Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7596 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7596 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGIONI ROBERTO N. IL 05/02/1973
avverso la sentenza n. 201/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa in
,data 8 ottobre 2013 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da ANGIONI Roberto, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in abitazione, commesso il
17 febbraio 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come l’identificazione del prevenuto come
autore del furto era avvenuta sulla base di un accertamento dattiloscopico che aveva individuato
una coincidenza di punti fra le impronte superiore al limite ritenuto di affidamento, né rilevano le
indicazioni di cui al ricorso circa la provenienza della somma a lui trovata in casa quattro giorni
dopo il furto, posto che, come ha ben osservato la Corte di merito, il prevenuto non aveva ricondotto quel possesso ad un’attività lavorativa, indicazione che era stata data solo dal difensore,
senza alcun supporto fattuale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P . Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2015.

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