una pretesa
inesigibile: il direttore sanitario – che la legge prevede sia un medico – non può
avere alcuna competenza tecnica che gli permetta un’ingerenza su di una simile
attività, cui è preposta una struttura organizzativa, formata da persone aventi
specifiche competenze tecniche.
Affermare che l’imputato avesse un obbligo di accorgersi della cattiva
differenziazione delle prese elettriche e, conseguentemente, che avrebbe
dovuto intervenire pretendendo dai progettisti e dagli esecutori materiali una
più corretta esecuzione dei lavori, come ha fatto la sentenza di appello, si
risolve in una fittizia individuazione di una posizione di garanzia.

31

le

4.5.1. – Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge con
riferimento agli artt. 40 co l e 589 cod. pen. e vizio i motivazione in relazione
alla ricostruzione del nesso eziologico tra omissione ed evento. Si ripercorrono
le stesse argomentazioni degli altri ricorsi, in particolare, per quanto riguarda
l’individuazione del momento in cui è insorta la ipoanossia nella paziente, si
evidenzia che i giudici di merito ricostruiscono solamente un probabile decorso
causale, ma non riescono ad individuare la prova particolaristica che permetta
di affermare, con alta probabilità logica, l’esistenza di un nesso eziologico tra
l’omissione -del Luciano (e di tutti gli altri imputati che non hanno avuto un
contatto diretto con la paziente, ma sono coinvolti nella vicenda processuale a
causa della costruzione di una sala operatoria inadeguata) e l’evento.

4.5.2 – si denunciano, con il terzo motivo, violazione di legge in
relazione agli artt. 41 e 589 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla
mancata individuazione di cause da sole sufficienti a determinare l’evento.
Anche questo motivo ripercorre le stesse argomentazioni svolte sul punto
dagli altri ricorrenti.
Con memoria difensiva depositata in termini il ricorrente, con riferimento
alla questione, proposta con tale motivo, circa la giurisprudenza di legittimità,
richiamata dalla Corte del merito, in tema di concorso di cause e di serie causali
autonome ed indipendenti, idonee ad escludere l’efficacia causale della
pregressa condotta, pur condividendosi i principi ivi espressi, ne rileva la non
pertinenza.

4.5.3 – Il quarto motivo ha ad oggetto la carenza di motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza della colpa cosciente in capo al ricorrente. Si
rileva che, nonostante il capo d’imputazione abbia inserito la contestazione
della colpa cosciente per tutti gli imputati, nessuna delle due sentenze ha
giustificato una tale scelta della P.A ..

4. 6 -TALARICO Francesco – L’analisi della vicenda processuale da
parte del ricorrente,

prima di esporre le censure avverso la sentenza

impugnata, parte dal dato di fatto che sia il Tribunale che la Corte d’appello
hanno dovuto ammettere che sono rimaste ignote le cause della interruzione di
energia elettrica all’interno della sala operatoria dell’ospedale di Vibo V. e del
pari vaga è risultata l’evoluzione della sofferenza respiratoria che ha portato
all’insorgere del danno cerebrale e successivamente alla morte della giovane.
32

4.6.1 . Primo motivo. Circa la ricostruzione del fatto, il ricorrente
muove le seguenti osservazioni: la Corte, come anche il Tribunale, sono caduti
in un equivoco laddove hanno escluso che il rilevatore multiparametrico avesse
ripreso a funzionare, al pari del respiratore automatico, una volta ripristinata
l’energia elettrica, tenendo solo conto delle dichiarazioni in tal senso dei dottori
Oppedisano e Ciampa, svalutando la prova documentale fornita dalla difesa e le
conclusioni del c.t. Corbellino, che aveva indicato l’autonomia di funzionamento
del rilevatore rispetto al respiratore al quale non era affatto collegato. Dunque
la conclusione è che, al ripristino dell’alimentazione elettrica, o entrambi gli
apparecchi ripresero a funzionare, oppure il rilevatore multiparametrico rimase
spento perché mai attivato.
Si argomenta, quindi, sul fattore causale sopravvenuto idoneo ad
escludere il rapporto di causalità tra la condotta addebitata al ricorrente e
l’evento. L’addebito che si muove al TALARICO è l’omessa nomina del direttore
dei lavori e della redazione del certificato di regolare esecuzione dell’impianto
elettrico della sala operatoria che avrebbero avuto efficacia causale nella
produzione dell’evento morte, in quanto l’alimentazione degli apparecchi
elettromedicali mediante prese collegate al circuito non protetto ne avrebbero
provocato

lo

comportamento

spegnimento,
negligente

dovuto

al

black

dell’anestesista.

out,

Circa

ed
la

il

conseguente

possibilità

della

contemporanea installazione in sala operatoria dei due diversi tipi di presa
ripercorre

le

argomentazioni

del

ricorso

STUPPIA

con

riguardo

alla

interpretazione della normativa CEI, giungendosi alla medesima conclusione
secondo cui la momentanea indisponibilità degli apparecchi elettromedicali non
fu causata dalla presenza di prese elettriche non autoalimentate, da nessuna
norma vietata, né dalla non riconoscibilità di queste rispetto a quelle alimentate
da sistema IT-M, bensì dalla errata utilizzazione delle prime per l’alimentazione
degli apparecchi elettromedicali, dovuta ad incomprensibile ed imprevedibile
scelta operativa da parte di coloro, che, pur dovendo essere dotati di
competenze al riguardo, a tanto avevano provveduto. Non conferente per il
ricorrente è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza n.
27959/08 della IV sezione, circa la presenza di concause . Si ribadisce che la
presenza

di prese non autoalimentate non era di per sé produttrice della

“situazione di pericolo”, tale, invece, essendo l’imprevedibile loro utilizzazione
per l’alimentazione degli apparecchi elettromedicali. E se si ritiene, come
opinano i giudici del merito, che il personale medico e paramedico non era

33

stato

formato

circa

l’utilizzazione

delle

prese,

ciò

certamente

non è

addebitabile al TALARICO che non svolgeva la funzione di informatore dei
rischi. Ancora, in applicazione del principio giurisprudenziale (Cass. Sez. IV 23
marzo 2007 , Pelosi) secondo cui quando l’imminenza e gravità di una
situazione

di

pericolo

sia

percepibile

con

estrema

facilità,

chiarezza

e

prevedibilità e possa conseguentemente essere evitata con diligenza anche
minima, va esclusa la colpa di colui che abbia realizzato una astratta concausa
dell’evento, dovendosi ritenere interrotto il nesso causale tra la causa remota e
l’accaduto. E, dunque, l’esigenza di alimentare i due apparecchi elettromedicali
mediante prese assistite dal circuito protetto era agevolmente e facilmente
percepibile, stante la riconoscibilità delle prese IT-MCon altra osservazione

si ripercorrono i motivi dei ricorsi già esposti

circa l’asserita (ma erronea) efficacia eziologia nella causazione della morte del
black out, che avrebbe determinato la tardiva rilevazione della sofferenza
respiratoria.

4.6.2. – Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla posizione di garanzia individuata in capo al
ricorrente. All’esito della descrizione dell’iter amministrativo che ha portato
all’affidamento dei lavori della ristrutturazione della sala operatoria alla ditta
Termotecnica dello STUPPIA, si assume, con riguardo alla dimostrazione
dell’assenza di poteri di gestione diretta in capo al direttore generale, la netta
separazione di funzioni tra gli organi di gestione strategica ed articolazioni
operative della ASL, come ribadita dal Piano Regionale della Salute 2004-2008.
Nel mese di agosto 2006 il nuovo atto aziendale approvato dalla Giunta
Regionale con delibera del 5.10.2006, nel riformulare le funzioni e i compiti del
direttore amministrativo e del direttore sanitario, aveva eliminato la previsione
di poteri sostitutivi e di avocazione, in contrasto con la riserva alla direzione
delle strutture aziendali delle attività gestionali, organizzative e produttive,
previste dal Piano Regionale per la Salute. Pertanto, la semplice verifica della
normativa indicata esclude la possibilità di attribuire all’organo di governo
dell’ASL una funzione di effettivo controllo sulla gestione diretta della struttura,
affidata per previsione legislativa e regolamentare alle strutture operative
aziendali. Sul punto si propone la giurisprudenza di questa Corte a SS.UU.
(sent. Di Francesco, 1996) che ha fissato le linee guida in ordine ai compiti e
alle responsabilità del direttore generale di una ASL; con tale pronuncia, pur
attribuendosi al D.G. una posizione di garanzia
34

con riferimento all’intera

gestione dell’azienda, si è segnalato che la responsabilità dell’organo apicale è
ravvisabile unicamente qualora questi abbia avuto la consapevolezza del

compimento di attività illecite. Nel caso di specie il ricorrente non ha mai avuto
il

benché

minimo sentore

della

irregolarità

nel corso

della

esecuzione

dell’appalto assegnato all’impresa STUPPIA il cui controllo è affidato al RUP
Gradia. Sempre con riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dal D.G. di un’
ASL si riporta altra giurisprudenza di questa Corte (cass. sez. III, 14 giugno

Ancora, si espone che la Corte ha omesso qualsiasi valutazione ai rilievi
difensivi circa il ritenuto effettivo svolgimento, sulla base delle dichiarazioni
rese dallo SCHIRRIPA, da parte del TALARICO dei compiti di gestione circa i
lavori presso la sala operatoria, evidenziandosi che, proprio l’episodio riportato
dallo SCHIRRIPA, come l’altro consistito nella comunicazione del 20.12.2006 ai
vertici aziendali al dott. Cautadella, relativa alla predisposizione di interventi
finalizzati all’avvio dei lavori di ristrutturazione delle sale operatorie, denotano
esattamente l’opposto di quanto illogicamente rilevato dalla Corte del merito, e
cioè che il TALARICO, lungi dall’arrogarsi compiti che non gli competevano,
intendesse ribadire la netta distinzione tra indirizzo e controllo strategico, da un
lato, e gestione dall’altro, tendendo a stimolare i livelli gestionali ad esercitare i
compiti di istituto loro affidati.

4.6.3 – Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la
ritenuta responsabilità in ordine all’imputazione di tentativo di concussione, Si
critica il sovvertimento della sentenza di assoluzione del tribunale pienamente
aderente al risultato probatorio.
La Corte è pervenuta all’opposta decisione di affermare la penale
responsabilità

dell’imputato

sulla

scorta

degli

stessi

elementi

probatori

utilizzati dal Tribunale, non essendo stata svolta in appello alcuna attività di
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In particolare, a pag. 69 della
sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha affermato che

«… piccole

integrezioni nel racconto e vuoti di memoria su questioni o particolari di scarso
rilievo nell’economia del narrato (riguardanti il giorno e l’ora dell’ episodio in
contestazione) non incidono sul nucleo essenziale della narrazione … »;

tanto è bastato per relegare nel novero del superfluo e dell’irrilevante la
stringente prova d’alibi, confermata da elementi essenzialmente documentali,
volta a dimostrare che l’incontro tra Pasqua e Talarico non avrebbe potuto

35

2000, Basaglia).

avvenire,

come

di

fatto

non

avvenne,

con

le

modalità

descritte

dall’accusatore.
Alla luce di tanto, rileva il ricorrente, è proprio il nucleo essenziale della
narrazione ad essere falsificato, una volta dimostrata la scarsa credibilità della
fonte di prova, rilievo questo che avrebbe dovuto imporre una meticolosa
analisi dei dieta di Pasqua, che sono stati, invece, ed inopinatamente, assunti
a fondamento del ragionamento giustificativo come dati di fatto di intangibile
attendibilità.

diligentemente selezionato sono state ignorate dal Tribunale, in quanto
irrilevanti una volta accertata la non apprezzabilità penale della condotta
contestata, e dalla Corte perché non incidenti sul “nucleo essenziale della
narrazione”, con la conseguenza che le ragioni dell’imputato non hanno mai
formato oggetto di analitico scrutinio nei due gradi del giudizio di merito.
La Corte territoriale, lungi dal fornire adeguata risposta alle pur analitiche
deduzioni difensive, compendiate nella memoria 10/5/2012, si è limitata a
sovrapporre una sua opinabile e superficiale valutazione senza dare ragione del
motivo per cui una testimonianza smentita in tutti gli elementi della narrazione
suscettibili di verifica (data del colloquio, contenuti della conversazione, ruolo
svolto dal preteso concusso all’epoca dell’incontro) potesse costituire valida
base per l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
E le carenze argomentative della sentenza di condanna emergono in tutta
la loro dimensione proprio con riferimento alla ragione che aveva portato
all’assoluzione di Talarico

in

primo

grado,

costituita

dalla

insussistenza

dell’utilità oggetto della illecita richiesta da parte del direttore generale. Non si
comprende, per il ricorrente, da quali evenienze probatorie la Corte del merito
abbia ritenuto dimostrato che TALARICO, nel dicembre del 2008, dovesse
perseguire finalità di autopromozione in vista di non si sa quali ambiziose mire
politiche, quasi che un direttore generale dovesse di necessità captare il
consenso popolare per finalità politiche, la cui effettiva sussistenza è affidata
unicamente ad una presunzione della Corte. I giudici hanno preferito ignorare le
evidenti prospettate e riscontrate ragioni che avrebbero indotto TALARICO a
richiedere l’inutile parere sollecitato al Pasqua, attribuendo al ricorrente finalità
di vantaggio personale presunte in toto, giammai oggetto né di accertamento,
né di attenzione nel corso del giudizio di secondo grado, in assenza quindi di
una rinnovazione dell’istruttoria, necessaria per ribaltare una sentenza di
assoluzione. Sul punto si fa riferimento, oltre che aAiurisprudenza di questa

36

)

In tal modo, le articolate acquisizioni probatorie che la difesa aveva

Corte anche a quella CEDU evidenziandosi che la celebrazione di un giudizio di
secondo grado con controllo esclusivamente o prevalentemente cartolare, al di
fuori e senza tener conto dei parametri europei

del giusto processo europei,

non può essere intesa quale modulo standardizzato immodificabile.

4.6.4.-Quarto motivo. Si censura l’operazione di dosimetria della pena.
4.6.5, -Con memoria difensiva, depositata in termini,

ad integrazione

di legge ed altro vizio di motivazione con riferimento ai profili di colpa addebitati
al

ricorrente,

evidenziandosi,

quanto

alla

contestata

condotta

emissiva

consistente nella mancata nomina di un Direttore dei lavori, che il quadro
normativa richiamato dalla difesa esclude che la nomina del Direttore dei lavori
spetti alla Direzione Generale. La corte non indica la fonte normativa da cui
emergerebbe il contrario. Si riporta sul punto la memoria difensiva a firma
dell’avv. Pittelli del 10.05.2012. Analoga censura si rivolge a quella parte della
sentenza che ha ritenuto provata la condotta di aver consentito l’utilizzo della
sala operatoria in mancanza del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei
lavori,

rappresentandosi

che

l’impianto

realizzato

regolarmente certificato in data 21.11.2006
citata

memoria

difensiva

intitolato

“Prove

dallo

STUPPIA

fu

come da verbale allegato alla
funzionalità

sala

operatoria

provvisoria S.O. Vibo Valentia”.
Con una seconda osservazione si ribadiscono le ragioni poste a base dei
motivi del ricorso principale in ordine alla condanna per l’imputazione di cui alla
lettera i) [concussione].
Con note illustrative depositate il 24 ottobre 2013 si propone una
questione di ius superveniens

per l’entrata in vigore della disposizione di cui

all’art. 3 del d.l. 13.09.2012 conv. in L. 8.11.2012 n. 189, che ha introdotto
l’irrilevanza penale delle condotte dei medici connotate da colpa lieve, purché
collocate all’interno dell’area segnata da “linee guida”

o da “buone pratiche

mediche”, accreditate dalla comunità scientifica, determinando, sostanzialmente
la depenalizzazione di tali condotte.
Si fa riferimento alla già intervenuta giurisprudenza di questa Corte e
segnatamente di questa sezione penale (Sez. IV, sentenza del 29 gennaio
2013, imp. Cantore) la quale afferma che la novella ha dato luogo ad una vera
e propria abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo
ristretto l’area del penalmente rilevante individuata da tali articoli ed avendo,

37

dell’atto introduttivo, si deducono, con una prima osservazione, altra violazione

implicitamente, ritagliato due fattispecie: una che conserva natura penale e
l’altra divenuta penalmente irrilevante.
Ciò premesso si evidenzia che appare illogico e introduttivo di una
ingiustificata disparità di trattamento che tale effetto sia stato riservato in via
esclusiva al personale sanitario e non anche ad altri soggetti esercenti una
attività, comunque, comprensiva di un certo margine di “rischio”, come nel caso
di specie sottoposto al vaglio di legittimità di questa Corte.
Esclusa un’estensione analogica della norma ad altre categorie diverse da

sanitario che, pur attenendosi alle “linee guida” abbia causato con la propria
condotta colposa gravi lesioni od il decesso del paziente, determina una iniqua
disparità di trattamento rispetto a quei soggetti che, pur non essendo sanitari,
abbiano cooperato con costoro nel determinare colposamente l’evento lesivo
(lesioni o morte) ai danni di un paziente. Vi è il rischio concreto che alla
dicotomia tra categorie di soggetti consegua quale effetto quello di far ricadere
la responsabilità penale per omicidio colposo solo in capo a coloro che investono
funzioni direttive, a vario livello, nella struttura sanitaria nella quale l’evento
sine culpa

si

è verificato. Si solleva, pertanto questione di legittimità

costituzionale della novella in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La questione di illegittimità costituzionale, afferma il ricorrente, appare
rilevante nel caso in esame in cui la responsabilità per l’omicidio colposo della
giovane Federica

Monteleone è stata estesa al

personale dirigente ed

amministrativo della struttura sanitaria in cooperazione con il dott. Costa.
La condotta di questi non può non essere valutata ai sensi della nuova
normativa: e del resto, l’addebito per colpa nei riguardi del sanitario non rileva
sotto il profilo della imprudenza o della negligenza bensì della perizia.
Ne consegue la irrinunciabile valutazione circa la riferibilità della
fattispecie in concreto a quella abrogata o, diversamente, a quella ancora
vigente. L’innovazione normativa, si è detto, determina l’irrilevanza penale
delle condotte connotate da colpa lieve, purché siano collocate all’interno
dell’area segnata da linee guida o da pratiche mediche accreditate dalla
comunità scientifica.

Una tale valutazione non potrà che estendersi al

personale amministrativo e dirigente della struttura nel quale il medico
operava.
Ma anche nella denegata ipotesi in cui il medico fosse ritenuto
penalmente responsabile, versando in stato di colpa grave, per le ragioni

anzidette si pone comunque la qu::tione di legi~tà costituzionale dell’art.

quella dei sanitari, la esclusione della responsabilità penale del personale

3, 1 o co., d.l. 13 settembre 2012 conv. in L. 8 novembre 2012, n. 189, nella
parte in cui non contempla la irrilevanza penale della condotta connotata da
colpa lieve posta in essere anche da soggetto diverso rispetto all’esercente
una professione sanitaria, per contrasto con l’art. 3 Cast.

4.7. -COSTA Francesco . Con il primo motivo si denuncia violazione
di legge con riferimento agli artt. 240,495, 603 c.p.p. 3, 24, 11 Cast. 6 e 13
CEDU. Si censura il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale
avente ad oggetto l’acquisizione degli atti del procedimento penale n.

equipe medica che aveva effettuato l’intervento ed avente ad oggetto il
medesimo fatto, nonché degli atti relativi al procedimento a carico di Laudonio
Alfredo – procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo V. – definito
in primo grado con sentenza di condanna per fatti dai quali dipendeva la
valutazione della prova assunta in questo procedimento; degli atti relativi al
procedimento penale n. 3270/10 a carico di Atonia Antonio

+ altri otto

testimoni dell’odierno procedimento, imputati di falsa testimonianza e calunnia
a carico del COSTA. Atti, tutti, non conosciuti al giudice di primo grado. Delle
istanze istruttorie non vi è traccia nella pronuncia di appello. La decisività della
prova da assumere, contrariamente a quanto ritenuto (implicitamente), dalla
Corte catanzarese risulta in modo evidente dagli atti allegati ai motivi di
appello, da cui si traggono elementi certi in base ai quali si perviene alla
conclusione che la morte della giovane fu conseguenza non già di una presunta e indimostrata – colpa medica, bensì dalla interruzione dell’energia
elettrica causata da gravissima incuria nella gestione della struttura sanitaria.
Quanto

agli

atti

relativi

al

procedimento

a carico

del

Laudonio

(condannato per il delitto di omissione di atti di ufficio, falso ideologico in atto
pubblico,

favoreggiamento

aggravato

in

quanto,

non

informando

tempestivamente il sostituto di turno della morte della paziente, faceva in
modo che non venisse disposto l’immediato sequestro della sala operatoria
onde evitare che l’impianto elettrico potesse essere modificato ejo riparato,
interventi che effettivamente venivano eseguiti lo stesso giorno dell’evento
mortale e nei due giorni successivi; quanto al contestato falso, ometteva di
riportare nel verbale di s.i.t. del primario dott. Michele Soriano quanto da
questi riferito e che cioè erano stati eseguiti, il giorno 20 settembre 2007,
lavori di modifica all’impianto elettrico della sala operatoria, iniziati appena

,.

circa due ore dopo l’intervento e che si erano protratti per tutto il venerdì,
sabato, e la domenica

successivi, così facendo aiutava il Luciano Alfonso ad
39

2250/2008 Mod. 21. RGNR Vibo V. iscritto a carico degli altri appartenenti la

eludere le investigazioni delle autorità) si evidenzia che il dato secondo cui in
altro procedimento si sia pervenuti all’accertamento di condotte che hanno
influito nell’odierno giudizio, sulla corretta ricostruzione dello stato dei luoghi e
sulla conseguente esatta valutazione della prova richiesta, costituisce un
chiaro

indice di

decisività

della

prova

della

quale era

stata

richiesta

l’acquisizione. Si evidenzia che il Tribunale, pur ritenendo plausibile il sospetto
di una successiva manomissione dolosa dell’impianto elettrico, affermava che
era altrettanto plausibile che gli interventi disposti, dopo l’evento mortale,

alla causa del black aut. E’ evidente che se il Tribunale

avesse acquisito gli

atti del provvedimento a carico del Laudonio non sarebbe pervenuto a tale
conclusione. Basta pensare che la perizia Corbellini, sulla base della quale
sono stati ritenuti i profili di colpa contestati al COSTA, ha riguardato un
impianto elettrico manomesso.
Identiche considerazioni in ordine alla mancata assunzione di prova
decisiva circa la omessa acquisizione degli atti relativi al procedimento penale
a carico dei testimoni (Atonia Antonio + 8) in questo processo,imputati di
calunnia e falsa testimonianza per le dichiarazioni dagli stessi rese in ordine al
ruolo dell’anestesista, laddove il COSTA risulta essere persona offesa. Si
riportano in ricorso le imputazioni con le specifiche condotte addebitate ai vari
imputati concernenti, appunto,

comportamenti professionali dell’anestesista

risultati non veritieri. Anche su tale punto si evidenzia che la Corte del merito
ha omesso ogni valutazione in ordine alla decisività della prova. Da ultimo,
relativamente al procedimento

n. 2250/08 a carico di Gradia + altri, si

evidenzia la stretta correlazione con i fatti oggetto dell’odierno giudizio come
già emerge dalle imputazioni ascritte agli indagati, con cui sono state
individuate dal P.M. ulteriori condotte penalmente rilevanti a carico dei medici
e degli altri operatori sanitari , secondo cui ciascuno di essi avrebbe concorso
con la propria condotta a determinare il decorso causale conclusosi con la
morte della paziente. Tutte condotte riguardanti quella del COSTA in quanto
essi vengono accusati

di

non

aver consentito

un adeguato intervento

dell’anestesista vuoi perché non gli hanno rappresentato tempestivamente
l’iscurimento del sangue, o perché non lo hanno aiutato nel verificare
manualmente i parametri vitali della paziente.

