Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7590 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7590 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMMICELI SALVATORE N. IL 18/07/1967
avverso la sentenza n. 1508/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
,Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 21 marzo 2014 dal locale Tribunale, appellata da SAMMICELI Salvatore, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il 29 marzo 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante ex art. 625, n. 2, c.p. e di conseguenza sulla procedibilità del delitto di furto
semplice ravvisabile a suo avviso nella specie.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto propone una ricostruzione alternativa
dei fatti occorsi in relazione ai quali le due conformi sentenze di merito hanno riportato ad una
sua azione quella dell’ingresso nel locale dove aveva cercato di sottrarre il metallo, azione realizzata necessariamente mediante taglio del tetto in lamiera del deposito dove era custodita la
merce sottratta.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA