Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7583 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7583 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOENI PETER ALIOS N. IL 11/04/1957
avverso l’ordinanza n. 1494/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 21/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (2.- fle. k u2AL0 d.,..e k&
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 22/01/2014

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IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 21 novembre 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiarava
inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di Boeni Peter Alios e diretta ad
ottenere l’affidamento in prova ai sensi dell’art. 47 ord. pen. .
Pur in presenza di residuo pena non ostativo, il Tribunale osservava che la
dimora del condannato in territorio elvetico non ha consentito i controlli da parte
delle forze dell’ordine nè l’attività di affiancamento nel percorso di reinserimento

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – con
sottoscrizione personale – Boeni Peter Alios, deducendo violazione della disciplina
normativa di riferimento.
Nel ricorso si rappresenta che la residenza del condannato nel territorio dello
stato non è prevista dalla legge come condizione per la concessione della misura
alternativa.
Ci si duole, pertanto, della applicazione di legge operata, posto che il Boeni nel
dicembre 2012 ha preso in fitto un appartamento in Ponte Tresa e già in
precedenza aveva preso contatti con una società italiana per lavorare nel settore
delle consulenze immobiliari e finanziarie.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
Se è vero che la residenza in Italia all’atto della domanda di affidamento in prova
non può essere ritenuta condizione necessaria all’accoglimento dell’istanza, ciò è
correlato al fatto che – dovendosi necessariamente la prova svolgersi sul
territorio nazionale – l’istante abbia comunque fonito concreti elementi circa la
disponibilità di un alloggio in Italia al fine di rendere possibile l’esecuzione della
misura alternativa (si veda sul punto Sez. I 16.7.2003, rv 226139).
Ora, nel caso in esame, la disponibilità dell’alloggio in capo all’istante risulta
provata solo successivamente alla emissione del provvedimento impugnato.
Inoltre, il motivo del diniego è essenzialmente rapportato all’assenza di elementi
in relazione ai quali poter formulare il giudizio sulla personalità dell’istante ai
sensi dell’art. 47 comma 3 ord.pen. . Circa tale aspetto le doglianze risultano
manifestamente infondate in quanto non rappresentano l’esistenza degli
elementi in parola, finendo con il non confrontarsi con l’effettivo motivo addotto
dal Tribunale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in

sociale da parte dell’U.E.P.E. .

h

e

favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro
1,000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della
cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 22 gennaio 2014

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