4. 7 .l –

Secondo motivo.

Si denuncia violazione

di

legge con

riferimento agli artt. 187, 191,192: 25 co. 3, 546 ~C), e 3,24,11 Cast, 13
0

fossero finalizzati ad effettuare le necessarie verifiche tecniche onde risalire

CEDU. c.p.p., in sostanza si riallaccia al primo motivo deducendosi la omessa
valutazione della prova dalla quale avrebbe potuto emergere la falsità del
cospicuo

materiale

probatorio

a

disposizione

del

Tribunale

e,

In particolare, con riferimento alla mancata acquisizione degli atti

del

conseguentemente, di tutte le consulenze tecniche svolte.

procedimento a carico di Laudonio, risultano invalidate e quindi inutilizzabili
tutte le prove riguardanti lo stato dei luoghi dopo l’intervento chirurgico
essendo rimasta provata la manomissione degli stessi. Trattasi di prove
acquisite in violazione di legge. Le prove non sono utilizzabili ai fini della prova
di responsabilità del COSTA, perché non ha avuto alcun significato probatorio
discutere del posizionamento delle macchine o della funzionalità dell’impianto
elettrico se la ricostruzione di tali dati è stata effettuata dopo la irrimediabile
dispersione della

prova

ricavabile

dallo stato

dei

luoghi

sussistente al

momento del black out- Si afferma che – anche con riferimento ai diritti della
difesa riconosciuti

in sede CEDU – non è pensabile che la scoperta della

prova falsa nel corso del giudizio non ancora irrevocabile e rilevata con
richieste pienamente legittimate dal codice di rito non possa trovare ingresso
nella valutazione – che il giudice è obbligato a compiere – dell’intero materiale
probatorio posto a sostegno della decisione.

4.7.2- Terzo motivo. Violazione di legge in ordine agli artt. 8 c.p.p. e
589 cod pen .. Si eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Vibo V.
atteso che, essendosi verificata la morte della paziente in Cosenza, la
competenza si sarebbe dovuta radicare presso il Tribunale di tale città. Si è
dato unico rilievo al luogo ove si sarebbero consumate le condotte ascritte agli
imputati e non a quello della consumazione dell’evento. Si argomenta che la
disposizione di cui al 2° comma dell’art. 8 c.p.p. (se si tratta di fatto dal quale

è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in
cui è avvenuta l’azione o omissione), cui ha fatto riferimento la P.A., si
riferisce alle ipotesi in cui dal reato derivi la morte come evento ulteriore,
quali i delitti aggravati dall’evento.

4.7. 3. – Quarto motivo. Violazione di legge in relazione all’art. 74
c.p.p.. Erroneamente, il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, hanno
riconosciuto la legittimazione all’azione civile dell’Ente Regione Calabria e della
Associazione Cittadinanzaattiva – Tribunale Diritti del Malato. Si espone che in
ambito di responsabilità medica (distinta dall’eventuale responsabilità del
41

~

medico) deve assumere rilievo la realtà e la potenzialità che la struttura
ospedaliera può offrire, soprattutto nel caso in cui sussistano circostanze che,
pur ascrivibili a fattori esterni all’azione del medico, siano state ugualmente
determinanti dell’evento dannoso. Il caso di specie è caratterizzato non già da
responsabilità medica bensì dalla deficienza strutturale del nosocomio presso il
quale è stato eseguito l’intervento chirurgico divenuto fatale a causa del black
aut. E, quindi, quanto all’ente regionale, costituitosi parte civile, non solo
difetta la titolarità de diritto e la legittimazione a chiedere il risarcimento del
danno

ma

addirittura

malfunzionamento

della

si

tratta

struttura

dello

stesso

sanitaria,

ente

responsabile

almeno

nella

responsabile civile. Quanto alla costituzione di parte civile
Cittadinanzaattiva

Tribunale

di

diritti

del

malato

qualità

del
di

dell’Associazione

Onlus,

l’ordinanza

ammissiva si sofferma solo sulle finalità dell’associazione, omettendo qualsiasi
riferimento alla applicazione normativa della norma di cui all’art. 74 c.p.p.,
atteso che non è ravvisabile alcun danno risarcibile ad essa. Questa è
portatrice di intersi diffusi che, in quanto tali, non legittimano il soggetto alla
titolarità del diritto all’azione civile nel processo penale.

4.7 .4. – Quinto motivo. Violazione di legge in relazione agli artt. 178
lett. c), 604 e 522 c.p.p., 516 e 519 c.p.p., 3,24, 11 Cast, 6 CEDU ..
All’udienza, innanzi al Tribunale, in data 14.01.200 il P.M. procedeva a
modificare

la

contestazione

elevata

al

COSTA

stravolgendo

l’assetto

accusatorio. Prima di tale modifica il ricorrente risultava imputato di un fatto
riconducibile a causa diversa dalla sua condotta, vale a dire gli si contestava di
non essersi accorto dell’arresto del circolo ematico della paziente, dovuto ad
una scarica elettrica che l’aveva percorsa durante l’intervento ed aveva
provocato il black aut nella sala operatoria. Successivamente secondo il P.M.,
alla causa iniziale, ora illustrata, doveva aggiungersi, in via alternativa, la
condotta dell’anestesista, il quale non avrebbe garantito la ventilazione della
paziente durante il black aut. Il Tribunale è pervenuto all’affermazione della
responsabilità dell’imputato sulla base di tale ultima ipotesi alternativa. E’
chiaro, quindi, che la contestazione formulata dal PM in udienza ha avuto ad
oggetto un fatto nuovo, di cui non v’era traccia nel decreto di citazione a
giudizio e ciò ha impedito all’imputato di svolgere efficacemente la propria
difesa adottando differenti opzioni

procedurali

nelle fasi antecedenti al

dibattimento. Dunque, per il ricorrente va censurato l’assunto della Corte
d’appello secondo cui

tutte le condotte indicati nei capi d’imputazione sono
42

riferibili ad un’ipotesi colposa ed i giudici di primo grado hanno esaminato
ciascuna di esse, ma in alcun modo hanno immutato i fatti contestati,
limitandosi a collocare i medesimi nel giusto contesto spazio-temporale ed a
definirli nella loro corretta evoluzione e concatenazione. Si obietta che è vero

che il titolo del reato non è stato mutato ma è evidente che la condotta
successivamente contestata al COSTA è del tutto diversa da quella originaria e
mai contestata. Si richiamano sul punto numerose sentenze di questa Corte,

4.7.5 – Sesto Motivo. Violazione di legge in relazione agli artt. 178
lett c) c.p.p., 416, 429, 430 c.p.p., 24 Cast. E 6 CEDU.
Si eccepisce la nullità

dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e degli atti

successivi. Si premette che il procedimento è stato caratterizzato dalla
omissione del deposito di cospicua attività investigativa espletata sin dalla
fase delle indagini preliminari ma rimasta ignota fino alla fase dibattimentale.
In ricorso vengono indicati gli atti investigativi dei quali sarebbe stato omesso
il deposito. Si rappresenta che in tutti i casi la difesa ha sempre formulato
tempestivamente

questione

di

nullità

degli

atti

successivi

all’avviso

di

conclusioni indagini preliminari, nonché di inutilizzabilità degli atti depositati
tardivamente con

rigetto da parte del Tribunale di tali eccezioni. Tali

ordinanze, la cui illegittimità è stata oggetto dei motivi del gravame di merito,
hanno erroneamente ritenuto rituali i depositi effettuati ancorché sia emerso
che gli atti cui si fa riferimento erano stati depositati prima della chiusura delle
indagini preliminari.

4.7.6. Settimo motivo . Violazione di legge in relazione all’art. 191
c.p.p, e agli artt. 125 comm3, 546 lett. e) c.p.p .. Il motivo si riallaccia a quello
precedente e si ribadisce l’inutilizzabilità, già rappresentata con i motivi di
appello, della consulenza tecnica a firma Monti e della relazione di consulenza
tecnica a firma

Corbellini, entrambe qualificate come “atti di indagine

integrativa”. Sul punto nulla si dice in sentenza; l’eccezione è fondata atteso
che, come si è esposto con il motivo n. 5, tali atti di indagine sono stati
acquisiti in violazione di legge. Né è accettabile la motivazione dell’ordinanza
del Tribunale con cui veniva rigettata la specifica eccezione sul rilievo che
trattasi di atti anche favorevoli agli imputati, affermazione, per il ricorrente,
frutto di un salto logico tra premesse e conclusioni.
w

43

circa l’interpretazione che va data alla mutazione del fatto.

4.7.7. Ottavo motivo. Violazione di legge in relazione agli artt.
468 c.p.p. e 24 Cost .. Si eccepisce che l’audizione del teste Corbellini è

stata effettuata in violazione dell’art. 468 c.p.p. perché il suo nome non
era presente nella lista dei testimoni del P.M ..

4.7. 8 . Nono Motivo. Violazione di legge in relazione agli artt.
41.41. 589 cod. pen. 125 c.p.p. e 346 lett e) c.p.p .. con riguardo al
ritenuto nesso causale tra la condotta addebitata al ricorrente e l’evento
mortale.
Il motivo trae spunto dalle stesse osservazioni contenute nelle due
sentenza laddove si fa riferimento alla difficoltà di individuare la causa
del blackout elettrico per affermare che il giudizio di colpevolezza è stato
raggiunto con estrema approssimazione e procedendo a tentoni in un
complesso sistema di prove tra loro contraddittorie. Si argomenta che i
giudici del merito trasformando la natura della condotta, qualificata
emissiva, in commissiva hanno eliso la necessità di analizzare il giudizio
controfattuale, in sostanza si adduce, ci si è liberati del principale
ostacolo nella valutazione della colpa emissiva, dovuto alla necessità di
certezza

che la giurisprudenza, a partire dalla sentenza “Franzese”,ha

imposto nella valutazione dei risultati della prova.
Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui la
responsabilità omissiva del Costa è stata “conditio sine qua non del verificarsi

dell’evento” perché

“sarebbe bastato utilizzare apparecchi alimentati a

batteria per misurare frequenza cardiaca, pressione e livello di saturazione”
tanto più che ·per quest’ultimo in particolare si sarebbe potuto utilizzare il

saturimetro – strumento alimentato a batteria -per effettuare una misura
indiretta della quantità di ossigeno presente nel sangue ” (per tutti, cfr. sent.
imp., p. 45) rivelano la manifesta carenza di motivazione nella parte in cui non
si è chiarito -preliminarmente a tali congetture- se detti strumenti il cui
utilizzo “sarebbe bastato” a scongiurare l’evento fossero a disposizione del
Costa e, prima ancora, costituissero parti della strumentazione di sala
operatoria!
E ciò non solo perchè l’affermazione risulta apodittica, ma anche perché
era in atti !a prova del contrario: non esiste in una sala operatoria un
misuratore di pressione a batteria, né uno sfigmomanometro, trattandosi di

44

apparecchi dei quali normalmente non vi è alcuna necessità in presenza di ben
più complessi sistemi di monitoraggio .

4.7.9 Decimo Motivo . Violazione dell’art. 133 cod. pen. e 3 Cast .. Si
censura la sentenza impugnata deducendosi che l’entità della pena inflitta al
ricorrente non appare commisurata al reale apporto della sua condotta alla
determinazione

causale

dell’evento;

non

è

stata

tenuta

in

debita

considerazione la portata del contributo causale, malgrado la sentenza

quella più prossima all’evento. Non si comprendono le ragioni per cui non
sono

state

riconosciute

le

attenuanti

generiche.

Il

tutto

non

risulta

corrispondente ai criteri tracciati dall’art. 133 cod. pen ..

4.7.10. Undicesimo motivo: mancanza e/o manifesta illogicità della
motivazione.
secondo

Si

cui

fa

riferimento

il

macra

dall’elettrobisturi

“perché

Nonostante specifica

all’affermazione della

shock
era

censura

non

poteva

certamente
sul

punto

essere

collegato
non

Corte del

al

stato
sistema

si è tenuto

merito
causato
IT-M”.

conto della

circostanza pacifica di un guasto al sistema IT-M. Non si tratta di elemento

secondario ed irrilevante in quanto la esistenza del sistema IT -M costituisce,
a

parere

del

ricorrente,

l’architrave

sul

quale

si

è dedotta la non

verosimiglianza della tesi dell’elettrocuzione. Che il sistema IT-M segnalasse
un guasto era chiaramente emerso dall’istruttoria dibattimentale. Sul punto

è rilevante la dichiarazione dell’imputato BRUNI su quanto riscontrato in
sede di primo sopralluogo effettuato nell’immediatezza: allorché in tale
frangente notò che nel segnalatore a distanza del trasformatore d’isolamento
era accesa la spia di sovraccarico; circostanza confermata dall’ing. Quinci,
consulente dell’ASL al momento del suo sopralluogo effettuato il giorno
successivo 20 gennaio 2007. Anche gli ispettori inviati dal Ministero della
Salute rilevarono nella loro relazione del 29 gennaio 2007 che il dispositivo
di allarme ottico ed acustico della caduta di isolamento del relativo monitor,
presentava allarme acustico non presente, pulsante di tacitazione affondato
nella custodia e spia rossa di segnalazione di sovraccarico accesa. In tal
senso anche la consulenza Corbellini il quale ha spiegato che quando si
verifica

un

corto

circuito

sul

sistema

IT -M

interviene

un’interruzione

dell’energia elettrica sulla rete non protetta, proprio come è avvenuto nel
caso de qua.

45

stessa abbia preso atto della circostanza che la condotta medica sia sta

Sempre con riferimento alla causa della morte addebitabile alla scarica
elettrica si censura la sentenza nella parte in cui esclude valenza scientifica
del test ”

Perls ”

per quantificare come marchio elettrico la lesione

riscontrata sul polpaccio sinistro della paziente. La Corte, oltre ad utilizzare
aspetti di scienza privata inaccessibili alle parti senza indicazione delle fonti,
sulla rilevanza del test Perls contraddice quanto riscontrato dal tribunale.
La lesione riscontrata sul polpaccio della paziente presentava tutti
sintomi da necrosi coagulativa e non colliquativo che è invece tipica delle

P.M. per dissipare ogni dubbio richiedeva l’effettuazione del test di Perls al
cloruro ferrino con il quale si è potuto riscontrare il tipico effetto della
metallizzazione.
La sentenza è censurabile per mancanza o contraddittorietà della
motivazione nella parte in cui ha ritenuto che il COSTA non abbia effettuato
alcuna manovra, dopo la fase di black out, per ovviare ai segnali di allarme
lanciati dall’organismo di mancata risposta ai farmaci.
Ma

nella

stessa

sentenza

si

riconosce

che

l’elemento

che

ha

determinato la soluzione dei problemi della paziente va individuato nel cambio
del tubo endotracheale avvenuta su decisone del COSTA.

4.7.11. Dodicesimo motivo .Vizio di motivazione per l’omessa o
errata

valutazione

di

circostanze

acquisite

agli

atti.

Si

fa

riferimento

all’affermazione contenuta in sentenza secondo cui il COSTA avrebbe omesso
di controllare i parametri vitali durante il periodo nel quale è venuta meno la
corrente

elettrica,

ritenendo

questa

circostanza

provata

per

ammissione dell’imputato. Si tratta di evidente errata interpretazione

stessa
delle

dichiarazioni del COSTA,( interrogatorio reso davanti al P.M. il 25 gennaio)
2007 laddove l’imputato ha affermato il contrario di quello che sostiene la
Corte.
La Corte ha trascurato, inoltre, un elemento fondamentale e cioè che il
sanitario

sia

stato

costretto

ad

operare

in

una

condizione

anomala,

eccezionale ed imprevedibile, quale una interruzione dell’energia elettrica in
sala operatoria durante un intervento chirurgico che ha determinato lo
spegnimento della luce che consentiva all’anestesista di vedere la paziente e
del respiratore automatico e del monitor che controllava i parametri.

4.7.12.

Memoria

difensiva

del

18

aprile

2013.

Si

chiede

l’annullamento della sentenza perché il fatto non costituisce reato ex art. 3

46

lesioni da calore o da pressione. A fronte di tale quadro diagnostico il Ct del

della L 189/2012, disposizione normativa subentrata dopo il giudizio di
secondo grado che ha determinato la parziale abrogazione delle fattispecie
colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie, laddove esclude la
rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve. L’eventuale profilo di
responsabilità a carico del COSTA non può non essere inquadrato che
nell’ambito della colpa lieve sulla base delle stesse affermazioni dei giudici del
merito.

S. Con memoria difensiva, depositata in termini, le costituite parti civili

inammissibilità e, comunque, l’infondatezza.

RITENUTO IN DIRITTO
6. Tutte le censure poste a base dei ricorsi, ad eccezione di quelle
relative a ricorso di LUCIANO Alfonso, vanno disattese o perché non
consentite in questa sede, e, quindi, inammissibili, o perché infondate.
Indubbiamente molti dei temi

proposti, sia con riguardo

ad eccepite

violazioni procedurali che a violazioni di legge e/o vizio di motivazione in tema
di individuazione della causa che ha condotto alla morte la paziente, ancorché
oggetto dei singoli ricorsi, sono di interesse comune a tutti gli imputati e
vanno trattati primariamente.

7. 1 . Violazione di legge in ordine agli artt. 8 c.p.p. e 589 c.p ..
Il Collegio ritiene pienamente condivisibile la motivazione resa dalla
sentenza impugnata sul punto dell’eccezione (proposta dall’imputato Costa) di
incompetenza territoriale.
Invero, sulla base della sola lettura della norma che non dà possibilità
di interpretazioni alternative (in c/aris non fit interpretatio), non si comprende
perché la disposizione del secondo comma dell’art. 8 c.p.p. debba riferirsi,
come sostiene il ricorrente COSTA, alla sola ipotesi dei delitti aggravati
dall’evento e non anche a tutti i casi in cui “è derivata la morte di una o più
persone”. Conferente è il richiamo da parte della Corte d’appello (V. pag. 20)
alla giurisprudenza sul punto di questa Corte, laddove si è affermato che va
ritenuta preferibile, conformemente alla migliore dottrina processualistica, la
tesi che il codice abbia adoperato in un unico significato i termini (cagionato e
derivata) in cui viene indicato il rapporto di dipendenza causale dell’eventomorte dalla condotta e che sia sempre competente il giudice del luogo in cui è
avvenuta la condotta.

7. 2 Violazione di legge in relazione all’art. 74 c.p.p ..

