Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7589 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7589 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSUMECI GIOVANNI N. IL 17/12/1985
avverso la sentenza n. 3013/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
31/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 23 maggio 2008 dal Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Augusta, appellata da MUSUMECI Giovanni, dichiarato responsabile del delitto di rissa aggravata.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sul trattamento sanzionatorio.
osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato sulla scorta di quanto rilevato direttamente dalla polizia giudiziaria intervenuta che i gruppi contrapposti erano reciprocamente aggressivi e tale atteggiamento
continuavano a tenere nonostante l’intervento della polizia. Nessuno spazio quindi, sulla base di
motivazione che appare esente da vizi di logica consequenzialità per ipotizzare esimenti o attenuanti che vengono invocate attraverso una non consentita rivalutazione del fatto.
Anche in tema di trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata affronta le doglianze
dell’appello in tema di pretesi motivi di particolare valore sociale e morale sostenuti in modo vago e generico, nonché in tema di provocazione non chiaramente sostenuta dai medesimi prevenuti e quanto alle attenuanti generiche negate anche in riferimento ai precedenti penali dei protagonisti correttamente valutati ex art. 133 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ovembre 2015.

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