Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7589 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7589 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TERAMO
nei confronti di:
IPPOLITI ALBERTO N. IL 03/08/1965
avverso l’ordinanza n. 12/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANOVA, del
12/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O. c e_ceekde4 pito ( czo

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 22/01/2014

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IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 12.4.2012 il G.E. del Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di
Giulianova, rigettava – per quanto qui rileva – la richiesta del P.M. di revoca del
beneficio della pena sospesa concesso a Ippoliti Alberto con le seguenti quattro
sentenze:
– sentenza emessa il 31.1.2000 (irrevocabile il 21.4.2000) ;
– sentenza emessa il 21.6.2000 (irrevocabile il 2.10.2000) ;
– sentenza emessa il 24.3.2006 (irrevocabile il 1.6.2011) ;

Ad avviso del Giudice dell’Esecuzione non potevano revocarsi i benefici concessi
con le due decisioni dell’anno 2000 (ultima data di irrevocabilità il 2.10.2000)
nonostante le ulteriori condanne :
– sentenza del 10.1.2002 (confermata in secondo grado il 8.6.2006, irrevocabile
il 29.7.2006, per fatto commesso nel 2002);
– sentenza del 4.12.2002 (confermata in secondo grado il 17.10.2008,
irrevocabile il 21.1.2009, per fatto commesso nel 2002).
Ciò perchè la data di irrevocabilità di tali decisioni (2006 e 2009) risulta essere
posteriore a cinque anni dal passaggio in giudicato delle sentenze in questione
(al più 2.10.2005) e pertanto i reati erano da ritenersi estinti ai sensi dell’art.
167 comma 1 cod.pen. con inapplicabilità dell’ipotesi di revoca di cui all’art. 168
comma 1 n.1 cod. pen. .
Tale estinzione dei reati rendeva impossibile la revoca anche degli ulteriori due
benefici, non potendo trovare applicazione – per tale ragione – la previsione di cui
all’art. 168 comma 4 cod.pen. .

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Teramo, deducendo violazione di legge.
In particolare, nel ricorso si osserva che i benefici concessi con le due decisioni
dell’anno 2000 andavano revocati in quanto i reati – poi oggetto di giudizio erano stati commessi nell’anno 2002 e dunque entro il termine dei cinque anni
previsto dall’art. 163 cod. pen. .
Le successive applicazioni del beneficio erano anch’esse da revocare posto che in
ogni caso vi era stata una concessione della pena sospesa per più di due volte,
non rilevando l’eventuale (e peraltro contestata) estinzione dei reati oggetto
delle precedenti condanne.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.

– sentenza emessa il 15.1.2008 (irrevocabile il 8.6.2011).

Va precisato, infatti, che al fine di ritenere applicabile la previsione di legge di cui
all’art. 168 comma 1 n.1 il dies a quo di decorrenza del termine di cinque anni va
individuato nella data in cui diviene irrevocabile la sentenza che ha concesso il
beneficio (tra le molte, Sez. I n.12466 del 11.3.2009, rv 243498) ma il «fatto
nuovo» da prendere in considerazione è la commissione, entro il termine, del
delitto (o contravvenzione della stessa indole) e con tale espressione si intende
in modo inequivoco il momento in cui si realizza la nuova violazione della legge
penale, anche se la stessa viene accertata – in via definitiva – in epoca posteriore

Da ciò deriva che l’intervenuta condanna per reati commessi nell’anno 2002
doveva, effettivamente / portare alla revoca – di diritto – delle due sospensioni
condizionali concesse all’Ippoliti nell’anno 2000.
Ciò elimina in radice la validità del ragionamento realizzato nel provvedimento
impugnato circa il rilievo dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen. – effetto che
non può dirsi realizzato – sulle altre due decisioni, ancora successive, con cui
erano state concesse le altre due sospensioni (su cui peraltro si notano
differenze di indicazione tra il provvedimento impugnato e l’atto di ricorso).
Peraltro, l’eventuale effetto estintivo del reato non avrebbe, in ogni caso, reso
possibile la reiterazione del beneficio oltre la seconda volta come precisato da
Sez. III n. 43835 del 29.10.2008, rv 241685.
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per
nuovo esame, in aderenza al contenuto dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Teramo.
Così deciso il 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ai cinque anni (così Sez. U. 12.5.1956, ric. Me/la).

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