47

nell’analizzare tutti i ricorsi di ciascun imputato ne hanno evidenziato la

La risposta data dalla sentenza gravata con riguardo alla eccezione
(ricorrente COSTA) di inammissibilità della costituzione di parte civile della
Regione Calabria potrebbe apparire, prima facie, non esaustiva essendosi essa
soffermata solo sulla sussistenza del diritto in capo all’Ente pubblico di
costituirsi parte civile. Il ricorrente, in sostanza, non disconosce

il diritto-

dovere dell’Ente territoriale di essere titolare dell’azione civile e di esercitarla
nei procedimenti penali afferenti la materia sanitaria, atteso che, anche dopo
la riforma del 1992 (istituzione delle A.S.L. quali Aziende dotate di personalità
giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale
etcc.), sono residuati in capo allo Stato e alle Regioni ampi poteri di
programmazione, di organizzazione, direzione ed ingerenza nell’attività delle
aziende medesime (in base all’art. 3 del d. l.vo 502/1992, è compito delle
regioni disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento delle Asl con
poteri particolarmente incisivi riguardanti il finanziamento, la vigilanza, il
controllo ecc … ). Ciò che si contesta è che proprio la

presenza di un tale

sistema, in virtù del quale alla Regione spetta un’ampia potestà, secondo le
leggi ed i regolamenti

richiamati,

in tema di ripartizione delle risorse

economiche e finanziarie, potrebbe riverberare effetti decisivi sulla funzionalità
delle strutture e su di un obbligo specifico di vigilanza nel quale potrebbe in
ogni caso ravvisarsi il fondamento della responsabilità ex art. 185 cod. pen.,
per cui l’ente territoriale regionale non può esercitare il diritto di costituzione
di parte civile in quei procedimenti nei quali

l’evento (come nel caso di

specie) è dipeso dal cattivo funzionamento della struttura.
La tesi, anche se suggestiva, non è aderente al dato normativa, e la
sentenza impugnata, proprio con riferimento alla competenza che spetta alle
Regioni

in

materia

sanitaria

ed

alle

finalità

che

essa

persegue,

correttamente contrastato la tesi dell’imputato. Va ricordato, invero,

ha

che la

legittimazione alla costituzione di parte civile è ricollegata all’astratta possibilità
che il soggetto, che si assume danneggiato, possa aver subito un danno dal
reato che deve pertanto aver inciso sui suoi diritti od interessi. Diverso è il
problema dell’esistenza effettiva di questi danni che dovranno essere liquidati
dal giudice penale solo se la parte civile li proverà ovvero, nel caso di condanna
generica al risarcimento dei danni, se ne sarà fornita la prova davanti al giudice
civile. Dunque, il problema da risolvere è quello della astratta potenzialità del
fatto lesivo a provocare danni al soggetto che intende costituirsi parte civile; se
questa

potenzialità

esiste

anche

la

legittimazione

riconosciuta. Diversamente la legittimazione va esclusa.

48

attiva

deve

essere

Tornando al caso che ci occupa, in ragione di quella diffusa competenza
residuale, prima dello Stato e poi della Regione in ordine alla materia
sanitaria, a fronte dell’autonomia gestionale delle singole A.S.L., per cui

la

materia sanitaria continua a rientrare tra le finalità delle regioni e dello Stato,
non può essere esclusa la /egitimatio ad causam di questi enti a partecipare ai
processi

nei

quali

gli

interessi

relativi

alla

sanità

risultino offesi. Ed è

indubitabile che, se dirigenti di una A.S.L. hanno malamente esercitato i loro

delle strutture ospedaliere, da cui è derivato un evento lesivo ad un utente, la
Regione debba ritenersi parte danneggiata da tali condotte essendo stato leso
l’interesse precipuo dell’Ente, rientrante nelle sue finalità, cioè quello di
assicurare ai cittadini, attraverso gli enti competenti (ASL), una efficiente
assistenza sanitaria, a parte, poi, il possibile danno derivante da lesione
all’immagine. Né può parlarsi di un obbligo di controllo sulla gestione da parte
della Regione che potrebbe implicare la responsabilità ex art. 185 cod. pen.,
poiché, per quanto esposto, la competenza residua in materia sanitaria
sostanzialmente riguarda le linee programmatiche ma non certo la diretta
gestione delle strutture sanitarie.
Parimenti
l’inammissibilità

infondata
della

è

l’eccezione

costituzione

di

(ricorrente
parte

COSTA)

civile

riguardante

dell’associazione

“Cittadinanzaattiva – Tribunale dei Diritti del Malato”. Il discorso affrontato
dalla Corte d’appello è analogo a quello già delineato per l’eccezione che
precede. Ciò che va accertato e che legittima l’esercizio dell’azione civile nel
processo

penale è la

natura

delle finalità

che

si

propone

di

attuare

l’associazione in parola che indubbiamente, come rileva la sentenza, è quella
di limitare e rimuovere attentati all’integrità fisica e psichica delle persone
negli ambienti dei servizi pubblici e sociali e di garantire, quindi, in concreto,
con riferimento al diritto alla salute costituzionalmente garantito (art. 32
Cost.) un corretto rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria.
In sostanza anche in questo caso non si contesta la possibilità astratta
dell’associazione di costituirsi parte civile ma si sostiene che, nel caso
concreto, non è possibile ravvisare alcun danno risarcibile.
Ma anche con riguardo a tale punto non può che ribadirsi quanto già
esposto in ordine alla costituzione di parte civile della Regione Calabria. All’esito
dell’evoluzione giurisprudenziale di questa Corte viene superata l’obiezione, da
più parti formulata, secondo cui la legittimazione degli enti ed associazioni
esponenziali trasformava in diritti soggettivi posizioni giuridiche che tali non

49

4

poteri-doveri di autonomia gestionale con negativa ricaduta sull’efficienza

erano

perché

anche

nell’ordinamento,

queste

sono

situazioni

giudizialmente

giuridiche,

purché

tutelabili

e

trovino

quindi

tutela

legittimano

l’associazione che ne ha fatto scopo del suo oggetto sociale (e che abbia le
caratteristiche

indicate)

alla

tutela

giurisdizionale

e,

quindi,

anche

alla

costituzione dinanzi al giudice penale. Non è di alcun ostacolo a questa
ricostruzione, ovviamente, la natura essenzialmente non patrimoniale del danno
cagionato: in questo caso, infatti, non esiste alcuna preclusione in forza dell’art.

2059 cod. civ. perché da sempre è riconosciuto risarcibile il danno non
osservare che la evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale (v.
sentenza 11 luglio 2003 n. 233) e della Corte di Cassazione (v. le sentenze sez.

3″ civ., 31 maggio 2003 nn. 8828 e 8827) consentono di individuare un doppio
fondamento per la risarcibilità dei danni non patrimoniali quando si fondano
sulla lesione di beni costituzionalmente protetti, quale è quello di cui trattasi. In
conclusione in risposta alla censura de qua, accertato incensurabilmente, da
parte dei giudici di merito, che l’associazione Cittadinanzaattiva- Tribunale de
diritti del malato, è ente a diffusione nazionale, dotato di rappresentatività ed
esponenziale degli interessi del singolo alla salute e alla tutela della dignità del
malato (su questo punto logicamente e adeguatamente motivata è la sentenza
impugnata per cui va disattesa la critica di COSTA secondo cui non sarebbe
dimostrata

la

“concretizzazione

dell’interesse

diffuso”)

ne

consegue che

l’associazione esponenziale in questione era legittimata alla partecipazione al
giudizio penale perché titolare di un interesse per la cui tutela è stato delegato
dai suoi associati indipendentemente dalla natura della posizione giuridica
tutelata che può avere anche carattere di interesse diffuso.
7. 3 – Altre censure di carattere generale sono quelle relative alle
eccepite nullità/inutilizzabilità di atti processuali (v. parte narrativa sesto motivo
del ricorso COSTA), si fa riferimento, in particolare, a quegli atti investigativi dei
quali sarebbe stato omesso il deposito prima della fase dibattimentale a seguito
dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., o, anche di atti successivi alla fase
preliminare,

oggetto

di

attività

integrativa

di

indagine

espletata

prima

dell’emissione del decreto di citazione a giudizio. La censura colpisce tra l’altro
la relazione tecnica a firma dell’ingegnere Monti. Si argomenta che

tale

elaborato era stato già trasmesso alla Procura nella sua versione definitiva nel

2008, nel corso delle indagini preliminari, e, tuttavia, esso sarebbe stato
portato a conoscenza del COSTA solo a seguito del suo deposito, con richiesta
fatta

al

consulente

dal

P.M.

del

50

1

23.01.2009,

quale

1

atto “integrativo”

patrimoniale cagionato dal reato (art. 185 comma 2″ cod. pen.), ma è da

d’indagine. Erroneamente e volutamente definito tale ma riferentesi, in
violazione della legge, ad attività preesistente compiuta nel corso delle
indagini preliminari, dovendosi, invece, qualificare integrativa quella eventuale
attività investigativa compiuta successivamente alla emissione del decreto che
dispone il giudizio; solo in tal caso si giustifica l’omesso deposito ai sensi
dell’art. 415 bis c.p.p .. Si sostiene da parte del ricorrente COSTA che non è
convincente, sul punto, il deliberato della Corte d’appello che non ha preso in
alcuna

delle

osservazioni

difensive,

qualsivoglia lesione del diritto di difesa assumendo che

laddove

ha

escluso

il P.M. ha messo a

disposizione delle difese il materiale istruttorio, ponendo le altre parti in
condizione di indicare, a loro volta, nuove prove in ordine agli sviluppi delle
indagini e di esaminare il consulente nella pienezza del contraddittorio. Non
considera, però, la sentenza che tutto ciò è avvenuto senza riguardo alcuno
dei tempi procedurali entro i quali il P.M. aveva l’obbligo di porre la Difesa in
condizione di conoscere atti già esistenti nel suo fascicolo. Continua il
ricorrente che neppure può farsi riferimento alla norma di cui all’art. 130 disp.
att. c.p.p. non rientrando il caso di specie nella previsione di essa, in quanto la
difformità della consulenza “definitiva”, rispetto a quella presente agli atti del
P.M., non ha costituito, come vorrebbe la norma di attuazione, frutto di una
opzione

del

requirente

volta

a

sottrarre

alla

“discovery”

dell’udienza

preliminare atti influenti ai fini dell’accusa.
Identiche considerazioni vengono svolte per la relazione tecnica a firma
Corbellini. Anche in tal caso, si evidenzia, gli atti erano conosciuti dal P.M. in
epoca antecedente al dibattimento, richiamati già nella consulenza depositata in
data 26.02.2009, ma il deposito è avvenuto nell’aprile del 2010.
Ebbene, le critiche non sono affatto condivisibili dovendosi ritenere la
risposta fornita su tali punti dalla sentenza impugnata pienamente convincente
e niente affatto evasiva rispetto alle prime. La Corte ha evidenziato che la
consulenza tecnica a firma dell’ing. Monti ( in precedenza ne era stata inviata
una

prima

composta

da

cinque

pagine

e

ritualmente

depositata

e

tempestivamente posta a disposizione delle parti), composta di sei pagine, era
stata conosciuta dal P.M. solo in un momento successivo

all’emissione del

decreto che dispone il giudizio e, in ragione di tanto, era stata messa a
disposizione, una volta acquisita, delle parti ai sensi del 1° comma dell’art. 430
c.p.p.. Per il ricorrente COSTA, invece, la relazione era pervenuta presso
l’Ufficio di procura prima (il 14.01.2008) del decreto che disponeva il giudizio,

51

considerazione

assumendo che la prova di tanto si ricavava dalla data della ricevuta di ritorno
della raccomandata inviata dall’ing. Monti.
Ciò posto bisogna distinguere la eccepita nullità del decreto di citazione a
giudizio per l’omesso deposito di atti di indagine preliminare contestualmente
alla notifica dell’avviso di conclusione prescritto dall’art. 415 bis c.p.p. dalla
eccepita inutilizzabilità degli atti, pur in possesso del P.M., ma depositati
successivamente alla emissione del decreto di citazione a giudizio.

non ricorre alcuna nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti
conseguenti avendo questa Corte affermato (Sez. 3, Sentenza n. 8049 del
11/01/2007, Rv. 236102) che non esiste un’autonoma sanzione in tal senso di
invalidità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p .. Ricorre, invece,
la

inutilizzabilità

degli

atti,

in

possesso

del

P.M.,

ma

non

depositati

contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. Solo che,
proprio la giurisprudenza richiamata, afferma anche che non sussiste neppure
l’inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine a norma
dell’art. 430 c.p.p. comma 2, antecedente alla emissione del decreto che
dispone il giudizio se la documentazione relativa sia depositata e posta
immediatamente

a

disposizione

dell’indagato,

non

essendo

in

tal

caso

ravvisabile alcuna violazione dei diritti della difesa.
La Corte Catanzarese ha evidenziato, con giudizio di mero fatto sottratto
al vaglio di questa Corte, che la relazione peritale Monti rientra in tale ipotesi
(art. 430 c.p.p.) ed ha, con motivazione adeguata (V. pag.22 e 23) affermato
la mancanza di prova certa che gli atti di indagine in questione fossero in
possesso del P.M. già prima dell’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.,
evidenziando che l’attestazione, in possesso dell’ing. Monti,

comprovante il

ricevimento della raccomandata da parte della Procura della Repubblica il giorno
14.01.2008, prova l’avvenuto ricevimento di una relazione tecnica ma non può
essere utilizzata per dimostrare che l’elaborato effettivamente pervenuto fosse
costituito da sei pagine.
Parimenti condivisibile è la risposta data dalla sentenza relativamente
alla eccepita inammissibilità (imp. COSTA) dell’esame del consulente tecnico
del P.M., prof. Corbellini, per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 468
c.p.p., nonché della eccepita nullità (imp. COSTA) della relazione tecnica di
tale consulente per non essere stata depositata secondo quanto prescrive l’art.
430 c.p.p ..

52

Nel primo caso, come puntualmente evidenziato dalla Corte del merito,

Sul punto in sentenza è stata richiamata la giurisprudenza di questa
Corte che si è occupata di un caso analogo (Sez. 5, sent. n. 14457 del
2.02.2011, Rv. 249334) laddove si lamentava la violazione delle disposizione
di cui all’art. 468 c.p.p., comma 4 bis, norma posta a tutela dell’opportuna

discovery della prova aliunde raccolta, con lesione dei diritti difensivi.
Questa Corte, per altro già conformemente ad altre pronunce, ha
affermato che l’inosservanza delle formalità dettate dall’art. 468 c.p.p., comma

procedimento penale (nel caso di specie la perizia Corbellini era stata svolta
nell’ambito di diverso procedimento penale) e’ sfornita di qualsivoglia sanzione
processuale, operando l’inammissibilita’ prevista dal comma l del medesimo
articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste
testimoniali, e non potendosi, d’altra parte, in difetto di espressa previsione, far
ricorso all’istituto della nullita’, come pure a quello dell’inutilizzabilita’, il quale
ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella
specie insussistente (cfr. Cass. pen., sez. 4″, 21 gennaio 2004, Rota, Ced
Cass., rv. 227351).
Pertanto, in assenza della previsione della causa di nullità, non e’
possibile il richiamo ad altra generica patologia (violazione ai diritti della difesa)
foriera

di

siffatta

sanzione

processuale,

non

avendo

il

legislatore,

evidentemente, ricondotto alla fattispecie processuale un così grave vizio.

S. Causalità materiale. Premesse. – L’eterogeneità delle condotte
degli imputati e degli elementi di colpa loro addebitati impone di affrontare,
preliminarmente, il problema, comune a tutti i ricorsi, della descrizione
dell’evento e della causalità meramente materiale nel suo verificarsi e,
trattandosi di causalità omissiva e commissiva, a seconda delle condotte a
ciascun imputato contestate, il problema delle posizioni di garanzia in generale.
Successivamente saranno esaminati i motivi di ricorso che riguardano le singole
posizioni

con particolare riferimento all’esistenza delle posizioni di garanzia

(con esclusione del ricorrente DE VINCENTIIS

che con il ricorso non ha

contestato la posizione di garanzia a lui riconosciuta dalla sentenza) dei singoli
imputati, alla rilevanza della loro condotta nel processo causale che ha portato
al verificarsi dell’evento, alla natura colposa delle loro condotte, all’efficienza
causale

delle

singole

condotte

colpose

sul

verificarsi

dell’evento.

E si

affronteranno altri temi comuni proposti con i motivi di ricorso che, per la
natura delle critiche proposte contro la sentenza impugnata, possono essere

53

4 bis, per l’acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro

esaminati congiuntamente (prevedibilità ed evitabilità dell’evento; giudizio
controfattuale)
Va, ancora, premesso, che oltre l’eterogeneità delle condotte anche
quella delle fonti degli obblighi di garanzia suggerisce di riservare all’esame dei
singoli motivi di ricorso le problematiche specifiche proposte dai ricorrenti
riguardanti, sostanzialmente, la causalità delle condotte in generale. Questa
Corte è chiamata a controllare se i giudici del merito, una volta accertata la

interferito sulla produzione dell’evento; se gli imputati, con la loro condotta
commissiva od omissiva, abbiano in qualche modo contribuito al verificarsi del
gravissimo incidente che ha provocato la morte della giovane paziente, nel
senso che, senza il loro intervento, l’evento medesimo non si sarebbe verificato
o si sarebbe verificato con conseguenze meno gravi. E se hanno risposto al
quesito se la condotta degli imputati abbia avuto efficienza causale sul
verificarsi dell’evento (causalità della condotta). La causalità della condotta
costituisce, nel complesso accertamento dell’esistenza del rapporto di causalità,
il secondo tassello dell’indagine. Accertata l’esistenza della causalità materiale
(nei termini in precedenza indicati) l’accertamento della causalità giuridica
richiede che si accerti se la condotta dell’uomo abbia contribuito al verificarsi
dell’evento. Vedremo più avanti come questa situazione si riproduca nel caso in
esame e verrà vagliata la logicità della risposta data dai giudici di merito ai
quesiti posti dai ricorrenti su questo punto.
Questo caso si caratterizza per la presenza di condotte prevalentemente
omissive che, si assume, hanno cagionato l’evento dannoso. Dalla lettura della
sentenza impugnata può infatti dedursi come i giudici di merito abbiano ritenuto
causa dell’evento (prescindendo per il momento dalla causalità meramente
materiale della quale ci occuperemo più avanti) i comportamenti di tutti gli
imputati in precedenza descritti aventi, per alcuni (STUPPIA) esclusivamente
natura commissiva e, per gli altri, prevalentemente, natura omissiva. In effetti
a tutti gli altri imputati, ad eccezione del COSTA, si è contestato di aver
consentito, in ragione delle singole posizioni di garanzia, l’utilizzazione della
camera

operatoria senza che fosse preventivamente collaudata, nonché di

avere omesso di esercitare i dovuti controlli sulla sala operatoria provvisoria e
sul

suo

impianto

elettrico.

La

condotta

ascritta

al

Costa

ha

natura

essenzialmente omissiva consistita nell’avere omesso di verificare manualmente
le reali condizioni della paziente dopo il venir

meno del funzionamento, per

1

l’interruzione di energia elettrica, del respiratore automatico e del monitor.

54

causa materiale dell’evento, abbiano verificato se l’attività umana abbia

Comunque, così delineate le condotte ascritte agli imputati e ritenute dai
giudici del merito, ritiene il Collegio che la questione circa la natura commissiva

.

e omissiva di tali condotte, è priva di rii~!Vo per la soluzione della questione in
esame dell’accertamento del nesso causale. È al riguardo solo il caso di
aggiungere che la distinzione non deve essere sopravvalutata, dal momento che

è ormai pacificamente riconosciuto che i due tipi di comportamento sono in
realtà strettamente connessi e, per così dire, l’uno speculare all’altro, dato che
nel violare le regole di comune prudenza il soggetto non è evidentemente inerte
ma tiene un comportamento diverso da quello dovuto; peraltro, essi sono
sottoposti a regole identiche in ordine all’accertamento della responsabilità e la
distinzione attiene soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo,
di fare ricorso per verificare la sussistenza del nesso di causalità, ad un giudizio
controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento
invece omesso), anziché fondato sui dati della realtà. In effetti, (soprattutto in
tema di responsabilità medica vi è stata l’elaborazione teorica della distinzione
tra i due tipi di condotta) viene spesso ritenuta omissiva una condotta che tale
non è, in quanto si confonde tra il reato omissivo e le componenti omissive della
colpa: i casi dell’agente che pone in essere una condotta attiva colposa
omettendo di adottare quella diligente non rientrano nella causalità omissiva
ma in quella attiva. È il caso del medico che adotta (comportamento attivo) una
terapia errata e quindi omette di somministrare quella corretta (comportamento
passivo).
Causalità omissiva sarà dunque solo quella di chi omette la condotta
dovuta: ad es. il medico che omette proprio di curare il paziente o che rifiuta di
ricovera rio.
Ma ciò che rileva, è che anche in presenza di condotta commissiva, in
certi casi è necessario ricorrere al giudizio controfattuale per accertare il nesso
di condizionamento. Ritornando all’esempio del medico che adotta una terapia
diversa da quella accolta dai protocolli è, comunque, necessario verificare, se
nel caso concreto, se non vi è certezza che la sola terapia errata adottata ha
determinato l’evento (per così dire terapia neutra), è necessario verificare se
l’effettiva adozione della terapia consigliata lo avrebbe evitato, se non vi è
certezza che la sola terapia errata adottata

ha determinato l’evento (per così

dire terapia neutra), è necessario verificare se l’effettiva adozione della terapia
consigliata lo avrebbe evitato .

9 Causa materiale dell’evento.

55

..

L’indagine che è stata svolta dai giudici di merito ha avuto ad oggetto
l’accertamento della causa che ha determinato il danno cerebrale di tipo
ipoanossico rinvenuto in un difetto di ventilazione della paziente.
Quanto all’ipotesi alternativa, indicata nella contestazione originaria, e
prospettata da taluni ricorrenti (tra tutti il COSTA) quale causa della morte,
dell’arresto

cardiaco

determinato

da

una

scarica

elettrica,

indotta

verosimilmente dall’elettrobisturi o da altri apparecchi elettromedicali, la

addotto da alcuni ricorrenti, in quanto basata su una corretta valutazione dei
dati fattuali acquisiti, ed appare del tutto infondata la censura di mancata
considerazione del guasto al sistema IT-M.

