Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7590 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7590 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCIO GIUSEPPE N. IL 12/04/1966
COLUCCIO SALVATORE N. IL 05/09/1967
avverso il decreto n. 68/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. & t ,

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(5),Lf.,~4 1k C/di< t/y/2. Uditi difensor Avv.; 4 oce ( YcoAag Data Udienza: 22/01/2014 Tì IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 14 marzo 2013 la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava il decreto di confisca emesso - in sede di misure di prevenzione - dal Tribunale di Reggio Calabria in data 1.6.2011 nei confronti di Coluccio Giuseppe e Coluccio Salvatore. Il provvedimento in questione ha ad oggetto la proprietà - nella misura dei due terzi - di una sopraelevazione edificata su un immobile già confiscato, sempre nella misura dei due terzi ed in danno dei due fratelli Coluccio (Giuseppe e In effetti, con precedente decreto, emesso in data 1.6.2000 (e drenuto definitivo in data 8.11.2006) era stato sottoposto alla misura ablatoria (nel suddetto limite) il fabbricato sito in Siderno ed identificato con gli estremi catastali del foglio 24, particella n.1193 sub 3, 4 e 5. Con tali dati risultava in realtà censita solo una parte del fabbricato, ma non già la sopraelevazione edificata in un secondo momento e non accatastata. Ne derivava, dopo il rigetto da parte del Tribunale di un'istanza di estensione in via interpretativa presentata dall' Agenzia del Demanio, una proposta di nuova confisca del bene, nella sua residua consistenza, formulata dal Pubblico Ministero di Reggio Calabria. Tale proposta veniva accolta dal Tribunale che evidenziava in proposito emettendo una decisione di sola confisca - sia la necessità di applicare il principio civilistico dell'accessione (trattandosi di immobile di cui erano contitolari Coluccio Giuseppe, Coluccio Salvatore, nonchè il terzo fratello Coluccio Antonio) sia l'avvenuta edificazione di dette sopraelevazioni nel medesimo periodo (prima del maggio 1998) in cui era già stata oggetto di verifica, unitamente alla pericolosità, la sproporzione tra il valore degli investimenti ed i redditi conseguiti, non oggetto di significative nuove allegazioni. Nel confermare il provvedimento emesso dal Tribunale, la Corte territoriale : - rigettava l'eccezione di nullità del decreto per l'omessa citazione di Coluccio Antonio, indicato dalla difesa come terzo interessato e ciò non già in riferimento alla mera quota di un terzo (in realtà non confiscata) ma per l'intero, essendo stata la sopraelevazione, in tesi difensiva, realizzata di fatto dal solo Coluccio Antonio. Il rigetto deriva da una duplice considerazione: da un lato il terzo, ove pretermesso, può far valere i suoi diritti in sede esecutiva come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, dall'altro l'assunto difensivo si scontra con la realtà giuridica e il contenuto del provvedimento - essendo la confisca limitata ai due terzi - non lede la quota spettante a Coluccio Antonio; Salvatore) . - nel merito, riteneva non raggiunta la prova della legittima provenienza delle risorse utilizzate per realizzare la costruzione da parte dei due soggetti già raggiunti dal precedente decreto (Coluccio Giuseppe e Coluccio Salvatore) e ciò anche in virtù del fatto che dalla realizzata istruttoria emergeva che la richiesta di concessione edilizia per la sopraelevazione di due piani più tetto a mansarda era stata avanzata nel 1991 da parte di tutti e tre i fratelli (sempre sul terreno ricevuto in donazione dalla nonna Reale Maria) e pertanto ciò confermava il 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto unico ricorso per cassazione - a mezzo del comune difensore - Coluccio Giuseppe e Coluccio Salvatore, deducendo violazione della disciplina normativa di riferimento e vizio di motivazione sub specie apparenza della medesima. I ricorrenti espongono in fatto che, seppure la concessione era stata chiesta ab origine dai tre fratelli, la stessa era stata in seguito volturata a nome di Coluccio Antonio, che corrispondeva gli oneri di urbanizzazione. Da ciò la considerazione per cui il solo Coluccio Antonio - soggetto di cui continua a lamentarsi la mancata citazione - era da ritenersi il soggetto autore, con proprie risorse, della sopraelevazione. Dunque non potevano ritenersi, di fatto, utilizzate per realizzare la costruzione risorse non lecite provenienti da Coluccio Giuseppe e Coluccio Salvatore e la confisca - seppure limitata ai due terzi - finisce con il pregiudicare la condizione giuridica di un terzo estraneo quale Coluccio Antonio, da ritenersi proprietario in virtù di usucapione ultraventennale del diritto di superficie. Sul punto si evidenzia la sostanziale omessa motivazione da parte della Corte d'Appello, con improprio riferimento al principio civilistico dell'accessione. 