Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7592 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7592 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELUCCI CARMELA N. IL 31/07/1974 parte offesa nel
procedimento
c/
PASTORE PIERPAOLO N. IL 14/01/1969
avverso il decreto n. 2661/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
MELUCCI Carmela, quale persona offesa nel procedimento per furto aggravato contro PASTORE Pierpaolo, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione
emesso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 10 luglio 2014 evidenziando di non aver ricevuto notificazione della relativa richiesta del Pubblico Ministero.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
notificazione richiesta dalla legge era stata effettuata nell’indirizzo espressamente indicato nella
denuncia querela.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2015.

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