Si rimanda alla lettura della

motivazione (pag. 40 sentenza di appello e pag 84 e segg. sentenza di primo
grado) non tralasciando di evidenziare che non corrisponde alla

verità

processuale che la circostanza del guasto al sistema IT-M sia pacifica, come
adduce il COSTA; la Corte catanzarese ha preso in esame tutte le obiezioni
mosse con il gravame di merito sul punto. In particolare si è rimarcato come,
sulla scorta di dati scientifici indiscussi (V. deposizioni C.T. Monti e Vitozzi e
tecnico Masapollo a pag. 85-86 sentenza Tribunale), l’elettrobisturi non può
provocare il macroshock che determina l’arresto cardiaco proprio per le sue
caratteristiche tecniche e, per altro, proprio tale strumento operatorio ha
continuato a funzionare dopo l’interruzione elettrica, a dimostrazione che
nessun difetto di funzionamento presentava la linea IT-M alla quale esso era
collegato. Quanto poi alla ipotesi che la scarica elettrica sia partita da altri
apparecchi elettromedicali, non collegati alla rete IT-M, si è spiegato in
sentenza,

anche

prendendo

in

considerazione

l’argomento,

ribadito

con

l’undicesimo motivo del ricorso del COSTA, della presenza di un segno sul
polpaccio sinistro della paziente, a dire del ricorrente comprovante l’ustione da
scarica elettrica, che una scarica elettrica proveniente da altro apparecchio
elettromedicale avrebbe cagionato ustioni importanti su tutto il corpo della
paziente e non solo il segno rilevato sul polpaccio. Anche la presenza di tale
segno è stata dalla Corte esaustivamente e congruamente giustificata da altra
causa e, specificamente, si è anche argomentato sull’analisi del test Perls,
contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, con riferimento alle dichiarazioni
rese in merito dal dott. Vercillo. Sul punto la sentenza di primo grado ha svolto
un esame approfondito di tutte le risultanze probatorie evidenziando, in
conclusione, che le deposizioni dell’ing. Fonti e dell’ing. Vitozzi appaiono
convergenti, univoche ed oltremodo convincenti (perché strettamente motivate

56

risposta resa sul punto dalla sentenza impugnata non è affatto illogica, come

su base tecnica) su tali profili e conducono ad escludere con certezza l’ipotesi
della folgorazione, ovvero l’ipotesi di microchock elettrico e di conseguenza la
possibilità di un arresto cardiaco di Federica Monteleone derivato da problemi
elettrici determinanti elettrocuzione della ragazza.
Il ricorrente vorrebbe che inammissibilmente questa Corte, a fronte di
una motivazione coerente, in punto di logica, con i dati fattuali, scientifici ed
anche con risultanze testimoniali, rivalutasse gli stessi sulla base di altri
elementi prospettati dalla Difesa (V. parte narrativa, dichiarazioni imputato
BRUNI, testimonianza ing. Quinci, consulenza Corbellini) che conducono ad
una diversa ricostruzione del fatto; elementi che, però, sono stati anch’essi
singolarmente valutati dalla Corte del merito.
E’ bene ricordare, anche in relazione alle censure analoghe poste a base
degli altri ricorsi, seguendosi un costante orientamento, il principio secondo il
quale è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio
convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e
concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad
acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando, in via logica, taluni
mezzi di prova e disattendendone altri, a causa del loro diverso spessore
probatorio, con l’unico limite, quanto a censurabilità in sede di legittimità, della
adeguata e congrua motivazione sul criterio adottato e che il giudice indichi gli
elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella
valutazione

degli

stessi

e

per

le

proprie

conclusioni,

implicitamente

disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Operazioni queste indubbiamente attuate dai giudici del merito per il
caso che ci occupa.
Quindi, causa della morte ritenuta in sentenza
ventilazione
automatico

dipeso

dal

venir

meno

del

per l’interruzione dell’ energia

è stato il difetto di

funzionamento

del

elettrica ordinaria

respiratore
cui

tale

apparecchio era stato collegato.
Convincente è il ragionamento dei giudici del merito nell’aver ritenuto
che gli apparecchi elettromedicali di cui trattasi (respiratore automatico e
monitor rivelatore dei parametri vitali della paziente) fossero collegati alla
linea elettrica ordinaria, non fosse altro per il semplice, ma significativo,
rilievo che al momento della mancanza di energia elettrica gli strumenti
elettrici collegati alla rete IT-M continuarono a funzionare.
Il ricorrente STUPPIA ha affermato che il Tribunale prima e la Corte del
gravame poi non hanno tenuto in conto, anzi hanno completamente evitato

57

.

di analizzare, le dichiarazioni testimoniali (Atania, Tagliacozzo, Pirozzi e
Messina) che si pongono in netto contrasto con quelle rese da altri testi e
poste a base della ricostruzione del fatto acquisito dai giudici.
L’assunto è infondato se solo si pone mente alla approfondita analisi
delle testimonianze testè richiamate a pag. 77 e segg. della sentenza di
primo

grado,

dichiarazioni
dell’energia

laddove

si

rese circa
elettrica,

è

la

evidenziata

causa

la

chiara

che aveva

pervenendo

alla

inattendibilità

delle

determinato l’interruzione

conclusione

che

molti

elementi

verità che le cose dovettero andare diversamente da quanto affermato da
Pirozzi,

Atania

e

Tagliacozzo

(gli

elettricisti

dipendenti

dell’ospedale

intervenuti per ripristinare l’erogazione della energia elettrica) e lasciano
intendere che proprio costoro dovettero operare nell’immediatezza del loro
intervento sul quadro elettrico della sala operatoria per neutralizzare una
qualche anomalia che ne aveva determinato l’apertura.
L’interruzione di energia elettrica in sala operatoria e la conformazione
dell’impianto elettrico come realizzato, sia per il Tribunale che per la Corte
d’appello, hanno rappresentato una concausa dell’evento, senza i quali
“l’evento non si sarebbe verificato”. Ciò perché “l’interruzione dell’energia e lo
spegnimento del monitor multiparametrico impedì quantomeno dapprima
all’anestesista

di

apprezzare

con

tempestività

il

peggioramento

delle

condizioni cliniche di Federica e poi ostacolò comunque il suo operato, anche
dal punto di vista diagnostico, funzionando quindi come elemento agevolatore
della sua condotta” .
A monte, per i giudici del merito, si è posto, come tema di indagine,
non tanto la ricerca della causa che ha determinato l’interruzione di energia
elettrica della rete ordinaria, ritenuta sostanzialmente accidentale (sebbene
l’istruttoria condotta nel dibattimento di primo grado, pur consistente, non ha
consentito

adeguati

approfondimenti

istruttori

circa

l’alterazione

dolosa

dell’impianto elettrico che causò l’interruzione di energia elettrica) che
sarebbe

stata

del tutto

irrilevante

nella

produzione dell’evento se gli

apparecchi elettromedicali fossero stati correttamente collegati alla linea
elettrica IT-M, quanto la ragione per la quale tali strumenti sono stati collegati
alla rete ordinaria.
Si inserisce in tale indagine primariamente la condotta ascritta al
ricorrente STUPPIA come descritta nella parte narrativa e ritenuta in sentenza.
Ma prima ancora di passare all’esame delle censure poste a base del ric rso

58

probatori, di carattere dichiarativo, tecnico e logico, lasciano intendere la

dello STUPPIA riguardanti precipuamente la dedotta conformità al progetto
dell’impianto elettrico da lui realizzato, vanno disattese le critiche, comuni a
molti ricorsi, ivi compreso proprio quello dello STUPPIA, sulla mancata

elettrica ordinaria. Si argomenta che l’eventualità che si fosse verificato un
corto circuito su un apparecchio elettromedicale era rilevante ai fini della
decisione perché valeva ad escludere il nesso di causalità tra la condotta
contestata all’esecutore dell’impianto elettrico e l’evento (e, quindi, per la
rilevanza oggettiva della tesi difensiva anche per tutti gli altri imputati ad
eccezione del Costa). Si espone che il c.t. della difesa, Andreotti, aveva
chiarito che se il corto si fosse verificato su tale apparecchiatura, collegata al
sistema IT-M, sarebbe accaduta la stessa identica cosa che si è verificata nel
caso di specie, ovvero sarebbe saltato l’interruttore sul quadro e vi sarebbe
stata la necessità della sua riapertura manuale da parte degli elettricisti. Da
ciò consegue che l’evento, determinato dalla concatenazione successive_ di
più cause, non è addebitabile a STUPPIA perché la mancanza di energia
elettrica che ha determinato lo spegnimento di monitor e respiratore
automatico, non è riferibile alla sua condotta, ma ad un corto circuito che ha
riguardato gli apparecchi elettromedicali e, più precisamente, la ciabatta ave
erano inserite le relative spine; l’evento si sarebbe verificato in ogni caso,
anche se gli apparecchi elettromedicali fossero stati collegati alla rete IT -M,
che per effetto del corto circuito su uno degli apparecchi ad essa collegato si
sarebbe interrotta.
Anche su questo punto, come quello già trattato dell’ipotesi della scarica
elettrica che avrebbe attraversato il corpo della

paziente, i ricorrenti

chiedono che questa Corte rivisiti i risultati probatori, ampiamente analizzati
dai giudici del merito, ivi compresi quelli indicati dalle Difese, a fronte di una
motivazione che appare, oltre che convincente, estremamente logica. E’
scontato che tale operazione non può essere compiuta dal Collegio atteso
che il compito del giudice di legittimità è

quello di verificare se i giudici di

merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione sulla sufficienza
degli elementi acquisiti al processo al fine di pervenire all’affermazione che
l’imputato doveva ritenersi l’autore del reato contestato e se abbiano
correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria previsti
dall’art. 192 c.p.p ..
Ebbene,

il vaglio di legittimità cui è stata sottoposta la sentenza

impugnata svolto dal Collegio evidenzia la corretta applicazione dei criteri di

59

..

individuazione della causa che ha determinato l’interruzione dell’energia

valutazione della prova, apparendo, poi del tutto infondata la censura di
contraddittorietà logica della motivazione (per altro in ricorso si affermano
come acquisite circostanze

non rispondenti ai risultati probatori: ad es. si è

affermato, a riprova che il corto circuito era avvenuto in sala operatoria, che
la teste Sacchinelli aveva, immediatamente prima che l’energia elettrica si
interrompesse, udito provenire il botto all’interno della sala stessa, ebbene a
pag 52 della sentenza di primo grado viene affermato il contrario, il botto fu
udito dai presenti compresa la Sacchinelli, provenire dall’esterno della sala

In particolare, la irrilevanza della individuazione della causa che
determinò la mancanza di energia elettrica nella sala operatoria, riguardante,
e questo è un dato incontrovertibile, la sola linea elettrica ordinaria, discende
dall’accertamento in fatto che, comunque, essa non dipese da un corto
circuito determinato dagli apparecchi elettromedicali, o più precisamente,
dalla ciabatta in cui erano inserite le relative spine (sul punto nel ricorso dello
STUPPIA si è argomentato diffusamente sulla presenza di alcuni fusibili già
fuori uso prima ancora dell’inizio dell’intervento chirurgico). Relativamente a
tale risultato probatorio l’analisi da parte della Corte calabra degli elementi
evidenziati dal Tribunale è esaustiva (V. pag. 35) e correttamente giunge, al
di là di ogni ragionevole dubbio, alla conclusione che il guasto elettrico non fu
determinato dagli apparecchi elettromedicali e che essi, se fossero stati
correttamente collegati

al

circuito

di

continuità

(rete

IT-M)

avrebbero

continuato a funzionare, anche dopo l’interruzione dell’energia elettrica.
Rimane un’ipotesi

non sorretta da validi riscontri probatori quella proposta

dalla difesa relativa al corto circuito a livello di tali apparecchi a fronte di un
dato oggettivo inconfutabile che questi, quando ritornò la energia elettrica
ordinaria ripresero a funzionare.

Si è dedotto che alla problematica del corto

circuito verificatosi a livello degli apparecchi elettromedicali
sentenza

una

risposta

contraddittoria.

è stata data in

Secondo la Corte, se monitor e

respiratore automatico fossero stati collegati alla rete IT-M, invece che a quella
ordinaria, essi non si sarebbero spenti perché la rete IT-M- è dotata di un
dispositivo che non è in grado di mantenere in funzione l’impianto, ma soltanto
di segnalare che si è verificato un corto circuito. Per il ricorrente l’illogicità di
tale motivazione è di tutta evidenza: il fatto che la rete IT-M sia dotata di un
dispositivo in grado di segnalare il primo guasto a terra non implica che essa

..

sia in grado di resistere al corto circuito (secondo guasto a terra), ossia di
mantenere in funzione l’impianto.

60

operatoria).

Innanzitutto, è un dato di comune esperienza che, se è vero che a
seguito di corto circuito (per sovraccarico o altro) l’impianto elettrico, in
questo caso la ciabatta, cui erano collegati l’autorespiratore ed il monitor,
viene salvaguardato dalla bruciatura di

un fusibile che consente il riarmo

dell’interruttore saltato ed il ritorno dell’energia elettrica, è altrettanto vero
che la bruciatura di quel fusibile della ciabatta impedisce, alla ripresa
dell’erogazione dell’energia elettrica, il funzionamento degli apparecchi ad
essa collegati. Se così fosse avvenuto l’autorespiratore ed il monitor, nel

funzionare; invece, esclusa la circostanza di una sostituzione del fusibile nella
ciabatta

mancando

qualsiasi

dato

probatorio

al

riguardo,

è successo

esattamente il contrario: alla ripresa dell’erogazione dell’energia elettrica della
rete ordinaria sia l’autorespiratore che il monitor hanno ripreso a funzionare, e
questo è un dato fattuale indiscutibile (v. testimonianze acquisite sul punto). Il
dato dimostra che il corto circuito non si è verificato all’altezza degli
apparecchi elettromedicali di cui trattasi, con la conseguenza che l’ipotesi
difensiva di cui si discute (anche la rete IT-M si sarebbe interrotta se ad essa
fossero stati collegati gli apparecchi elettromedicali) non assume alcuna
rilevanza in tema di nesso causale, essendo del tutto ovvio che, se gli
apparecchi elettromedicali fossero stati collegati alla rete IT-M e questa si
fosse interrotta, anche in presenza in sala operatoria di

prese di corrente

della rete ordinaria, alcun collegamento tra l’evento e la condotta addebitata
allo STUPPIA si sarebbe potuto fare; eventualmente sarebbero state ricercate
altre responsabilità sulle cause che avevano portato all’interruzione della rete
IT-M. Ma tutto ciò riguarda un’ipotesi che, come ampiamente argomentato
dalla Corte d’appello, non è in grado di contrastare, sebbene si sia fatto (V.
motivi ricorso STUPPIA) ricorso ad altri elementi probatori, la ricostruzione
ritenuta dai giudici del merito che, si ripete, sulla base di un ragionamento
logico che ha tenuto in conto i dati fattuali ed i rilievi tecnici dei vari
consulenti, è giunta alla conclusione che la causa del mancato funzionamento
degli apparecchi elettromedicali durante l’intervento chirurgico va individuata
in termini di certezza nel loro errato collegamento alla rete elettrica ordinaria.
Sul punto si richiama la testimonianza del dott. Oppedisano, il cui intervento
fu richiesto quando le cose si stavano mettendo, rectius già si erano messe,
male e che non aveva alcun interesse a tutelare la propria posizione, il quale
ha riferito di una conversazione con l’ingegnere BRUNI ed il dottore DE

61

~

momento in cui è stato riarmato l’interruttore, non avrebbero ripreso a

VINCENTIIS che spiegavano come il fatto si fosse verificato in quanto il
respiratore automatico non era stato collegato al sistema di continuità.
In definitiva, non si può non concordare con l’affermazione della Corte
d’appello:se si è accertato che il respiratore automatico ed il monitor si sono
spenti nel corso dell’intervento chirurgico perché collegati alla rete ordinaria
(priva dei dispositivi per evitare interruzioni di energia elettrica) e si è accertato
che il mancato funzionamento di tali apparecchi ha reso indispensabile il ricorso
alla

ventilazione

manuale

della

paziente,

nessuna

rilevanza

può

avere

quale sia stata la fonte dell’anomalia.
Conferente è il richiamo alla giurisprudenza (tra tutte V. Sez. 4,

Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud. , Rv. 229669 ) di questa Corte con
riguardo al principio che il problema della spiegazione dell’intero meccanismo
eziologico si pone nei casi nei quali l’ipotesi non controllata si riferisca ad un
meccanismo causale non addebitabile all’imputato, ma il ragionevole dubbio
non può ritenersi esistente allorché, indipendentemente dalla spiegazione
causale dell’intero meccanismo, possa affermarsi che l’evento è addebitabile
all’autore della condotta.

10. Causalità delle condotte. Continuando nell’analisi del percorso che
ha portato i giudici del merito a ritenere che l’evento della morte della giovane
paziente sia da ricollegarsi, quale concausa a quella derivata dalla condotta
dell’anestesista

COSTA,

al

mancato

funzionamento,

durante

l’intervento

chirurgico, degli apparecchi elettromedicali (autorespiratore e monitor) in
quanto collegati alla rete ordinaria,

non si può fare a meno di verificare la

tenuta logica di tale percorso alla luce delle censure rappresentate da colui che

è stato incaricato dalla ASL di Vibo Valentia di realizzare l’impianto elettrico. In
sintesi, allo STUPPIA è stato contestato di aver realizzato l’impianto elettrico in
difformità dal progetto e senza rispettare la normativa CEI e di non aver
predisposto un efficace sistema per evitare che gli apparecchi elettromedicali
venissero collegati alla rete elettrica non protetta. Seguendo l’ordine dei motivi
esposti nei due ricorsi la prima censura è rivolta [v. parte narrativa punto 4.1.
lett. a)] alla contestazione di non aver correttamente differenziato le prese a
spina alimentate da rete ordinaria da quelle alimentate dalla rete T-HM. In
particolare, si lamenta del fatto che la Corte non abbia motivato in ordine alle
risultanze istruttorie prospettate dalla difesa precisando che tale diversità
(visiva e funzionale) era stata notata dagli infermieri presenti in sala

62

l’accertamento del preciso meccanismo che ha determinato l’interruzione e

operatoria il giorno dell’intervento chirurgico, come testimoniato dai testi
Ruscio Vito e Rossi Antonio.
Sul punto la sentenza impugnata

afferma che ” è irrilevante ed

ininfluente quanto accertato nei giorni successivi circa la presenza di prese
collegate al sistema IT-M … posto che non solo è indubbio che, nelle ore
successive all’incidente in sala operatoria, si registrarono interventi di
verifica aventi ad oggetto l’impianto elettrico, ma anche che il personale,

o mascherine di colore diverso … “. Per il ricorrente tale motivazione è
incongrua in quanto egli aveva chiesto alla Corte di analizzare le risultanze
istruttorie che attestavano quanto accertato dai presenti in sala operatoria il
giorno dell’intervento e non nei giorni successivi.
L’assunto, come è evidente, si risolve in una critica sul fatto atteso che
la Corte distrettuale ha

basato l’accertamento sul

punto

proprio sulle

testimonianze di coloro che si erano trovati a lavorare nella sala operatoria. A
pagina

128 della

processualmente

sentenza
accertato,

di
ed

primo
in

grado

definitiva

si

può

leggere:

nemmeno

“E’ dato

contestato,

che

l’apparato di anestesia era collegato ad una presa facente parte della rete
elettrica normale, cioè non assistita dal sistema di continuità e tuttavia
collocata al muro proprio dietro la testa del lettino operatorio, non distinguibile
da quelle, pur vicine, che viceversa erano assistite da tale sistema di
protezione”. Continua la sentenza di primo grado a pag. 129 :”E’ dato altresì
pacifico che non vi era alcun segno esteriore che consentisse di apprezzare la
diversità tra le diverse prese, vicine, ivi esistenti, né in alcuna altra maniera
era stato istruito il personale di sala operatoria sulla differente natura delle
prese elettriche poste una accanto all’altra sul muro retrostante la testa del
lettino operatorio”.
Destituita di fondamento è anche la censura oggetto della memoria
difensiva secondo cui la condotta testè esaminata non era stato oggetto di
contestazione

atteso

che

nel

capo

di

imputazione

lett.

A)

si

legge:” …. nell’aver collegato alla rete elettrica ordinaria ed a quella di sicurezza
prese intercambiabili, senza alcuna idonea indicazione atta a distinguere
quelle collegate alla prima rispetto a quelle collegate alla seconda …. ”
Tale conclusione consente di rispondere anche alle censure mosse dal
ricorrente STUPPIA con il secondo motivo del ricorso e con le considerazioni
svolte nella memoria difensiva (V. punto 4.1. 7).

63

medico e paramedico, ha escluso di aver notato prese aventi segni distintivi

In particolare, con specifico riguardo alla violazione della normativa CEI,
si argomenta che tali norme non indicano quali prese possano essere presenti
in questa o quella zona della sala operatoria, ma quali prese debbano essere
utilizzate dagli operatori per collegarvi apparecchi elettromedicali. Proprio
dalla norma 710.55.3, contestata in rubrica, si evince senza incertezze che in
sala operatoria possono essere presenti sia la linea ordinaria che quella ITM: detta norma prevedendo, infatti,

che “le prese a spina alimentate dal

sistema IT-M non devono essere intercambiabili con prese alimentate da altri

“altri sistemi” diversi da quello IT -M in sala operatoria.
Dunque, per la Difesa, all’installatore STUPPIA non può essere mosso
alcun addebito per avere installato, in zona paziente, una presa alimentata
dalla rete ordinaria, prevista in progetto e destinata alla alimentazione del
condizionatore d’aria.
Per il ricorrente la contraria affermazione contenuta in sentenza
evidenzia come la Corte d’Appello abbia errato nell’applicazione delle norme
giuridiche richiamate in epigrafe, sicché è chiara la violazione dell’art. 606
comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione alle stesse, con conseguente nullità
della sentenza impugnata.
In ogni caso, si adduce, la mera inosservanza delle norme CEI non è
sufficiente ad integrare la condotta del reato contestato.
Si

richiama

la

giurisprudenza

in

materia

(Cass.

Pen., Sez.

