Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7582 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7582 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIRZÌ DOMENICO N. IL 20/07/1972
avverso la sentenza n. 5149/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 17 gennaio 2013 dal locale Tribunale, appellata da VIRZÌ Domenico,
dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato, commesso il 27 aprile 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per la mancata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato cui aveva acceduto.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come, avendo il primo giudice attestato in
dispositivo che la pena era applicata operata la riduzione per il rito, irrilevante sarebbe stato che
il giudice non avesse esplicitato nel conteggio della pena la riduzione per il rito che è stabilita
dalla legge nella misura fissa di un terzo.
Si tratta di motivazione del tutto congrua e tale da dare conto della correttezza della decisione del
primo giudice in tema di individuazione della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 fivembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA