Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7585 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7585 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTA CRISTIAN N. IL 02/08/1982
avverso la sentenza n. 1228/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, ridotta la pena, ha confermato nel resto
Ja sentenza emessa in data 19 novembre 2012 dal Tribunale di Termini Imerese, appellata da
CANTA Cristian, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il 26 febbraio
2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato la già intervenuta valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche all’aggravante, con
l’esclusione della recidiva, ed aver ridotto ulteriormente la pena al minimo edittale.
Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma • 9 novembre 2015.

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