III,

05/10/1987 imp. Triolo; Consiglio di Stato, Sez. V, 03/02/1999 n. 98;
Consiglio Stato sez. VI, 15 giugno 1999, n. 802), laddove le norme CEI siano
state rispettate, non è consentito al giudice di compiere una valutazione
diversa da quella effettuata dal legislatore all’art. 2 della legge 01/03/1968,
n. 186, in forza del quale “gli impianti elettrici realizzati secondo le norme del
comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte”.
Laddove, invece, le norme CEI non siano state rispettate, si dovrà accertare,
caso per caso, se l’impianto elettrico sia stato realizzato a regola d’arte,
ossia con diligenza e perizia.
Si conclude con il rappresentare che, nel caso di specie, anche ad
ammettere che le norme CEI vietino di posizionare, in zona paziente, prese
spina

collegate

al

circuito

ordinario,

destinate

ad

alimentare

il

condizionatore, ciò non è sufficiente a far ritenere tale condotta colposa,
dovendosi accertare, a tal fine, la negligenza e l’imperizia dell’installatore nel
caso concreto rispetto a quanto ipotizzato in rubrica e all’evento verificatosi.

64

sistemi utilizzati nello stesso locale” ammette espressamente la presenza di

L’imputazione fa discendere dalla presenza di prese ordinarie in zona
paziente “il pericolo concreto

che nella sala operatoria gli apparecchi

elettromedicali risultassero alimentati da un circuito non di sicurezza ” da cui
sarebbero derivati gli ulteriori eventi – collegamento degli apparecchi spegnimento ed agevolazione dell’altrui condotta colposa e, infine, quello
mortale.
Orbene, tali

argomentazioni perdono la loro valenza difensiva, come

già accennato, di fronte al dato probatorio della mancata diversificazione tra

discettare

se

la

normativa

CEI

consenta

o

meno

la

contemporanea

installazione dei due tipi di prese nella “zona paziente” o anche nella stessa
sala operatoria, non ha alcun senso se tali prese non sono state comunque
diversificate, essendo di lapalissiana evidenza che tale omissione determina
una situazione di pericolo non potendo gli operatori sanitari della camera
operatoria distinguerle e, quindi, sussiste il rischio concreto di incorrere
nell’errore di collegare alle prese di corrente ordinaria gli apparecchi
elettromedicali che obbligatoriamente devono essere collegati alla rete IT-M.

.

Relativamente alla deposizione dell’ing. D’Aco (richiamata in memoria
difensiva a contestazione di quanto ritenuto dai giudici del merito), è pur
vero che il teste (V. sentenza di primo grado a pag. 79) ha dichiarato di aver
verificato nel corso del suo sopralluogo,

effettuato il pomeriggio del 21

gennaio 2007, cioè la domenica successiva al venerdì 19 in cui ha avuto
luogo l’intervento chirurgico, che le prese assistite dal gruppo di continuità
erano

contraddistinte

accidentale,

mentre

da

un

quelle

piccolo

collegate

interruttore
alla

rete

contro

ordinaria

lo

sfilamento

avevano

una

mascherina verde, ma è altrettanto vero, che al di là dell’aver il Tribunale
adombrato

una

manomissione

dolosa

dell’impianto

elettrico

della

sala

operatoria, ivi comprese le prese elettriche, riferisce di un dato di fatto
oggettivo: in occasione dell’ispezione condotta dall’ing. D’Aco il 21 gennaio la
situazione dei luoghi rispetto al momento dell’intervento era stata cambiata.
Con riguardo alla presenza delle mascherine verdi, che connotavano le prese
collegate alla rete elettrica ordinaria, esse, certamente, non esistevano
precedentemente al sopralluogo come evincibile da molteplici testimonianze
degli operatori sanitari nonché da quella del m.llo Lopreiato.
Ma al di là di tale ovvia considerazione, sia il Tribunale che la Corte
d’appello

hanno

già fornito

condivisibili

difensive esposte.

65

risposte alle altre osservazioni

le prese di corrente ordinaria da quelle di corrente IT-M, ed, infatti,

La Corte, e prima il Tribunale, con specifico richiamo alle conclusioni del
prof. Corbellini, verificate attraverso la lettura della relazione tecnica del
progetto a firma del geometra Bonaccurso e del computo metrico, nonché
attraverso la visione dello schema dell’impianto elettrico da realizzarsi, nel
rispetto della L. 46/90 e del regolamento di attuazione, evidenzia che questo
fu eseguito in maniera diversa da come progettato. Il progettista Bonnaccurso
aveva correttamente previsto una “zona paziente” munita solo di prese
alimentate dal sistema IT-M (contrassegnate in progetto da mascherine di

verde,, come evincesi dal progetto, ed aveva previsto l’installazione di un
pensile di anestesia, posto alla testa del lettino operatorio, munito, appunto,
di

prese

collegate

al

sistema

IT-M

al

fine

di

alimentare

il

monitor

multiparametrico ed il ventilatore automatico.
E, dunque, la violazione della normativa CEI 64-8, art. 710.55.3 emerge
inequivocabilmente in riferimento alla mancata osservanza di tali disposizioni
concernenti la realizzazione dell’impianto elettrico nella c.d. zona paziente.
L’art 710.2. 7 definisce

i locali del Gruppo 2, cui appartiene la sala

operatoria: locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad
essere

utilizzate

in

applicazioni

quali

interventi

intracardiaci,

operazioni

chirurgiche, o il paziente e sottoposto a trattamenti vitali dove la mancanza
dell’alimentazione può comportare pericolo per la vita.
La zona paziente viene così definita (710.2.8): qualsiasi volume in cui un
paziente con parti applicate può venire in contatto intenzionale, o non
intenzionale, con altri apparecchi elettromedicali o sistemi elettromedicali o con
masse estranee o con altre persone in contatto con tali elementi. Qualora la
posizione

del

paziente

non

sia

predeterminata,

occorre

prendere

in

considerazione tutte le possibili posizioni del paziente. La classificazione dei
locali ad uso medico e l’individuazione della zona paziente vengono fatte dal
personale medico e dalla direzione sanitaria.
Ciò precisato, la sentenza impugnata evidenzia che il progetto e gli atti
allo stesso allegati consentivano chiaramente di delimitare la zona paziente: il
pensile era indicato nella relazione tecnica, nel computo metrico estimativo e
nello schema elettrico, documenti tutti che, integrando e completando il
progetto, lo STUPPIA aveva a disposizione ai fini della corretta realizzazione
dell’impianto.
Eppure, la presa di corrente ordinaria, cui vennero collegati il respiratore
automatico ed il monitor, si trovava collocata al muhoprio dietro la testa del
66

~

(

colore rosso, per distinguerle dalle altre, coperte da mascherine di colore

lettino operatorio, cioè in piena zona paziente. Ammesso pure che nella sala
operatoria possano essere presenti prese di corrente ordinaria, per altro con
specifici limiti (apparecchi utilizzatori con una potenza nominale superiore a
4kVA –

ossia quelli radiografici) certamente queste non possono essere

collocate nella “zona paziente” (V.

relazione Corbellini).

Inoltre la tesi

difensiva si mostra del tutto sterile laddove si è sostenuto che quella presa, in
quella posizione, era destinata alla alimentazione del condizionatore d’aria. E’
superfluo osservare, a parte le precise prescrizioni dettate dalla normativa

lontano possibile, ammesso che fosse stata prevista in progetto, dalla zona
paziente una presa di corrente ordinaria, e per altro, tali tipi di apparecchi
(condizionatore d’aria) sono direttamente collegati alla rete elettrica e muniti
di un interruttore specifico.

10.1 Altro punto di rilevante importanza nella individuazione del nesso
causale, con riferimento sia alla condotta dello STUPPIA, anche con riguardo al
delitto a lui contestato al capo B), che a quella degli altri imputati, ad
esclusione del COSTA, affrontato dai giudici del merito è la violazione della
richiamata normativa CEI

64-8/7 per non avere l’esecutore dell’impianto

elettrico consegnato al committente, oltre la dichiarazione di conformità
dell’impianto alle regole dell’arte, il rapporto di verifica completo di esame a
vista e dei risultati delle misure strumentali.
In particolare le norme CEI, oltre alle disposizioni stabilite dagli artt. artt.
7-9 della L. 46/90 (V. sentenza pag. SO) prevedono che devono essere
registrate date e risultati delle prove e delle misure di ciascuna verifica che
deve essere effettuata da un tecnico qualificato
In aggiunta alle normali verifiche iniziali per un generico impianto elettrico
(esame visivo, isolamento dei conduttori, ecc.) nei locali di gruppo 1 e 2 devono
essere effettuate anche le seguenti verifiche:

1. prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento di sistemi
IT.M e dei sistemi di allarme ottico ed acustico (simulando che la resistenza
verso terra scenda al di sotto di SO k)
2. misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare;
3. misure delle correnti di dispersione dell’avvolgimento secondario a
vuoto e sull’involucro dei trasformatori per uso medicale (se non già effettuata
dal costruttore del trasformatore)
4 esame a vista per accertarsi che le prescrizioni normative siano state
rispettate

67

esaminata, che regole di comune buon senso imponevano di tenere quanto più

Ebbene tale normativa non è stata assolutamente rispettata, e la
dichiarazione

di

conformità

dell’impianto

firmata

dallo

STUPPIA,

datata

28.11.2006 ed indirizzata alla ASL committente, è da ritenersi ideologicamente
falsa attesa l’oggettiva non conformità dell’impianto, per quanto argomentato,
alla normativa CEI e per avere attestato falsamente di aver controllato
l’impianto ai fini di sicurezza con esito positivo; parimenti del tutto inidonea è la
“prova di funzionalità” sottoscritta dallo stesso, insieme al DE VINCENTIIS ed al
GRADIA, in quanto mancante, come rileva la Corte d’appello, degli esiti degli

Quanto alle contestazioni avanzate dal ricorrente STUPPIA sul punto (V.
sesto motivo del ricorso)

se ne rileva l’infondatezza atteso che la normativa

CEI, come già evidenziato, prescrive che devono essere registrate date e
risultati delle prove e delle misure di ciascuna verifica che deve essere
effettuata da un tecnico qualificato. Dunque non era sufficiente attestare di aver
controllato

l’impianto

ma

era

necessario

che

si

trascrivessero

nella

dichiarazione di conformità tutte le verifiche imposte dalla legge. Circa, poi, la
funzionalità dell’impianto evidenziata dall’ing. Quinci (che ebbe ad effettuare un
sopralluogo in sala operatoria il sabato e la domenica successiva all’intervento
chirurgico) questa era riferita all’efficienza degli interruttori differenziali e alla
funzionalità del trasformatore di isolamento ma non certo alla conformità
dell’impianto alla normativa CEI per quanto attiene la posizione delle prese di
corrente ordinaria nella sala operatoria e la loro differenziazione da quelle
collegate alla rete IT-M.
Dunque,

è proprio in riferimento alla inidoneità di tale certificazione ad

attestare che l’impianto era stato eseguito secondo le regole dell’arte e la sua
conformità alla normativa CEI che imponeva l’obbligo di verifica dell’impianto a
tutti coloro, cui era stato demandato, in ragione delle funzioni ricoperte
nell’ambito della ASL di Vibo Valentia; di tal che se tale obbligo fosse stato
osservato, verificata la non conformità dell’impianto elettrico alla normativa CEI
e al progetto si sarebbe potuto intervenire o adeguando lo stesso alle dette
disposizioni normative o impedendo l’utilizzazione della sala operatoria.
Le condotte omissive di coloro che avevano l’obbligo di verifica,
unitamente alla condotta dello STUPPIA di non aver realizzato l’impianto
secondo le norme di sicurezza e di

prevenzione degli infortuni, hanno

determinato l’errore degli operatori sanitari nell’aver collegato le prese di
corrente del respiratore automatico e del monitor alla rete elettrica ordinaria,

68

accertamenti obbligatori.

errore che, una volta verificatosi il black out di questa,

ha causato il loro

spegnimento.

10.2 . Sempre in tema di nesso causale si ritiene, prima di esaminare le

censure mosse dai ricorrenti

GRADIA, BRUNI, SCHIRRIPA, LUCIANO e

TALARICO in ordine alle loro contestate posizioni di garanzia, affrontare quelle
poste a base del ricorso del COSTA ed, in relazione a queste, in ragione del
fatto che tutti gli altri imputati hanno individuato nella condotta dell’anestesista
una causa sopravvenuta che avrebbe eliso il nesso causale tra l’evento morte e

comma 2, cod. pen.) la logicità della motivazione in ordine alla soluzione della
problematica del rapporto di causalità in presenza di concause. Se fosse,
invero, errata la decisione dei giudici del merito circa l’apporto causale di colui
che ha realizzato l’impianto e di coloro che avevano l’obbligo di verificarne
l’idoneità, sotto il profilo della sicurezza, ed impedire che la sala operatoria
fosse utilizzata, condotte quindi da considerare ininfluenti sul decorso causale
per

la

condotta

dell’anestesista,

successiva,

ma

da

sola

determinante

dell’evento, sarebbe del tutto inutile discettare sulla esistenza in capo ad essi
delle contestate posizioni di garanzia.
Quindi, analizzando le rimanenti censure del ricorso del COSTA (essendo
già stati esaminati il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo ed undicesimo
motivo, V. parte narrativa), con riguardo al primo e secondo motivo, aventi ad
oggetto la denunciata violazione di legge per il rigetto della richiesta di
rinnovazione dibattimentale e di acquisizione di atti di altro procedimento,
tendenti a provare che la morte della paziente fu dovuta esclusivamente alla
inidoneità dell’impianto elettrico che determinò lo spegnimento degli apparecchi
elettromedicali

impedendo all’anestesista

di verificare

le condizioni

della

paziente e di agire di conseguenza.
La denunciata violazione di legge è infondata.
In merito si osserva che l’istituto della rinnovazione del dibattimento in
appello costituisce istituto eccezionale che deroga al principio di completezza
dell’istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi
ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini
del decidere (nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli
atti). La determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di
legittimità se congruamente e logicamente motivata (v. ex pluribus Cass. 4″,

.

10 giugno 2003, Vassallo) .

69

le loro condotte, verificare la corrispondenza al dettato normativa e (art. 41,

E la Corte di merito ha spiegato perché si sia convinta della superfluità
della assunzione delle prove richieste dalla difesa, vale a dire per le stesse

ragioni già esposte in ordine alla non necessità di acclarare la causa della
mancanza di energia elettrica, evidenziando la ricchezza dei dati dimostrativi

della responsabilità dell’imputato per una sua condotta successiva al dato
incontrovertibile della mancanza di energia elettrica che ha determinato lo
spegnimento del respiratore automatico e del monitor, secondo un itinerario
logico che non presenta smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto

A questo si aggiunga che il sindacato che la Corte di cassazione può
esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento
pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai
essere esercitato sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da
acquisire,

ma

deve

esaurirsi

nell’ambito

del

contenuto

esplicativo

del

provvedimento adottato (v. Cass. S.U. 23 novembre 1995, P.G. imp. Fachini).
Ed, in ogni caso, va per completezza rivelato che il ricorrente, pur
deducendo formalmente la mancata assunzione di prove decisive quale effetto
di

un

immotivato

diniego

opposto

alla

rinnovazione

dell’istruttoria

dibattimentale, nella sostanza prospetta – come si diceva sopra – una
ricostruzione dei fatti (quanto alla causa che ha prodotto l’interruzione
dell’energia elettrica o a quelle alternativa della morte della paziente dovuta a
scarica elettrica) diversa da quella accolta nella sentenza impugnata o, quanto
meno,

un’interpretazione

alternativa

dei

medesimi,

indugiando

in

considerazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità.
Le censure, oggetto del nono e dodicesimo motivo, sono quelle che
direttamente riguardano il nesso causale tra la condotta ascritta all’anestesista
e l’exitus della ragazza. Oltre a quanto già riportato nella parte narrativa, il
ricorrente

rileva che il giudizio di responsabilità a suo carico avrebbe

dovuto prendere le mosse, non già da

una valutazione astratta ed

eventuale, formulata con criteri di giudizio ex post, di quanto è stato fatto
dall’anestesista,

rapportando

la

condotta,

ritenuta

colpevole,

alle

circostanze entro le quali un soggetto di analoga professionalità si trova ad
operare in un normale intervento chirurgico, ma dall’esame della condotta
concretamente esigibile dall’anestesista, valutata ex ante e in concreto e

collocata, pertanto, nel contesto delle condizioni sussistenti al momento del
fatto.

70

tale, non può essere messo in discussione in questa sede.

Per cui, solo nel caso in cui la condotta accertata non fosse risultata
corrispondente

a

quella

doverosa,

avrebbero

potuto

essere

ritenuti

sussistenti i profili di colpa idonei a condurre alla condanna del dott .
COSTA; sempre che essi fossero intervenuti con efficacia eziologica nella

concatenazione causale che ha condotto all’evento morte .
Si assume, ancora, che sin dalla formulazione del capo d’imputazione
emergeva

chiaramente

che,

indipendentemente

dalla

causa

alternativamente individuata dal P.M., la morte della giovane è stata in

operatoria: nel primo caso con efficacia causale diretta; nel secondo caso
con la intermediazione della “non corretta ed insufficiente ventilazione” ma,
comunque, con l’espressa riconduzione a monte anche di tale causa
intermedia a quella primaria che non può che essere la interruzione di
energia elettrica.
Sempre in tema di nesso causale si rileva da parte della difesa che, in
presenza

di

un fatto

imprevedibile,

quale

la

morte di

una

giovane,

conseguente, non già al normale rischio operatorio, ma alla interruzione
della elettricità in una sala operatoria il cui sistema preferenziale di accesso
elettrico deve consentire sempre la continuità della somministrazione di
energia elettrica, non si vede quale sia l’ambito logico-giuridico residuo entro
il

quale

poter

ipotizzare

-ed

anzi

ritenere

principale-

una

condotta

responsabile del medico anestesista. Al COSTA, del tutto estraneo ad un
decorso causale che non permette di ascrivere al suo comportamento la
causazione dell’exitus, nulla può essere addebitato se non il non essere
riuscito con il suo intervento ad interrompere la concatenazione di eventi che
avrebbe comunque portato a morte la paziente.
Basta osservare che l’anestesista a seguito

della interruzione di

corrente elettrica fu costretto a passare dalla respirazione automatica alla
ventilazione manuale. E tale passaggio egli ha dovuto garantire non già per
ovviare

ad

una

spegnimento

delle

condotta

colpevole

macchine

ma

per

rimediare

all’improvviso

consegnate

alla

interruzione

di

energia

elettrica .. In altri termini: eliminando l’interruzione di energia elettrica della
concatenazione causale degli eventi, può affermarsi con un grado assai
prossimo

alla

certezza

che

la

morte

della

giovane

non

si

sarebbe

verificata.La sentenza risulta caratterizzata da carenza di motivazione anche
per l’omesso riscontro delle istanze contenute nei motivi aggiunti di appello

circa la insussistenza della causalità.
71

entrambi i casi conseguente ad una interruzione di corrente nella sala

Orbene, tali critiche non colgono nel segno: invero, circa i profili di colpa,
contestati al COSTA, la sentenza di primo grado, le cui argomentazioni sono


state recepite e fatte proprie da quelle della Corte del gravame di merito, si è
diffusa lungamente dopo aver individuato in termini di certezza processuale la
causa ultima che determinò la morte della giovane paziente. I giudici del merito
sono pervenuti alla conclusione circa l’origine ipoanossico del danno cerebrale a
carico di Federica Monteleone evidenziando che su tale dato concordano tutti i

causa del danno encefalico è collegata

indubbiamente ad un difetto di

ventilazione

come

protratto,

unanimemente

affermata

determinante,
dai

consulenti

manifestazione

tecnici,

quella

clinica,

bradicardia

ed

ipotensione apprezzata al monitor al momento in cui vi fu il ripristino della
corrente elettrica; difetto di ventilazione che ebbe a protrarsi anche dopo il
ritorno dell’energia elettrica come causa persistente e determinante infine
l’arresto cardiaco che evidentemente la somministrazione di atropina non era
sufficiente a scongiurare; difetto di ventilazione, infine, risolto, ma quando
ormai era troppo tardi, mediante la sostituzione del tubo tracheale;

la

sostituzione del tubo tracheale è l’elemento, per i giudici, forse più sintomatico
del difetto di ventilazione

Dunque, non fu la bradicardia, anche se associata ad ipotensione, a
determinare il danno cerebrale, fu invece, direttamente l’ipoventilazione della
paziente a determinare il danno cerebrale e secondariamente la bradicardia e
l’ipotensione. La mancanza di ventilazione adeguata della paziente, iniziata
almeno durante l’interruzione di energia elettrica, ma protrattasi anche nei
minuti successivi al ritorno della corrente, determinò l’aggravarsi di tutti i
parametri

vitali

(bradicardia/arresto

cardiaco,

pressione)

in

maniera

causalmente secondaria all’ipoventilazione mentre l’efficienza circolatoria era
assicurata dal massaggio cardiaco esterno.
Si rimanda alla lettura della sentenza di primo grado (pag. 100-128)
l’approfondimento delle argomentazioni, basate su dati scientifici e fattuali,
attraverso cui si è pervenuti alla determinazione dell’effettiva causa del danno
cerebrale e, quindi, della morte della paziente, non tralasciando di osservare,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, .che i giudici, sia del
Tribunale che della Corte d’appello, hanno fatto ricorso al contributo offerto dai

consulenti tecnici offrendo maggior credito ad alcuni (Fonti, Margaria, Varetto)
rispetto ad altri (Ricci, Vimercati, Bruno, Asmundo), dando, però, conto con

motivazione accurata ed approfondita delle ragioni della scelta operata e

72

A

consulenti medico-legali esaminati in dibattimento, per poi affermare che la

dimostrando di essersi soffermati sulle tesi che hanno ritenuto di disattendere e
confutando in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti. Poiché tale
valutazione è stata effettuata in maniera congrua, è inibito a questo giudice di
legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di
un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se
non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, Sentenza n. 34747 del
17/05/2012 Ud.

Rv. 253512;Sez. 4, Sentenza n. 45126 del 06/11/2008 Ud.

