Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7591 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 7591 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SGROI LUCA N. IL 16/06/1981
avverso l’ordinanza n. 2447/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 20/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
,,e„
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
CAt LeA io A i c c_o r .e, ;
.A41-0 ote ( X it

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/01/2014

IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 20 marzo 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava
l’istanza di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 dPr 309/’90
proposta nell’interesse di Sgroi Luca.
Pur in presenza di un residuo pena non ostativo alla applicazione della misura
alternativa, il Tribunale rilevava che nei confronti dell’istante era stata di recente

aggravata dal metodo mafioso, il che – unitamente alla considerazione della
portata di precedenti condanne – non assicurava la prevenzione dal pericolo di
reiterazione di altri reati.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore, Sgroi Luca, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
dìpendente da travisamento del contenuto degli atti.
Si evidenzia, in particolare, che Sgroi Luca non è stato raggiunto, nel periodo
indicato dal Tribunale, da alcuna misura cautelare custodiale e si trovava ancora
in regime di affidamento provvisorio concesso dal Magistrato di Sorveglianza
competente. Le informazioni degli organi territoriali erano positive e pertanto la
decisione si fonda su un errato presupposto di fatto, derivante da una vera e
propria svista.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli atti risulta effettivamente che lo Sgroi non è mai stato raggiunto dal titolo
cautelare indicato dal Tribunale ed era stato provvisoriamente ammesso al
regime di affidamento, con decisione del Magistrato di Sorveglianza emessa ai
sensi dell’art. 94 comma 2 dPr 309/’90.
L’errore commesso dal Tribunale è stato, effettivamente, quello di attribuire allo
Sgroi la condizione detentiva riferibile ad altro soggetto, Marro Salvatore
Gerardo, sulla base di copia di una posizione giuridica relativa al Marro,
erroneamente inserita nel fascicolo relativo allo Sgroi.
Trattasi di vizio indubbiamente rilevante –

sub specie travisamento delle

risultanze istruttorie – posto che il pericolo di reiterazione risulta in larga misura
derivato dalla considerazione di tale dato, in realtà insussistente.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

2

applicata misura cautelare (custodia in carcere) per il delitto di estorsione

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Catania .
Così deciso il 22 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA