Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7591 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7591 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO SAVINO N. IL 30/10/1959
APRILE VINCENZO N. IL 01/08/1983
TORRACO CIRO N. IL 16/07/1975
avverso la sentenza n. 694/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Foggia applicava a RUSSO Savino, APRILE Vincenzo e TORRACO Ciro, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico
Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 16 marzo 2013.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
Quanto al trattamento sanzionatorio i ricorsi sono manifestamente infondati, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di
determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), cdnformandosi del resto, anche con riferimento al mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti, interamente
al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la
congruità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2015.

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