Parimenti, attraverso il contributo degli ausiliari, i giudici del merito
hanno delineato i profili di colpa del COSTA scandendone la condotta nei
momenti che si sono susseguiti dopo e durante la mancanza di corrente
elettrica. Si evidenzia che l’anestesista, privo dei parametri vitali offerti dal
monitor che si era spento, avrebbe dovuto preoccuparsi di controllare
manualmente quanto meno la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e
l’ossigenazione della paziente, come elementi importanti in sé ed in rapporto al
significato clinico che la loro eventuale alterazione poteva comportare.
Si afferma condivisibilmente per la correttezza logica del ragionamento
che “Il dott.

Costa,

nella situazione data,

non poteva e non doveva

accontentarsi del controllo manuale del polso radiale o periferico, quale esso sia
stato ed ammesso che l’abbia fatto. Deve inoltre osservarsi che egli non poteva
sapere per quanto sarebbe mancata la corrente elettrica, e tanto più avrebbe
dovuto quindi attrezzarsi per controllare altrimenti detti parametri vitali
(mediante uno sfigmomanometro, un pulsossimetro, l’utilizzo del defibrillatore
a batteria eventualmente). Ma la condotta colposa è possibile individuar/a
anche nei momenti successivi al ritorno dell’energia elettrica laddove egli si
preoccupò

di

fronteggiare

un

problema

cardiaco

senza

individuare

e

comprendere a cosa esso fosse veramente secondario, in presenza di segni
clinici che,

fallita la terapia farmacologica mediante atropina,

dovevano

ricondurlo con una certa evidenza all’individuazione del problema primario di
ventilazione. La condotta dell’anestesista, oggettivamente correlata in punto
causale alla produzione del danno encefalico, una volta esclusa l’evenienza di
una scarica elettrica produttiva di arresto cardiaco, emerge con evidenza in vari
momenti della disgraziata sequenza, e si qualifica in un primo tempo come
condotta

omissiva,

caratterizzata

da

imprudenza

e

superficialità,

ossia

negligenza, in rapporto alla trascurata verificazione dei parametri vitali della
paziente in assenza di quelli restituiti dal monitor, ed in un secondo tempo più
propriamente come condotta determinata da errore diagnostico in rapporto alla

73

Rv. 241907Cass. sez. IV 20 maggio 1989 n.7591 rv.181382).

causa

dei sintomi clinici di sofferenza

manifestati dalla paziente e

conclusivamente alla causa del danno encefalico infine prodotto.”
Dunque, correttamente in applicazione dei principi che regolano
l’individuazione del nesso causale, secondo la ricostruzione posta, è stata
ravvisata oggettivamente il nesso di causalità tra la condotta dell’anestesista e
la produzione dell’evento, e soggettivamente tale condotta è qualificabile, per
le cose dette, come colposa.
Non può certo il COSTA addurre
corrente ed

che l’imprevedibile mancanza della

il conseguente spegnimento del

monitor e del

respiratore

automatico ha determinato la condizione unica ed assorbente della causa della
morte della giovane paziente, dimentica che, quale anestesista, era titolare
della posizione di garanzia di assicurare, anche e sopratutto in un momento di
emergenza, controllando i parametri vitali, sebbene in modo manuale (come
hanno rilevato i consulenti), il mantenimento della sufficiente ossigenazione e
dell’attività cardiaca, tale comportamento, certamente. per quanto affermato
sul punto dai consulenti, era certamente esigibile.
Né può addurre a propria scusante che nella sala operatoria non
fossero presenti né lo sfigmanometro, né un pulsossimetro, in quanto era suo
specifico dovere, quale medico anestesista, sincerarsi, prima che si iniziasse
l’intervento chirurgico, che essi fossero disponibili

e pronti all’uso qualora si

verificasse una situazione di emergenza. Ma vi è di più, anche nel caso in cui si
fosse provato che tali strumenti non erano in dotazione all’ospedale, la
circostanza, comunque,non sgraverebbe l’imputato dalle sue responsabilità,
dovendo egli assicurarsi, in ragione della sua qualifica e della posizione di
garanzia verso i pazienti da operare, che l’amministrazione ospedaliera glieli
avesse messi a disposizione.

11. Giudizio controfattuale. Tutto ciò posto venendo alla soluzione del
problema posto all’inizio del concorso di cause (art. 41 cod. pen.), accertata
l’esistenza della causalità materiale (nei termini in precedenza indicati),
l’accertamento della causalità giuridica richiede che si accerti se la condotta
degli imputati abbia contribuito al verificarsi dell’evento.
Riprendendo quanto già si è esposto circa la natura (omissiva e/o
commissiva) delle singole condotte le stesse si possono raggruppare in tre
distinti segmenti:
a)condotta dell’esecutore dell’impianto essenzialmente commissiva per
averlo realizzato in modo non conforme alle norme e alle regole dell’arte;

74

;

b)condotte essenzialmente omissive di coloro che avevano l’obbligo
giuridico di controllare la corretta esecuzione dell’impianto e di intervenire
imponendone la modifica o impedendo l’utilizzazione della sala operatoria;
c) condotta dell’anestesista che, venutosi a trovare nella situazione di
emergenza determinata dal black-out e dallo spegnimento degli apparecchi
elettromedicali, non è stato in grado di fronteggiare la situazione, non facendo
ricorso a quei rimedi medici che avrebbero impedito l’ipoossigenazione della

La Corte territoriale, uniformandosi al giudizio espresso dal Tribunale, ha
ritenuto ognuna di queste condotte legata da nesso causale con la morte della
paziente.
Il richiamo da parte di tutti i ricorrenti alla locuzione “oltre ogni ragionevole
dubbio”, contenuta nella sentenza delle sezioni unite “Franzese” e poi in altre
ed ora recepita nell’art. 533 c. p. p., per fondare la primaria censura
dell’impossibilità di pervenire

all’affermazione di colpevolezza degli imputati

non potendosi ritenere accertato la sussistenza del nesso causale, come
delineato, secondo quell’alto o elevato grado di credibilità razionale o
“probabilità logica”, impone di far notare, dopo l’esperienza giurisprudenziale
applicativa di dieci anni, che, al di là dell’icastica espressione, mutuata dal
diritto anglosassone, il principio costituzionale della presunzione di innocenza
e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro
sistema processuale, sono a fondamento della stessa, sicché esattamente è
stato notato come detta frase ha una funzione meramente descrittiva più che
sostanziale, giacché, in precedenza, il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza
dell’imputato ne comportava il proscioglimento a norma dell’art. 530 secondo
comma c. p. p.; allora non si

è in presenza di un diverso e più rigoroso

criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato
dal codice di rito, ma si ribadisce un principio immanente nel nostro
ordinamento, costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile
soltanto

quando

vi

sia

dell’imputato (Cfr. Sez.

/a

certezza

processuale

della

responsabilità

2, Sentenza n. 7035 del 09/11/2012 Ud.

254025; Sez. 2, Sentenza n. 16357 del 02/04/2008 Ud.

Rv.

Rv. 239795; Sez. l,

Sentenza n. 20371 del 11/05/2006 Ud; Cass. sez. II 7 giugno 2006 n.19575
rv.233785 cui adde Cass. sez. I 13 settembre 2006 n.30402 rv.234374 e dello
stesso estensore 14 giugno 2006 n.20371 rv.234111).
Detta acquisizione serve anche a valutare la portata della decisione delle

sezioni unite (Cass. sez. un.

1: settembre
5

2002 n.30328 rv.2221 e

paziente e, quindi, il danno cerebrale con conseguente morte.

222139), oggetto anche di differenti letture da parte della dottrina ed
all’interno della quarta sezione, pur rimanendo inalterata l’interpretazione da
essa data agli artt. 40 e 41 del codice penale (Sez. 4, Sentenza n. 9170 del

Ud.

Rv. 255397; Sez. 4, Sentenza n. 17758 del 06/03/2012

Rv. 253502 ;Sez. 4, Sentenza n. 17523 del 26/03/2008 Ud.

239542; Sez. 5, Sentenza n. 4941 del 18/12/2008 Ud.

Sentenza n. 35115 del 24/05/2007 Ud.
20560 del 02/03/2005 Ud.
17/05/2006 Ud.

Rv.

Rv. 242630; Sez. 4,

Rv. 237452; Sez. 4, Sentenza n.

Rv. 231356; Sez. 4, Sentenza n. 4675 del

Rv. 235658;Sez. 4, Sentenza n. 39062 del 26/05/2004 Ud.

Rv. 229832; Sez. 4, Sentenza n. 40183 del 23/06/2004 Ud. (Rv. 229834;Rv.
234111 Cass. sez. IV 13 febbraio 2003 n.7026, Loi ed altri rv.223749, Cass.
sez. IV 21 maggio 2003 n.19312, Merlin rv.19312 e Cass. sez. IV 2 ottobre
2003 n.37432, Monti ed altri rv.225988; Sez. 4, Sentenza n. 4981 del
05/12/2003 Ud.

Rv. 229668).

Infatti, secondo le pronunce di questa Corte ad essa

succedutesi,

corroborate da voci dottrinali più convincenti, è stata ribadita la perdurante
validità della teoria condizionalistica e la necessità di procedere al giudizio
controfattuale, non poste mai in dubbio, e riaffermato che il nesso di causalità
non può essere accertato con criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati
per gli altri elementi costitutivi del reato, sostenendosi un’argomentazione
ovvia, ma, purtroppo, non pacifica in tema di colpa professionale, in cui si
faceva riferimento a criteri metagiuridici quali ad esempio il valore della vita
umana,

richiamandosi,

altresì,

un

principio

lampante, secondo cui

per

pronunciare una condanna sono necessarie le prove, che possono essere
anche indiziarie e logiche, ed introducendo il criterio della probabilità logica
rispetto a quella statistica in modo da ridimensionare “in modo equilibrato”
quella teoria seguita da autorevole voce dottrinale della certezza e della
probabilità prossima ad uno e l’altra della probabilità statistica e delle serie ed
apprezzabili probabilità di successo.
Il merito, unanimemente riconosciuto, della decisione delle sezioni unite
“Franzese”

è quello di aver rimosso l’equivoco di una diversità di

accertamento della causalità omissiva e soprattutto, proprio sotto questo
profilo, di aver ritenuto non accettabile la teoria della certezza o della quasi
certezza, prossima ad uno, quasi che in questi casi fosse possibile prevedere
un differente modo di accertamento del fatto e del rapporto eziologico e
fosse possibile una certezza assoluta, contrastata, persino, dalla filosofia
della scienza, che, secondo quanto sostenuto dai più accreditati filosofi del

76

14/02/2013 Ud.

ramo,

si

fonda

sulla

c.

d.

“causa

probabile”,

giacché

appartiene

“all’innocenza del pensiero scientifico del passato” il riferimento alla certezza
assoluta.
Peraltro, senza addentrarsi in un esame minuto della predetta decisione
ed in un’analisi della sua struttura, la pronuncia assume particolare rilevanza
per l’attenzione riservata al momento dell’accertamento processuale, che
assume importanza fondamentale per il caso che ci occupa, attese le censure
mosse con i ricorsi alla sentenza della Corte catanzarese.
si

può

fare

questione

di

modalità

di

accertamento

della

sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento solo qualora esistano,
come nel caso di specie, condotte eterogenee ed interagenti.
La sentenza a SS.UU. chiarisce che “nulla esclude che (coefficienti mediobassi di probabilità c. d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge
statistica) se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le
cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico – legale, circa la
sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via
alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del
necessario nesso di condizionamento”.

Pertanto,

escluso

condizionamento

che

necessario

“si

elevino

solo

leggi

a

schemi

scientifiche

di

spiegazione

universali

e

del

quelle

statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico ·prossimo a l ” cioè
alla “certezza ” “, giacché si tratterrebbe di assicurare un “garantismo
nichilista”, occorre riferirsi al ragionamento inferenziale dettato in tema di
prova indiziaria dall’art.192 secondo comma c. p. p. ed alla regola generale in
tema di valutazione della prova di cui al primo comma della medesima
disposizione ed alla ponderazione, ma non all’acritico accoglimento, delle
ipotesi antagoniste, in modo che, “esclusa l’interferenza di decorsi alternativi,
la

condotta

omissiva

dell’

imputato..

(risulti)

condizione

“necessaria”

dell’evento, attribuibile per ciò all’agente come fatto proprio”, sicché è ben
presente nella citata pronuncia la consapevolezza del carattere probabilistico
delle leggi scientifiche, ma le stesse servono, in uno con quelle statistiche e le
massime generalizzate di comune esperienza, a dare credibilità razionale
all’accertamento del nesso eziologico.
Infatti, interessa al diritto l’individuazione della condizione necessaria
dell’evento e non di quella sufficiente cioè dell’insieme delle condizioni che

rendono inevitabile un determinato risultato, condizione che nemmeno le leggi

77

Infatti,

scientifiche sono in molte ipotesi in grado di esprimere, senza che per questo
si dubiti della loro intrinseca razionalità.
Le leggi statistiche ed i correlati studi costituiscono uno strumento
revisionale utile ai fini della prevenzione dei rischi ed ipotizzano un rapporto
causale tra fenomeni senza che provino di per sé un nesso di causalità tra
fenomeni cioè costituiscono un indizio da poter valorizzare, insieme ad altri,
nell’accertamento di detto rapporto “ex post”.
Dunque, la Corte distrettuale, uniformandosi a questi principi, ha fatto

per altro esperibile anche in caso di condotta com missiva (come già si è
ricordato), si può, Mllltunque,
STUPPIA avesse realizzato

un

concordare nell’affermazione che, se lo
impianto elettrico a norma di

legge e

rispondente alle regole dell’arte, quella presa di corrente ordinaria posta
proprio dietro al letto operatorio non ci sarebbe dovuta essere; con la logica
conseguenza che gli operatori sanitari avrebbero collegato le spine del monitor
e del respiratore automatico alla presa IT-M e, anche in presenza di un black
out della corrente ordinaria, quegli apparecchi medicali non si sarebbero mai
spenti e non si sarebbe creata la situazione di emergenza che ha dovuto
affrontare l’anestesista.
Del pari, se tutti gli imputati titolari di una rispettiva posizione di garanzia,
che imponeva loro l’obbligo di controllare l’idoneità dell’impianto, avessero
assolto tale obbligo, è innegabile che o l’impianto sarebbe stato adeguato o la
camera operatoria sarebbe stata interdetta alla utilizzazione (condotte positive
esigibili), e l’evento non si sarebbe verificato.
Da ultimo si può affermare che se l’anestesista avesse affrontato la
situazione di emergenza determinata da altri senza incorrere in colpose
omissioni la vita della paziente si sarebbe salvata in termini di elevata
credibilità razionale.

12. Concorso di cause. Le condotte contestate in questo procedimento
hanno la caratteristica che cronologicamente l’una è seguita all’altra, di tal che
lo STUPPIA, e poi gli altri imputati, hanno attribuito efficienza causale
assorbente

alla condotta posta in essere da ultimo, quella dell’anestesista,

definendola causa sopravvenuta ai sensi dell’art. 41, 2° comma cod. pen ..
Come è noto (Sez. 4, Sentenza n. 1214 del 26/10/2005, Rv. 233173 Sez.
4, Sentenza n. 6215 del 10/12/2009 Rv. 246421), ai fini dell’apprezzamento
dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento (art. 41

i

c.p., comma 2), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a

78

ricorso ad un giudizio controfattuale con riferimento alle condotte delineate,

determinare l’evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del
tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in
quanto all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base
del principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause di cui all’art. 41
c.p., comma l. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non
completamente avulso dall’antecedente,

ma

“sufficiente”

a determinare

l’evento, nel senso che, in tal caso, la condotta dell’agente degrada da causa a
mera occasione dell’evento: ciò che si verifica allorquando ci si trova in

all’azione o all’omissione dell’agente, si presenta con carattere assolutamente
anomalo ed eccezionale, ossia come un fattore che non si verifica se non in
casi

del

tutto

L’apprezzamento

imprevedibili
sulla

natura

a

seguito

eccezionale

della
ed

causa

presupposta.

imprevedibile

sopravvenuto è accertamento devoluto al giudice di

del

fatto

merito che deve

logicamente motivare il suo convincimento sul punto (v. Sezione 4, 11 luglio
2007, Tamborini, rv. 237659, e, di recente, Sezione 4, 20 settembre 2012,
Montanaro, non massimata).

Resta, invece, ferma la rilevanza causale della condotta preesistente con la
quale la causa sopravvenuta risulti in relazione di interdipendenza, sì che,
disgiunta da essa ed isolatamente considerata, non si rivela capace di
realizzare l’evento, stante il collegamento derivativo con la serie causale
antecedente, di cui quella sopravvenuta appare uno sviluppo evolutivo.
Qui, il ragionamento dei giudici del merito circa la valenza interruttiva
rappresentata dal mancato apprestamento (come prima precisato) da parte
del COSTA di interventi atti a fronteggiare la situazione di emergenza è in
linea con questo principio.
La colpa dell’anestesista, invero, pur se grave, non può ritenersi autonoma

presenza di una causa sopravvenuta che, pur ricollegandosi causalmente

e indipendente rispetto al comportamento delle altre preesistenti condotte
che, provocando la situazione di pericolo per la vita della paziente, ha reso
necessario l’intervento del COSTA. La negligenza o l’imperizia di costui non
costituisce un fatto imprevedibile ed “atipico rispetto alla serie causale
precedente, della quale rappresenta uno sviluppo evolutivo, pur se non
indefettibile.

13. Le singole posizioni di garanzia. GRADIA Giuseppe Nicola.
Esaminando il primo motivo (V. parte narrativa, punto 4.2), la sua

peculiarità è che esso si riferisce ad una eccezione di mancata corrispondenza
79

t}]

_/!

tra accusa contestata e fatto ritenuta nella sentenza di appello e non in quella
di primo grado.
Orbene, poiché si è in presenza di una doppia conforme per tutte le
posizioni degli imputati con riferimento alla contestazione del reato di cui

all’art.

589,

comma

cod.

pen.,

e,

non

avendo

la

Corte d’appello

specificamente disattesa la configurazione della posizione di garanzia del
GRADIA delineata dal Tribunale di responsabile unico del procedimento (è dato
leggere: “correttamente

colpevolezza … ” V. pag. 52) ,

il

Tribunale

ha

espresso

un

giudizio

di

si deve ritenere che abbia ulteriormente voluto

delinearla evidenziando che il ricorrente, nell’ambito della ASL di Vibo Valentia,

l

ricopriva

il ruolo di

responsabile del

Servizio Prevenzione e Protezione

dell’Azienda Sanitaria.
Come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di
primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi
di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale
della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico
complessivo corpo argomentativo.
Quanto al ruolo di responsabile unico del procedimento che è quello che
emerge dagli atti, correttamente i primi giudici hanno ritenuto che esso abbia
comportato l’individuazione in capo al GRADIA di una posizione di garanzia.
Ciò premesso, deve ricordarsi che ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999,
art. 7, comma 2, (Regolamento di attuazione della Legge Quadro dei Lavori
Pubblici), il “Responsabile del procedimento” provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e costi
preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, lett. f) deve coordinare le attività necessarie
alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano
rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione
e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 3, vigila sulla attività, valuta il piano
di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il
fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione.
In sostanza a carico del RUP (responsabile unico del procedimento)
grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella
fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche

80

infatti

durate il loro svolgimento, ave è previsto che debba svolgere un’attività di
sorveglianza del loro rispetto. Orbene, nel caso di specie, come correttamente
rilevato dal giudice di merito, il GRADIA è venuto meno all’adempimento degli
oneri a suo carico gravanti, in quanto il mancato espletamento da parte sua
delle funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza all’interno della sala
operatoria si è posta come concausa dell’evento, verificatosi in ragione
dell’inosservanza colposa di compiti di prevenzione e protezione.
A ciò deve aggiungersi, e questa è una considerazione in diritto valevole
anche

per altre

posizioni

di

garanzia

che

saranno

esaminate,

che

la

giurisprudenza di legittimità ha più volte riaffermato che la posizione di
garanzia può avere una fonte normativa, non necessariamente di diritto
pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e addirittura trarre
origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da
una precedente condotta illegittima (cfr. Cass., sez. 4″, 12 ottobre 2000 n.
12781, Avallane; l” ottobre 1993 n. 11356, Cocco; 21 maggio 1998 n. 8217,
Fornari; 5 novembre 1983 n. 9176, Bruno) che costituisca il dovere di
intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al
soggetto garante, attivandosi, di impedire l’evento.
Riallacciandosi a tale principio la Corte d’appello ha evidenziato che,
comunque, il GRADIA aveva esercitato, di fatto, un’attività di ingerenza
nell’esecuzione dei lavori, circostanza testimoniata dalle dichiarazioni dello
STUPPIA (V. pag. 52 sentenza) che individua il GRADIA come soggetto di
riferimento per l’impresa esecutrice dei lavori, dall’aver sottoscritto il verbale
del

21.12.2006

avente

ad

oggetto “prove

di

funzionalità”

(documento

attestante che i lavori erano stati eseguiti a regola d’arte e che la sala
operatoria

poteva

essere

utilizzata),

dalla

testimonianza

del

progettista

Bonaccurso, il quale ha riferito di avere individuato “la zona paziente” insieme
ai tecnici dell’ASL, l’ingegnere BRUNI ed il geometra GRADIA (ci si riporta a
quanto esposto in ordine alla posizione dello STUPPIA e all’inosservanza della
normativa CEI che appunto prescrive che l’individuazione della zona paziente
vengono fatte dal personale medico e dalla direzione sanitaria, V. supra pag.
68).
Le argomentazioni ora svolte rendono infondato il quarto motivo del
ricorso del GRADIA (V. punto 4.2.4) apparendo corretta la statuizione della
Corte d’appello di non accedere alla rinnovazione dell’istruttoria per disporre la
perizia grafica onde accertare a chi appartenesse la firma apposta in calce al

disciplinare di incarico allegato alla :;libera 934/2006 e per l’ammi1e della

testimonianza del dott. Rubens, atteso che la superfluità della assunzione delle
prove richieste dalla difesa emerge dalla ricchezza dei dati dimostrativi della
responsabilità dell’imputato, secondo un itinerario logico che non presenta
smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere
messo in discussione in questa sede.
13.1 – BRUNI Antonio.

