Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7586 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7586 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUGGIERO GIUSEPPE N. IL 14/11/1989
MISTA DOMENICO N. IL 26/05/1987
MORELLO SEBASTIANO N. IL 09/04/1973
avverso la sentenza n. 4152/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data
12 luglio 2013 dal locale Tribunale, appellata da RUGGIERO Giuseppe, MISTA Domenico e
MORELLO Sebastiano dichiarati responsabili del delitto di tentato furto pluriaggravato in
concorso, commesso il 6 luglio 2013.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono violazione di legge sulla pretesa
mancata applicazione della desistenza volontaria.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati
o per altro verso inammissibili, perché correttamente la Corte di merito ha rilevato come il tentativo
di furto al momento del sopraggiungere della polizia fosse ancora in corso essendo due dei
prevenuti in attesa su di un motocarro Ape Piaggio parcheggiato in seconda fila, e quindi in attesa di
rapida ripartenza, sul quale erano contenuti numerosi attrezzi da scasso, mentre il terzo stava
avvicinandosi al motociclo che già presentava evidenti segni di forzatura ed ala vista della polizia
aveva cercato di raggiungere gli altri sul motocarro.
Nessuna desistenza quindi se i comportamenti dei tre erano stati in quel modo rilevati dalla polizia
giudiziaria.
Anche quanto al trattamento sanzionatorio i ricorsi sono manifestamente infondati, evocando
apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità, laddove la
Corte di Appello ha adeguatamente rilevato che era stata dosata sui minimi edittali.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
‘processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma • 9 novembre 2015.

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