Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 759 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 759 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO ANTONIO N. IL 29/07/1981
avverso l’ordinanza n. 122/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

tuR,

Uditi difensor Avv.;

cL,

Data Udienza: 24/10/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge penale e processuale e
vizio di motivazione, laddove il provvedimento di cumulo era stato messo in esecuzione già
comprendendo le pene sospese per le quali era stata chiesta ma non ancora ottenuta la revoca
del beneficio e perché le ragioni della revoca, in quella sede dedotte, erano già state disattese
dal Tribunale monocratico di Terracina, con pronuncia da ritenersi cosa giudicata; 2) violazione
di legge processuale e vizio di motivazione lì dove il giudice dell’esecuzione non aveva valutato
(eventualmente anche di ufficio) il segnalato presofferto relativo alla sentenza n. 7 del cumulo
(anni 2 di reclusione), che non era di mesi 11 e giorni 22, bensì (giusta la posizione giuridica
dettagliata rilasciata il 24/4/08 dalla casa circondariale di Cassino dove allora il D’Ambrosio era
detenuto) di anni 1, mesi 1 e giorni 6, per un residuo (inferiore a quello indicato nell’ordine di
esecuzione) di mesi 10 e giorni 24. Chiedeva l’annullamento in parte qua.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenuto il provvedimento impugnato correttamente
motivato in ognuno dei punti contestati, chiedeva il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, infondato, va rigettato.
Correttamente il PG concludente osserva come le deliberazioni de quibus (ex art. 674 cpp) del
giudice dell’esecuzione abbiano natura dichiarativa (di eventi giuridici già prodottisi ex lege) e
non costitutiva, di talché legittimamente nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti il
gr sottoposti al vaglio del giudice stesso
PrD,può etigRalamente~rn, i9Leffs..tti, co tm,
(per tutte v. Ci-sì., I5-7gent. n. 733tirdel 3/12/01;dep. 25/2/02, rv. 221106).
Circa il secondo motivo appare corretto il computo dell’organo esecutivo, il quale (giusta anche
le osservazioni in dettaglio del PG concludente) ha calcolato il presofferto relativo alla sentenza
sub 7 sommando (per quanto direttamente risulta dallo stesso provvedimento e dall’ordine di
carcerazione della Procura di S. Maria C. V.) i periodi di custodia cautelare dal 26/3 al 7/4/04 e
dal 7/4 al 15/9/05 e di esecuzione dal 17/3 al 15/9/06, per un totale di mesi 11 e giorni 22.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 24/10/13

Con ordinanza 14/2/12 la Corte di Appello di Roma, giudice dell’esecuzione, revocava (per
successivi delitti commessi nel quinquennio) le sospensioni condizionali della pena applicate a
D’Ambrosio Antonio in due distinte sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez.
distacc. di Aversa, irr. il 7/7/05 e 1’11/12/05; revocava per la stessa ragione la non menzione
concessa con sentenza del Tribunale militare di Roma, irr. il 22/3/02; applicava il condono sul
risultante cumulo di pena (nella misura di anni 3 di reclusione ed euro 2.677 di multa) e, su
istanza della difesa, riconosceva il bis in idem (con conseguente elisione di pena) relativamente
ad un’evasione domiciliare commessa in Casaluce il 16/9/05, seguita da una rapina in Milano il
18/9/05 e sanzionata in entrambe le sedi giudiziarie. Rigettava nel resto.

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