Il primo motivo del ricorso del BRUNI impone di ricordare che la

tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, al principio secondo cui il
parametro che consente di verificare, nel caso in cui sia accertato lo
scostamento indicato, l’esistenza della violazione del principio in questione è
costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l’imputato deve avere
avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dall’addebito contestatogli.
Si ha dunque il rispetto del principio nei casi in cui della violazione poi ritenuta
in sentenza si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali
sia stato lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua
discolpa (si vedano in questo senso, da ultimo, Cass., sez. 4A, 15 gennaio

2007 n. 10103, Granata, rv. 236099; sez. 2A, 23 novembre 2005 n. 46242,
Mignatta, rv. 232774; sez. 4A, 17 novembre 2005 n. 2393, Tucci, rv. 232973;

10 novembre 2005 n. 47365, Codini, rv. 233182; 25 ottobre 2005 n. 41663,
Canonizzo, rv. 232423; 4 maggio 2005 n. 38818, De Bona, rv. 232427; sez.

lA, 10 dicembre 2004 n. 4655, Addis, rv. 230771).
Naturalmente non deve trattarsi di fatto completamente diverso ed
eterogeno in cui l’imputazione venga immutata nei suoi elementi essenziali (v.
Cass., sez. 1 A, 14 aprile 1999 n. 6302, Iacovone; sez. 6A, 14 gennaio 1999 n.

2642, Catone), e, certo, per il caso di specie non v’è stata alcuna immutazione
del fatto e l’imputato ha avuto la possibilità di difendersi ampiamente sulle
circostanze, relative alla sua posizione di garanzia, emerse in dibattimento.
Con riguardo alla contestazione della ritenuta posizione di garanzia
(quarto motivo) è necessario ribadire il principio già esposto in precedenza con
riguardo alla posizione del GRADIA, con la conseguenza che

a ritenere o

escludere una titolarità, in capo all’imputato della posizione di garanzia verso la
paziente non può valere la circostanza che egli fosse o meno organicamente
inserito nell’organigramma dell’ASL, giacché, come ricordato, la individuazione
del titolare di quella posizione di garanzia non è subordinata alla presenza di
rapporti giuridici (privatistici) con la struttura sanitaria (circostanza che, però,
nel caso di specie ricorre), ma all’effettivo esercizio di attività comunque svolta

82

giurisprudenza di legittimità si ispira, nel verificare la mancata corrispondenza

(persino

per atto di

volontaria

determinazione),

che

conseguentemente

comporti l’assunzione dei doveri e degli obblighi connessi a quella posizione,
siccome

direttamente

scaturenti

dalle

funzioni

di

fatto

esercitate.

Correttamente la Corte d’appello, a parte la formale investitura in data
antecedente al fatto del ricorrente quale consulente (V. delibera del direttore
generale n. 1397 del 10.11.2006), con compito di supporto alle attività
istruttorie, progettazione e direzione dei lavori relativi ad appalti di lavori

garanzia del BRUNI

da: a)la nota prot. N. 0018355 del 16.5.08 a firma del

direttore generale Stalteri che indicano il ricorrente come colui che ha seguito i
lavori; b) le dichiarazioni dello STUPPIA che lo indicano come referente, oltre al
Bonaccurso ed al GRADIA. c) le dichiarazioni dello stesso Bonaccurso (ha
precisato che insieme hanno individuato la “zona paziente”; d) le dichiarazioni
di Oppedisano.
A

fronte

di

tanto,

il

ricorrente

deduce

un

parziale

e

distorto

apprezzamento da parte di questi ultimi della risultanze processuali. Epperò,
giova ribadire che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del
giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova,
bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
correttamente

applicato

le

regole

della

logica

nello

sviluppo

delle

argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre (così Cass., Sez. Un., n. 930/1996)
Sulla scorta di quanto evidenziato è da ritenersi infondato altresì il
secondo motivo del ricorso non potendo essere oggetto del vaglio di questa
Corte l’ordinanza della Corte d’appello con cui è stata rigettata la richiesta di
rinnovazione per la esaustiva e congrua motivazione.
Quanto alla violazione di legge denunciata con il quinto motivo, anche se
fosse fondata, non assume alcuna rilevanza difensiva tenuto conto che la
circostanza riferita dal m.llo Lopreiato è comunque acquisita aliunde e cioè ,
come già evidenziato, dalla nota prot. N. 0018355 del 16.05.2008.
Del tutto infondato è il motivo riguardante il vizio di motivazione circa la
dosimetria della pena; va, infatti, ricordato che la determinazione della misura
della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se

83

pubblici da realizzare nell’intero ambito della ASL, ha desunto la posizione di

abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133
c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4″, 13 gennaio 2004, Palumbo) A ciò dovendosi
aggiungere che non è neppure è necessaria una specifica motivazione tutte le
volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa
rispetto alla pena edittale (Cass., Sez. 4″, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed
altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di
trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice
esercitato,

con

riferimento

allo

stato

di

incensuratezza

dell’imputato e con la concessione delle attenuanti generiche, così dimostrando
di aver tenuto conto degli elementi indicati nell’art. 133 c.p ..

13.2. SCHIRRIPA Pietro.
Quanto alla prima censura, oggetto del primo motivo del ricorso (V.
punto 4.4) riguardante la violazione della disposizione dell’art. 521 c.p.p., si
riportano le considerazioni già svolte in precedenza sul punto, non tralasciando,
però, di osservare che il c.d. atto aziendale (nota del responsabile deii’U.O.
Attività tecniche avente ad oggetto l’ultimazione dei lavori e la loro corretta
esecuzione) cui fa riferimento il ricorrente per dimostrare il mutamento di
contestazione circa la fonte della sua posizione di garanzia, è stato chiaramente
ritenuto dalla Corte del merito non

il provvedimento amministrativo di

investitura formale di un ruolo di controllo sui lavori di impiantistica all’interno
della sala operatoria, ma, piuttosto, un documento che dimostra il dato di fatto
che il ricorrente, in ragione della qualifica e delle funzioni, non contestate, di
Direttore sanitario dell’Ospedale (i cui compiti sono stati specificamente indicati
in sentenza, V. fondo pagina 58),

fu posto nelle condizioni di esercitare un

effettivo controllo sui lavori di impiantistica all’interno della sala operatoria,
contrariamente alla deduzione difensiva sul punto.
Dunque, corretta ed esaustiva e priva di contraddizioni logiche è la
sentenza sul punto, avendo essa evidenziato che non era necessaria alcuna
delega del Direttore Generale perché lo SCHIRRIPA fosse ritenuto destinatario
degli obblighi di verifica dei lavori e di impedire l’uso della sala operatoria, in
presenza di un impianto elettrico non a norma, in quanto tali obblighi
derivavano
interpretato

proprio dalla
il

principio

sua

qualifica.

giurisprudenziale

Come
di

affermato con la sentenza del 2.12.2008 n.

pure è

questa

stato

sezione

malamente
della

Corte

1866. Invero la sentenza,

ripercorrendo pronunce già consolidate, ha evidenziato come, proprio l’esigenza

di arginare l’indiscriminata, impropria estensione dello strumento penale,

84

correttamente

l’ordinamento ha da tempo individuato figure e principi che tendono a definire
le sfere di responsabilità professionale o di altro genere, così limitando il
possibile ambito della connessa penale responsabilità di ciascun agente: si
pensi ai principi di autoresponsabilità, di affidamento, di gerarchia; in effetti è
razionale che ciascuno possa essere chiamato a rispondere solo per le
prestazioni che appaiano esigibili, sia

per la sua

sfera

di competenza

specialistica, sia per il livello di maturazione del suo percorso professionale, sia

tali sfere di competenza e responsabilità all’interno di organizzazioni complesse
può configurare, in alcuni casi, l’esclusione della responsabilità penale già sul
piano della tipicità oggettiva, ancor prima che su quello della colpevolezza,
particolarmente quando esista una figura dotata di autonoma, esclusiva
competenza nella gestione di un rischio. Nella maggior parte dei casi, però, le
questioni di cui si parla rilevano ai fini della configurazione della colpa. Dunque
l’analisi

delle

competenze

specialistiche

specifiche

e

della

concreta

organizzazione gerarchica costituisce l’itinerario corretto per impostare il
problema

cruciale

della

responsabilità

colpevole,

particolarmente quando

l’illecito si colloca all’interno di organizzazioni complesse. Si tratta, del resto, di
linee guida che stanno alla base della più qualificata letteratura in materia; e
che compaiono altresì, talvolta in modo inespresso, nella giurisprudenza. Con
ciò però non si vuole certo minare il principio di corresponsabilità laddove,
come nel caso di specie, quegli obblighi di verifica e di interdizione dell’uso
della sala operatoria, gravavano su più soggetti, in relazione ai ruoli da essi
ricoperti nell’ambito della ASL di Vibo Valentia.
Conferente è al proposito la pronuncia di questa Corte {V. Sez. IV,
29.09.2005 n. 47145, Rv.232843) che definisce i poteri del Direttore sanitario
ospedaliero rispetto a quello del Dirigente sanitario (ex primario) diversi e di
maggior rilievo, tra cui il potere-dovere di impedire, attraverso la corretta
organizzazione e gestione della struttura sanitaria eventi lesivi nei confronti dei
pazienti, ed, indubbiamente, nell’ambito della struttura non si può escludere la
sala operatoria.
13. 3 . LUCIANO Alfonso.

Il ricorrente è stato chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo
in ragione della carica di Direttore Sanitario della ASL di Vibo Valentia,
individuandosi in essa la fonte della posizione di garanzia cui sono stati collegati
gli obblighi di verifica e di controllo sulla sala operatoria .


85

ancora per il ruolo esercitato all’interno di un’organizzazione. La definizione di

La sentenza affronta la individuazione delle posizioni di garanzia del
Direttore Generale ( TALARICO) e del Direttore Sanitario (LUCIANO) dell’ASL di
Vibo

Valentia,

contestualmente,

incorrendo

in

una

sovrapposizione

di

competenze e poteri. Ed, invero, in punto di diritto la censura, oggetto del
primo motivo del
effettivamente il

ricorso

(V.

punto 4.5) è da condividersi

D.Lgs 502/1982, come

in

quanto

modificato dal D.Lgs 229/199,

individuano il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo dell’ASL come
ausiliari del Direttore Generale (all’art 3 comma 1-quinquies.del D.Lgs 229/199

è previsto che” Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati
dal direttore generale . Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che
ne

ha

la

responsabilità

alla

direzione

dell’azienda,

assumono

diretta

responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la
formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della
direzione generale.”). E’, dunque, esatto affermare che il Direttore sanitario
dell’azienda ospedaliera, tra le cui competenze è compresa l’allocazione delle
risorse umane e di quelle tecnico-strumentali, dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari: a lui spettano quindi poteri e doveri di
vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria, ivi compresi quelli relativi alla
tutela dei lavoratori che svolgono la propria attività nei luoghi della struttura
aziendale, anche con riguardo alle condizioni di salute del lavoratore che venga
destinato ad uno specifico incarico per rapporto alle mansioni in concreto
esercitate. E’, però,

altrettanto esatto affermare che, proprio in quanto

coadiuvatore del Direttore Generale nel momento in cui questi, in virtù dei suoi
poteri

sovraordinati,

esercita

direttamente

compiti

di

gestione

quale

l’adeguamento di una struttura sanitaria, adottando i relativi atti amministrativi
ed individuando gli esecutori degli stessi, il Direttore Sanitario ne rimane fuori,
a meno che lo stesso o sia stato delegato specificamente dal primo, o, per
quanto già argomentato in precedenza,

si sia di fatto ingerito nella gestione

della ristrutturazione della sala operatoria. Atteso che è rimasto provato che nel
caso di specie il Direttore Generale-c. TALARICO ha assunto direttamente la

,.

gestione dell’adeguamento delle strutture sanitarie della ASL, ne ha infattci
deliberato ed assegnato i lavori all’impresa dello STUPPIA, per quanto riguarda
il primo aspetto, non sono stati acquisiti atti da cui emerga una delega del
Direttore Generale in tal senso al LUCIANO. In ordine al secondo aspetto,
ancorché emerga dalla sentenza un parere espresso dal LUCIANO, si fa poi
riferimento alla sola circostanza che sia il Direttore Generale che quello
sanitario avevano indetto una riunione per discutere dell’utilizzo delle sale

86

operatorie provvisorie ed un’ulteriore riunione per predisporre gli interventi
finalizzati all’avvio dei lavori di ristrutturazione. Null’altro si dice, se ad es. il
LUCIANO abbia effettivamente partecipato a tali riunioni e con quale incidenza.
Ritiene il Collegio che la motivazione sul punto non sia del tutto
esaustiva avendo la sentenza impugnata indicato un un’unica circostanza di
fatto non di grande significatività per dare per provata l’ingerenza del LUCIANO
nella gestione della ristrutturazione della sala operatoria, la sentenza va,
pertanto, in riferimento a tale posizione, annullata con rinvio ad altra sezione

Per quanto riguarda, però, il quarto motivo del ricorso se ne evidenzia la
mancanza di interesse ai sensi dell’art. 591 lett. a) c.p.p. atteso che, pur
essendo stata contestata l’aggravante di cui all’art. 61 n. 3 cod. pen.
(rappresentazione dell’evento), ai fini della pena il Tribunale non ne ha tenuto
conto non avendo effettuato alcun giudizio di comparazione tra le concesse
attenuanti generiche ed altre circostanze aggravanti, ma applicando la pena
base minima prevista dal secondo comma dell’art. 589 cod. pen ..
13.4 TALARICO Francesco.

La censura posta a base del secondo motivo, riguardante appunto la
posizione di garanzia del ricorrente, si rileva del tutto non conferente a fronte
di una motivazione puntuale su tutte le critiche già oggetto del gravame di
merito.

Nel

condividerla

si

annota

che

nel

censurare

la

motivazione

dell’impugnata sentenza è lo stesso ricorrente a richiamare la giurisprudenza di
questa Corte che si è pronunciata in ordine ai poteri e alle responsabilità del
Direttore Generale dell’ASL (Sez. U, Sentenza n. 16 de/19/06/1996 Rv. 205620)
affermando che, ai sensi della normativa contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre

1992 n. 502 (come modificato dal D.L.G. 7 dicembre 1993, n. 517), recante
disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare con
riferimento alle attribuzioni conferitegli dall’art. 3 del medesimo decreto, il
direttore generale dell’Unità sanitaria locale è investito di tutti i poteri di
gestione e di controllo ed è pertanto costituito garante della complessiva
correttezza dell’azione amministrativa riferibile all’ente che dirige, sicché, ove
abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite,
incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei
quali, nell’ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione
spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod.

pen ..

87

della Corte d’appello di Catanzaro.

La norma (che non ha subito sostanziali modifiche dal D.Lgs. 19 giugno
1999, n. 229), come sì può notare, è così formulata da consentire di
sottolineare immediatamente che il Direttore Generale è indiscutibilmente il
vertice dell’Azienda U.S.L., vertice rispetto al quale il direttore amministrativo,
il direttore sanitario, il consiglio dei sanitari – i quali, secondo il ricorrente, sono
le figure cui spetta il controllo diretto e immediato sulle attività dei servizi e la
titolarità dei relativi poteri – sono coadiutori; circostanza, questa, che non può
non importare, sul piano logico/giuridico, che i poteri che spettano ai coadiutori

pretendere che i coadiutori intervengano ogni qualvolta venga ad essi richiesto.
E che i poteri attribuiti ai coadiutori spettino anche al Direttore Generale, al
vertice della Azienda U.S.L., si desume dal successivo comma 6 dello stesso
articolo 3.
La norma, dopo l’iniziale affermazione che tutti i poteri di gestione,
nonché la rappresentanza dell’unità sanitaria locale sono riservati al direttore
generale, specifica anche che il direttore generale è tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario dal
direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari, il che altro non può voler
dire se non appunto che il Direttore Generale può prendere provvedimenti
anche nelle materie affidate, riservate alla diretta responsabilità di questi
coadiutori, dal parere – obbligatorio dei quali può, peraltro, allontanarsi soltanto
con provvedimento motivato, previsione, questa, che conferisce espressamente
spessore alla posizione di vertice del Direttore Generale, anche se esige che
questi sveli le ragioni – immancabili quando si tratti di atti di un ente della
pubblica amministrazione – del disaccordo. Al direttore generale compete in
particolare anche attraverso l’istituzione dell’apposito servizio di controllo
interno di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29. e
successive modifiche e integrazioni. È, anzitutto, di non poca rilevanza che la
norma riservi al Direttore Generale, prima ancora della rappresentanza della
unità sanitaria

locale, tutti i poteri di gestione della stessa, sicché la

rappresentanza appare quasi una imprescindibile conseguenza dell’ampiezza
dei poteri o, se si vuole, della totalità dei poteri, essendo inequivoca
l’espressione tutti di poteri ed essendolo altrettanto il sostantivo gestione,
sicché può dirsi che al Direttore Generale spettino tutti i poteri per il
funzionamento della unità sanitaria locale. Ed è proprio in questa ampia
cornice, nella cornice di tutti i poteri di gestione, che va letta la norma aggiunta

dal d. lgs. n. 517/1993.

88

spettino anche al vertice o che, quanto meno, il vertice abbia il potere di

Dunque, con riguardo alla specifica critica mossa dal ricorrente, che
denuncia contraddittorietà della motivazione nel richiamare la su ricordata
giurisprudenza di questa Corte, si chiarisce che, se è vero che sul Direttore
Generale,

ave abbia notizia che nello svolgimento dell’azione amministrativa

siano compiute attività illecite, incombe il dovere di inibirle ed impedire la
commissione di reati, dei quali, nell’ipotesi di omesso esercizio dei poteri di
accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi dell’art.
40, secondo comma, cod. pen, a maggior ragione deve intervenire se proprio
egli ha concorso a determinare una situazione di illegalità. Nel caso di specie il
TALARICO

dapprima

non

ha

nominato

il

direttore

dei

lavori,

nomina

obbligatoria per legge, creando in tal modo le premesse perché non si
controllasse

da

parte di

un tecnico

a tanto

deputato

la

realizzazione

dell’impianto elettrico della sala operatoria a norma di legge e secondo le
regole dell’arte, di poi ha autorizzato l’utilizzo della stessa sala non chiedendo
né un collaudo né una certificazione di collaudo.
Del resto la responsabilità

in ordine al contestato delitto di tentata

concussione è in intimo collegamento con il delitto di omicidio colposo. Per
quale

motivo

avrebbe

dovuto

minacciare

il

Pasqua

a

rilasciargli

una

certificazione di regolare esecuzione dei lavori ? se non quello di assicurarsi
l’impunità dalle colpose omissioni poi contestategli?
Venendo

all’esame

dei

motivi

che

hanno

riguardato

quest’ultima

contestazione laddove si evidenzia un’applicazione della legge contraria oltre
che alla giurisprudenza di questa Corte anche a quella della CEDU, essendosi
evidenziato che la celebrazione di un giudizio di secondo grado con controllo
esclusivamente o prevalentemente cartolare, al di fuori e senza tener conto dei
parametri del giusto processo europeo, non può essere intesa quale modulo
standardizzato immodificabile.
Il ricorso denuncia il vizio di manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti e degli accertamenti
istruttori rispetto al contenuto della sentenza di primo grado. Ciò riguarderebbe
in particolare i criteri di valutazione della prova testimoniale delle parte offesa,
che sarebbe a sua volta illogica e priva di riscontri esterni. Il ricorrente
denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla ritenuta responsabilità penale, richiamandosi al contenuto della
sentenza di primo grado rispetto alla quale la corte solo apparentemente
avrebbe contrapposto un’adeguata diversa ricostruzione, affidandosi in realtà
ad una catena di macroscopiche forzature e non adempiendo all’obbligo di

89

~

l

confutazione specifica che grava sul giudice d’appello che riforma la prima
sentenza assolutoria nel senso opposto di condanna.
Quel che viene censurato, in sintesi, è proprio l’inadempimento da parte
del giudice d’appello dell’intenso obbligo motivazionale di confutazione specifica
della motivazione della sentenza assolutoria. Detto obbligo, che da un lato
costituisce il contrappeso in punto di garanzia e di logica processuali alla natura
generalmente cartolare dell’appello – essendosi formate le prove anteriormente,
ed emergendo così un delicato equilibrio da rispettare nei riguardi del principio

connotazione

di

potenziale

stabilità

propria

del

primo

accertamento

giurisdizionale – tanto più quando, essendo di contenuto assolutorio, è
sostenibile che detto contenuto abbia riscontrato ed espresso il “ragionevole
dubbio” di cui all’art. 533 c.p.p. -, è a tal punto certo sotto il profilo
giurisprudenziale

da

potersi

qualificare

diritto

vivente.

Invero,

secondo

l’orientamento ormai tradizionale (ratificato e consolidato da S.U. 12 luglio
2005 n. 33748) il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo
grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo
ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti
della

motivazione della prima sentenza, così dando conto delle ragioni

d’incompletezza o incoerenza che ne giustificano la riforma. Dinanzi a un
precedente difforme, quindi, il giudice d’appello, che pure ha il potere di
pervenire ad una ricostruzione del fatto totalmente diversa da quella effettuata
dal primo giudice (Cass. sez. 4, 7 luglio 2008 n. 37094), non può sorreggere la
nuova versione fattuale rapportandosi esclusivamente alle argomentazioni delle
parti ne’ tanto meno avvalendosi dello strumento (applicabile invece agli atti
difensivi e alle risultanze probatorie, peraltro se non decisive: Cass. sez. 4, 13
maggio 2011 n. 26660 e Cass. sez. 6, 4 maggio 2011 n. 20092) della
motivazione implicita, occorrendo che comunque si confronti tramite modalità
specifiche e complete con la struttura accertatoria impiantata dal giudice di
primo grado (Cass.

sez.

