Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7595 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7595 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPOTO ALESSANDRO N. IL 03/04/1981
RICCIARDI LUCIANO N. IL 06/03/1990
LA PIANA LUCIANO N. IL 08/10/1990
RICCIARDI LUIGI N. IL 03/03/1968
MANNINO ORAZIO N. IL 31/03/1972
avverso la sentenza n11341/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 09/11/2015
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania, rigettato l’appello degli imputati SPOTO
Alessandro, RICCIARDI Luciano, LA PIANA Luciano, RICCIARDI Luigi e MANNINO Orazio
ed accolto di quello del Procuratore Generale, ha riformato, rideterminando la pena, inflitta per il
delitto di furto pluriaggravato in concorso, la sentenza emessa in data 4 luglio 2013 dal locale
Tribunale.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge e difetto di
motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati
e tendenti a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto
legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti
generiche i precedenti penali degli imputati e la gravità dei fatti, trattandosi di parametri considerati
dall’art. 133 C.P., applicabili anche ai fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del quale i ricorsi generici
on evidenziano alcun significativo e decisivo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il novembre 2015.