3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Lo stesso, infatti, da un lato finisce con il riproporre questioni di mero fatto (la provenienza delle risorse utilizzate per l'edificazione della sopraelevazione) già oggetto di adeguata valutazione in sede di merito e non riproponibili nella presente sede di legittimità (anche per i limiti normativi del ricorso, che non prevede la sindacabilità del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 4 comma 11 della legge n.1423 del 1956) dall'altro si basa sull'erronea interpretazione della disciplina sostanziale e procedimentale applicabile al caso in esame. In effetti, come più volte stabilito in arresti di questa Corte ( si veda Sez. V n. 44994 del 27.10.2011, rv 251442, in cui si afferma che è legittima la confisca di un fabbricato costruito su un terreno sottoposto a sequestro - e poi a confisca ancorchè non menzionato negli originari provvedimenti, in quanto in virtù del comune interesse dei tre e le ulteriori considerazioni espresse in primo grado. principio civilistico della accessione ex art. 934 cod.civ. i beni costruiti sul fondo appartengono al relativo proprietario con la conseguenza che l'edificazione di un nuovo fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale) lì dove oggetto di confisca sia un bene immobile è evidente che subiscono la medesima sorte le opere correlate in via di accessione a detto bene, trattandosi di res appartenenti sul piano civilistico al medesimo soggetto colpito dalla misura di prevenzione reale. Ora, nel caso in esame risulta correttamente applicato detto principio, posto che Coluccio - era già stato sottoposto a confisca definitiva in riferimento alla sua accertata consistenza catastale e solo in un secondo momento (verosimilmente in sede esecutiva, come sovente accade) era emersa l'esistenza della sopraelevazione non censita e non ricompresa espressamente nel primo provvedimento. Sul punto, ragioni di ulteriore garanzia del contraddittorio hanno evidentemente indotto il Tribunale a ritenere limitata la precedente confisca a quanto espressamente indicato nel primo decreto, in ciò consentendo l'apertura di una nuova procedura ad esclusivo contenuto patrimoniale, in aderenza a quanto previsto - in tema di confisca disgiunta - dall'art.2bis comma 6bís della legge n.575 del 1965 (con previsione introdotta originariamente dal d.l. 92 del 2008 e successivamente modificata dalla legge n.94 del 2009) . Ma tale procedura muove dalla condivisibile considerazione per cui, in assenza di un titolo costitutivo di un diritto di superficie in favore del germano Antonio (titolo che non risulta prodotto nè tantomeno oggetto di trascrizione) i proprietari della sopraelevazione restano, in forza di quanto previsto dall'art. 934 cod. civ. tutti e tre i fratelli Coluccio. Nè tantomeno esiste - e risulta trascritta - una sentenza che accerti l'avvenuta usucapione del diritto di superficie in favore di Coluccio Antonio, come viene ipotizzato, in fatto, nel ricorso. La procedura, pertanto, correttamente individua la quota indivisa dei due terzi della proprietà del manufatto come suo oggetto ed è in tale ambito che Coluccio i Giuseppe e Coluccio Salvatore avrebbero dovuto allegare elementi tali da rappresentare la diversità di fonti patrimoniali (al limite consistenti anche in elargizione provenienti dal terzo fratello) rispetto a quanto già accertato (sub specie sproporzione tra fonti e impieghi) nel precedente provvedimento definitivo. Ciò, per quanto sopra detto, non risulta avvenuto durante il giudizio di merito, con valutazione immune da vizi in questa sede rilevabili. Dunque il Coluccio Antonio, ferme restando le sue eventuali iniziative correlate alla fase esecutiva (qui non valutabili) è bene precisare che non è soggetto che 4 il fabbricato in questione - pacificamente in proprietà indivisa dei tre fratelli 11?-41 rivestiva la qualità di «parte necessaria» della nuova procedura di prevenzione, essendo stata la stessa ab initio limitata ai due terzi dell'immobile, di cui erano proprietari in forza di legge Coluccio Giuseppe e Coluccio Salvatore. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Così deciso il 22 gennaio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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