6,

29 aprile

2009 n.

22120), dimostrandone

l’insostenibilità sul piano logico e giuridico quantomeno sugli argomenti più
rilevanti e comunque stendendo una motivazione completa e convincente che si
sovrapponga a tutto campo su quella del primo giudice (Cass. sez. 5, 5 maggio
2008 n. 35762) per giustificare la sostituzione dell’accertamento, ovvero per
collocare il proprio “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Per valorizzare questo

presidio della presunzione di non colpevolezza in recenti arresti si è sottolineato

–+

che, nell’espletare una siffatta reformatio in peius, il giudice d’appello non deve

90

del contraddittorio -, e dall’altro manifesta rispetto consapevole alla ineludibile

accontentarsi di una diversa valutazione del compendio probatorio, occorrendo
che la sua ricostruzione non sia meramente alternativa bensì dotata di una
forza persuasiva superiore a quella del primo giudice, così da estinguere,
appunto, ogni ragionevole dubbio (Cass. sez. 6, 21 novembre 2012 n. 49755;
Cass. sez. 6, 10 ottobre 2012 – 10 gennaio 2013 n. 1266; Cass. sez. 6, 10
luglio 2012 n. 46847; Cass. sez. 2, 27 marzo 2012 n. 27018; Cass. sez. 6, 26
ottobre 2011 – 9 febbraio 2012 n. 4996; Cass. sez. 6, 3 novembre 2011 n.
40159; nello stesso senso per la riforma della sentenza assolutoria ai soli fini

guardare, in effetti, quel che il giudice d’appello riformante un’assoluzione deve
rappresentare

tramite

la

motivazione

è una ricostruzione diversa

non

meramente alternativa rispetto a quella della

prima sentenza, ne’ una

ricostruzione dotata meramente di una forza persuasiva superiore ad essa: il
giudice penale non compie un accertamento probabilistico, in cui rilevi la
corrispondenza alla verità giuridica in termini di percentuale di probabilità più o
meno alta; il giudice penale deve giungere all’unica ricostruzione fattuale
realmente

ragionevole,

poiché

altrimenti

permane

lo

spazio

per

una

ragionevolezza contraria, ovvero il ragionevole dubbio. Corretta, quindi, è
soltanto la formula che richiede al giudice d’appello che riforma un’assoluzione
di argomentare circa la configurabilità dell’apprezzamento diverso da quello del
primo giudice “come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in
ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la
permanente sostenibilità del primo giudizio” (così Cass. sez. 6, 24 gennaio
2013 n. 8705).

Non può, peraltro, non considerarsi che la valutazione

dell’apprezzamento fattuale

come

unico

ragionevole,

e dunque tale da

sostituire l’apprezzamento adottato dal primo giudice, benché rivestita nella
forma

motivazionale

come

un’esternazione

congruamente

completa

e

logicamente serrata del percorso battuto dal giudice per pervenirvi, rimane al
giudice di merito, non spettando al giudice di legittimità di “scegliere” tra la
conformazione fattuale del primo giudice e quella del secondo, la sua
valutazione in caso di riforma non dilatandosi, il controllo di legittimità della
sentenza d’appello bensì consistendo nel confronto tra le due motivazioni nel
senso di verifica dell’adeguata confutazione effettuata dal secondo giudice delle
ragioni poste a base della sua decisione dal primo (Cass. sez. 6, 7 aprile 2011
n. 26810) in aggiunta alla verifica della struttura motivazionale che sorregge la
ricostruzione fattuale espletata dal giudice d’appello.

91

1

civili Cass. sez. 6, 19 dicembre 2012-11 gennaio 2013 n. 1514). A ben

Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente adempiuto al
duplice obbligo motivazionale appena evidenziato. Il centro della ricostruzione

.

essendo costituito, come ordinariamente avviene nei reati dove spesso l’unico
testimone è quello che subisce l’azione delittuosa, dalla dichiarazione della
parte offesa, ritenuta inattendibile dal primo giudice, la corte, nel descrivere lo
svolgimento del processo, ha elencato analiticamente (pagine 6-7) le ragioni
per cui il Tribunale era pervenuto ad affermarne l’inattendibilità ( definendo le
dichiarazioni del Pasqua Cesare “vaghe ed approssimative”, rilevando che nella
vicenda in esame mancava “il profilo dell’ingiustizia del profitto o dell’utilità
perseguita dal dott. Talarico che dichiaratamente gli aveva fatto pressioni
evidenziando la necessità di aprire quella sala operatoria dovendo chiudere il
blocco operatorio interdivisionale dell’ospedale di Vibo Valentia”). Dopo un
ampio riassunto del contenuto dell’appello, la corte ha pertanto affrontato la
questione proprio dell’attendibilità della parte offesa, esaminando con attenta
specificità

gli

indici

di

credibilità

evincibili

dal

compendio

probatorio

(motivazione, pagine 69 e segg.) e con la stessa attenzione puntuale vagliando
poi in modo congruo e approfondito le deposizioni degli altri testimoni (Taccone
ed Angarusa) indebitamente trascurate dal Tribunale.
Sempre con modalità di rigorosa analisi la corte ha considerato la
versione dell’imputato, evidenziandone la contraddittorietà, espletando un
raffronto degli elementi indicati dalla difesa con la effettiva logicità della
versione dei fatti del Pasqua e sottolineando che piccole integrazioni nel
racconto e vuoti di memoria su questioni o particolari di scarso rilievo
nell’economia del narrato (riguardanti il giorno e l’ora dell’incontro avuto con il
TALARICO) non incidono sul nucleo essenziale della narrazione. D’altronde
potrebbe essere sospettata di falsità quella dichiarazione che resa a distanza di
tempo riferisce l’accaduto fin nei minimi particolari, quasi come una lezione
mandata a memoria. Non è certo su questi rilievi che si verifica l’attendibilità
del teste. Ha tratto infine le fila valorizzando, in piena logica, la necessità di
contestualizzare i vari elementi e concludendo appunto nel senso che la
sequenza di quelli esaminati smentivano quanto valutato dal primo giudice in
conformità alle difese del TALARICO.
Ma al di là dell’ approfondito vaglio della testimonianza del Pasqua,
l’inutilità

di

disporre

la

rinnovazione

dell’istruttoria

dibattimentale

con

l’escussione del teste, parte offesa, è data dalla ritenuta connotazione criminale
da parte della Corte calabra della condotta dell’imputato con riguardo alla
rilevanza del profitto perseguito. In sostanza la valutazione delle dichiarazioni

92

cf

del Pasqua nell’economia del ragionamento seguito dal Tribunale che ha
portato all’assoluzione del TALARICO in ordine al tentativo di concussione,
assume una rilevanza marginale rispetto al rilievo assorbente che “è la condotta

del Talarico come riferita dal dott. Pasqua che non appare avere rilevanza penale ove la si
voglia assumere sotto la fattispecie di tentata concussione, mancando a tacer d’altro il
profilo del! ‘ingiustizia del profitto o del! ‘utilità perseguita dal dott. Talarico che
dichiaratamente gli aveva fatto pressioni evidenziando la necessità di aprire quella sala

Valentia” .
La motivazione, in diritto, della sentenza impugnata è indiscutibilmente
condivisibile per la conformità al dato normativa e alla giurisprudenza di questa
Corte, essendo stato correttamente qualificato il fatto. La Corte del merito
nell’indicare la fonte normativa (art. 17 bis comma del D.Lvo n. 502/92) che
attribuisce al

Direttore generale dell’ASL il potere di nominare il capo

dipartimento (incarico cui ambiva il Pasqua)
della minaccia
confronti

di

ha evidenziato la concretezza

(il Pasqua si stava “facendo male da solo”) profferita nei
un

proprio

subalterno.

Per

altro,

conformemente

alla

giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in sentenza si è ricordato che
l’elemento materiale della concussione – qualora si manifesti come nel caso in
esame in abuso della qualità del soggetto investito di pubbliche funzioni o
servizio – non postula che l’atto intimidatorio rifletta specifica competenza
dell’agente, bensì è sufficiente che la vittima percepisca come “probabile” o
anche solo “possibile” un’estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico
ufficiale non favorevole ai propri interessi e, per tale motivo, si senta costretto
a dare o promettere l’utilità richiesta. Ed ancora, in tema di concussione, la
nozione di abuso dei “poteri” è riferita all’ipotesi in cui la condotta rientra nella
competenza

tipica

dell’agente,

quale

manifestazione

delle

sue

potestà

funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito delle
medesime, mentre quella di abuso delle “qualità” postula una condotta che,
indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti
quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta
nei confronti del privato. (Sez. 6, Sentenza n. 45034 del 09/07/2010 Ud. Rv.
249030
Quanto al profitto, condivisibilmente la Corte distrettuale ha evidenziato
che, in tema di concussione, l’espressione “altre utilità” di cui all’art. 317 (ora
319 quater) cod. pen. ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico
ufficiale

un

vantaggio,

non

necessariamente
93

economico,

ma

comunque

operatoria dovendo chiudere il blocco operatorio intedivisionale del! ‘ospedale di Vibo

giuridicamente apprezzabile; tale utilità, quindi, può consistere in un dare o in
un facere, in un vantaggio di natura patrimoniale o non patrimoniale, purché
sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento.
Per il caso sottoposto al vaglio del Collegio, è indubitabile che l’apertura
di una sala operatoria, cioè il porre a disposizione dell’utenza una struttura
sanitaria diretta a garantire nel luogo la possibilità di ricorrere ad interventi
chirurgici senza spostarsi in altre sedi, per il Direttore generale, in termini di
consenso,

e

di

riconoscimento

assumeva

un

vantaggio,

ancorché

non

Ancora

correttamente

la

Corte

catanzarese

evidenzia

che

il

perseguimento di tale scopo da parte del TALARICO non aveva niente di
pubblico, considerando che “l’esigenza di dimostrare la propria capacità
manageriale, la smania di protagonismo e la finalità propagandistica sono
motivi egoistici che si pongono in netta antitesi con la finalità altruistica e
collettiva che deve connotare la finalità pubblica, resta il fatto che la finalità
pubblica non può essere realizzata ad ogni costo o a qualsiasi prezzo.”

Alla luce di tali considerazioni che hanno determinato la Corte del merito
a non accedere alla rinnovazione dell’istruttoria che si sarebbe limitata ad una
nuova escussione del teste Pasqua, non si ritiene di dover accedere alla tesi
prospettata dal ricorrente Talarico, in ricorso, secondo cui il potere del giudice
d’appello di

espletare

una

completa

reformatio

in

peius deve

sempre

confrontarsi con le norme sovranazionali della CEDU alla luce soprattutto di due
recenti interventi, in riferimento all’art. 6, della Corte Europea dei diritti
dell’uomo. La Terza Sezione della Corte di Strasburgo, infatti, con sentenza del
5 luglio 2011, causa Dan c. Moldavia, richiamando peraltro la sua precedente
giurisprudenza, ha da un lato dichiarato di ribadire “che le modalità di
applicazione dell’art. 6 ai procedimenti davanti alle Corti d’Appello dipendono
dalle particolari caratteristiche del procedimento in questione”, e dall’altro
affermato che “se una Corte d’Appello è chiamata a esaminare un caso in fatto
e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della
colpevolezza o dell’innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di
equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione
diretta della prova”. Ciò significa che “in linea di massima” il giudice d’appello
dovrebbe

“poter

udire

i

testimoni

personalmente

e

valutare

la

loro

attendibilità”, considerato che “la valutazione dell’attendibilità di un testimone è
un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante
una semplice lettura delle sue parole verbalizzate”.

94

patrimoniale, apprezzabile in termini di credibilità ed efficienza personale.

Si è evidenziato che, a parte la palese erronea valutazione che il
Tribunale ha fatto delle dichiarazioni del dott. Pasqua, ciò che ha portato alla
assoluzione del Talarico relativamente al delitto di tentata concussione è stata
la ritenuta insussistenza dei suoi elementi costitutivi.
Ebbene, questa Corte si è espressa sulla questione ( sez. 5, 5 luglio 2012
n.

38085) ed

ha ritenuto che l’art.

6 CEDU imponga

dell’istruttoria in presenza di due presupposti:

la

rinnovazione

“la decisività della prova

testimoniale e la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello

Suprema Corte esclude, concordando con la Corte del merito, poiché la rilettura
delle dichiarazioni del teste è avvenuta sulla base di altre prove testimoniali
affatto considerate dal Tribunale.

Analoga interpretazione ha adottato Cass.

sez. 2, 8 novembre 2012 n. 46065.
In conclusione, la decisività delle testimonianze della parte offesa, nel
caso concreto e vista la natura delle “questioni” in esame, tenuto conto altresì
della lineare completezza delle sue dichiarazioni riscontrata – e ampiamente
illustrata in motivazione – dalla corte territoriale, evidentemente non ha reso
necessaria una sua nuova audizione a supporto della valutazione di attendibilità
in senso positivo che il giudice di secondo grado ha sostituito alla valutazione

negativa

del Tribunale,

avendo

la

Corte d’appello dimostrato con

una

motivazione sotto ogni profilo consistente, attenta, logica e adeguata la
correttezza della sua riforma, senza pregiudicare concretamente in alcun modo
i diritti dell’imputato (che infatti – si osserva meramente ad abundantiam – non
ha chiesto la rinnovazione del dibattimento ne’ in questa sede nè in secondo
grado).
Resta da affrontare, questa volta di ufficio (potendosi ravvisare un caso
di abolitio criminis), e non proposta dal ricorrente,

un’altra questione sempre

con riferimento alla contestazione di cui al capo I) della rubrica, quella relativa
all’incidenza della novella (ius superveniens) di cui alla L. 190 del 2012 in
materia di reati contro la Pubblica Amministrazione a seguito della quale si è
operato uno “spacchettamento” del reato di concussione.
La Corte d’appello ha correttamente definito la condotta posta in essere
dal TALARICO come rientrante nell’ipotesi di induzione, orbene tale condotta è
prevista dall’introdotto art. 319 quater, primo comma cod. pen. la cui rubrica
recita “induzione indebita a dare o promettere utilità”, sanziona con una pena
inferiore rispetto alla pregressa concussione (da tre ad otto anni rispetto a
quella da quattro a dodici anni prevista dal rivisitato art. 317 cod. pen.).

95

dell’attendibilità dei testimoni”. Rinnovazione la cui necessità, nel caso, questa

Orbene, questa Corte già ha avuto modo di pronunciarsi sull’argomento
affermando che (sez. VI Sentenza n. 11792 de/11/02/2013 Ud.

Rv. 254437;

sez. VI Sentenza n. 12388 de/11/02/2013 Cc. Rv. 254441; Sez. 6, Sentenza n.

17285 de/11/01/2013 Ud. Rv. 254620) la fattispecie di cui all’art. 319 quater
cod. pen., come introdotta dall’art. l, comma 75 della legge n. 190 del 2012,
pur caratterizzandosi come reato bilaterale che punisce anche il destinatario
dell’induzione (nel caso di specie non rileva essendo stato contestato il
tentativo), si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente

costitutivi del delitto, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario.
Dunque l’unico punto che potrebbe avere rilevanza è la variazione della
pena, ma poiché si tratta di delitto tentato la quantificazione determinata dalla
Corte d’appello (un anno di reclusione) è ben al di sotto del minimo previsto dal
nuovo articolo 399 quater. Cod. pen. D’altronde, escluso il caso di abolitio
criminis, applicabile d’ufficio, e non ravvisandosi l’irrogazione di una pena

illegale

era

onere

del

ricorrente

rappresentare

l’esigenza

di

una

rideterminazione della pena alla luce della nuova normativa. Invero il ricorrente
con il quarto motivo censura l’operazione di dosimetria della pena ma non con
riferimento a quanto prima evidenziato, su questa censura si rimanda alle
considerazioni già svolte in ordine alla posizione del BRUNI.
14. Legge 8 novembre 2012 n. 189
Da ultimo va affrontata l’applicabilità al caso di specie della novella
indicata nel titolo, richiesta dal COSTA per ritenere la irrilevanza penale della
condotta contestata e dal TALARICO con riferimento alla sollevata questione di
illegittimità costituzionale.
ha avuto modo di affermare (V Sez. 4,

In sintesi questa Corte

Sentenza n. 16237 del 29/01/2013 Ud.

Rv. 255105) che, già ad una prima

lettura della norma (art. 3) risulta chiaro che due sono i tratti di nuova
emersione. Da un lato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima
volta

normativamente

introdotta

nell’ambito

della

disciplina

penale

dell’imputazione soggettiva. Dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle
virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico. Si
tratta di novità di non poco conto. La colpa penale, sia pure in un contesto
limitato,

assume ora

una

duplice configurazione.

E d’altra

parte viene

abbozzato, in ambito applicativo, un indirizzo sia per il terapeuta che per il
giudice, nel segno della documentata aderenza al più accreditato sapere
scientifico

e

tecnologico.

Si

è

ribadito

96

(essendo

patrimonio

già

della

ipotesi di concussione per induzione, in quanto restano identici gli elementi

giurisprudenza dei questa Corte) che le linee guida costituiscono sapere
scientifico e tecnologico codificato, reso disponibile in forma condensata, in
modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo

.

efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche. Si tenta di oggettivare,
uniformare le valutazioni e le determinazioni; e di sottrarle all’incontrollato
soggettivismo del terapeuta.

I vantaggi di tale sistematizzata opera di

orientamento sono tanto noti quanto evidenti.

configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica. Esse, tuttavia hanno a che fare
con le forti istanze di determinatezza che permeano la sfera del diritto penale.
Tale enunciazione, assai utile alla comprensione del sistema e delle implicazioni
di fondo connesse alla riforma, ha bisogno di un breve chiarimento.
Ebbene ciò che va rilevato nel caso di specie è che la condotta tenuta
dall’anestesista Costa, nell’affrontare la situazione di emergenza creatasi con il
black aut elettrico, come delineata e censurata dai C.T., e come ritenuta dai
giudici del merito (V. supra) indubitabilmente non può integrare l’ipotesi di
colpa lieve, nell’accezione della novella, stante la mancata adozione di quelle

.,

necessarie attività mediche che avrebbero salvato la vita della paziente. Per
altro, nel caso di specie, neanche sono state individuate le linee guida cui il
COSTA si sarebbe dovuto attenere, e rimane il dato già evidenziato di un
comportamento gravemente colposo. In effetti il ricorrente più che alle linee
guida fa leva sulla situazione tragica in cui si è venuto a trovare, per altro
determinata da altri, e di questo i giudici già hanno tenuto conto nella
quantificazione della pena.
Quanto alla eccepita disparità di trattamento da parte del Talarico ( ci si
riporta alla parte narrativa) con conseguente illegittimità costituzionale della
norma laddove essa non prevede “la colpa lieve” anche per coloro che, pur non
essendo medici, collaborano con essi accettando i rischi connessi all’attività
medica, emerge con tutta evidenza la manifesta infondatezza della questione
proposta, se solo si considera la diversità di situazione in cui operano i medici e
coloro che possono con essi collaborare, direttamente o, indirettamente, come
nel caso di specie. La disparità di trattamento (art. 3 Cast.) presuppone che a
parità di situazione una di essa viene regolata in maniera diversa rispetto
all’altra

non

garantendo

il

riconoscimento

dei

diritti

costituzionalmente

garantiti. Ebbene, non c’è chi non veda come la situazione del medico rispetto a
quella di coloro che nell’ambito delle strutture sanitarie operano sia del tutto
diversa, se una qualche comunanza di situazione con i medici potrebbe esserci

97

~

Tali regole, non danno luogo a norme propriamente cautelari e non

per i paramedici, quali loro stretti collaboratori, nel momento in cui operano in
autonomia nell’applicare la terapia ai pazienti, certamente tale comunanza non
la si può ravvisare nella situazione di coloro che indirettamente, attraverso la

gestione delle risorse umane e materiali, consentono, nelle strutture sanitarie,
l’esercizio della professione medica. Appare di tutta evidenza come costoro
debbano rispondere dalla inosservanza di precetti cautelari di tutt’altra natura.
Ma, indipendentemente da tali osservazioni, non si può non evidenziare
come la condotta contestata al TALARICO e agli altri imputati, non medici, sia

impianto non conforme alle norme CEI ed alle regole dell’arte, e l’aver
consentito l’utilizzazione della sala operatoria da parte degli altri in assenza di
un collaudo, integrano condotte violatrici di precetti ben definiti, paragonabili
alle line guida. Pertanto sotto questo profilo la questione di legittimità
costituzionale è da ritenersi anche non rilevante.
Al rigetto dei ricorsi, fatta eccezione per il LUCIANO, tutti gli altri
ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, ed

alla

refusione in solido delle spese sostenute dalle costituite parti civili che si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M .

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Luciano Alfonso e rinvia
per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, cui
rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Rigetta il ricorso degli altri imputati che condanna al pagamento delle
spese processuali, oltre alla rifusione , in solido, delle spese a favore delle parti
civili, che liquida in complessivi:

€ 4.500,00 in favore di Maria Cattolica Sorrentino Monteleone, oltre
accessori come per legge
€ 5.500,00 in favore di Monteleone Saverio, Monteleone Giuseppe,

Sorrentini Antonio e Di pietra Giuseppina oltre accessori come per legge;
€ 3.000,00 in favore della Regione Calabria oltre accessori come per

legge;
e 3.000,00 in favore di Cittadinanza attiva”, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza dell’8 novembre 2013.

di estrema gravità e, per altro, la realizzazione da parte dello STUPPIA di un

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