Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7581 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 7581 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTONASTASO MARCO N. IL 31/01/1981
avverso la sentenza n. 117/2012 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per tsC

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Uditi difensor Avv. t-1 (

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Data Udienza: 22/01/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 15.01.2013 la Corte militare d’appello integralmente
confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva
dichiarato Marco Santonastaso, primo caporal maggiore dell’Esercito, all’epoca in
servizio presso 1’85° RAV di Verona, colpevole del reato di concorso in violata
consegna aggravata e l’aveva così condannato, concesse circostanze attenuanti
generiche prevalenti, alla pena principale di mesi uno e giorni dieci di reclusione

2.

militare ed a quella accessoria della rimozione dal grado; pena sospesa.Entrambi i giudici del merito ritenevano invero accertato in fatto che

l’imputato, sottoposto nella mattina del 10.05.2010 a prelievo di urina per controllo
antidroga, conscio di aver fatto nei giorni precedenti uso di stupefacenti, aveva
convinto il militare inferiore in grado caporale Pasquetti a chiedere al consegnatario
caporale Pizzotti di dar loro le chiavi dell’infermeria, a quell’ora chiusa, con le quali si
erano ivi introdotti sostituendo, nel pomeriggio dello stesso giorno, la provetta di
interesse.- Il fatto storico, nei termini appena in sintesi riassunti, era provato in base
alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio garantito dai coimputati Pasquetti e
Pizzotti ed alle convergenti deposizioni dei testi Pierro e Specchia, nonchè sul rilievo
oggettivo che la provetta, avente un numero identificativo, era stata sostituita e solo
il Santonastaso poteva avere interesse in tal senso.- Riteneva poi la Corte militare
d’appello che le disposizioni, sia pure verbali, impartite dal superiore in ordine a
tempi, modi e motivi degli accessi ai locali dell’infermeria -e dunque anche quanto
alla disponibilità delle chiavi- costituissero “consegna” in senso rilevante a questi fini,
disposizioni peraltro note all’imputato quanto meno al momento del fatto, poiché il
Pizzotti si era all’inizio rifiutato di consegnare le chiavi.3. Avverso tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione
l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
a) non era risultato in modo certo che vi fossero disposizioni qualificabili come vera e
propria consegna in senso tecnico, avendo il Ten. Col. Schilirò affermato che, quanto
alle chiavi della farmacia, si trattava di istruzioni generiche; comunque l’esistenza di
una vera e propria consegna era questione in fatto su cui era lecito avere dubbi ed
era consentito l’errore;

b) contraddittorietà di motivazione con la sentenza che

aveva assolto il Pizzotti, pur destinatario diretto della presunta consegna; esso
Santonastaso era estraneo al servizio sanitario e dunque doveva essere ritenuto non
informato sulla natura delle disposizioni relative a quello specifico servizio; c) vizi di
acquisizioni delle prove che rendono le stesse inutilizzabili.-

1

Considerato in diritto
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le
dovute conseguenze di legge.2. Deve dapprima essere dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, il
primo in via logico-giuridica [v. sopra, sub ritenuto, al §. 3.c], con il quale il
ricorrente deduce vizi di acquisizione delle prove che le renderebbero inutilizzabili.Si tratta, invero, di motivo assolutamente generico che non specifica né quali prove

si intenda impugnare, né le ragioni a sostegno della tesi difensiva. Peraltro la
sentenza di secondo grado attesta che analoga doglianza non risulta essere stata
sollevata con i motivi dell’appello. Sul punto vale comunque rilevare che la pronuncia
di primo grado (implicitamente confermata al riguardo da quella della Corte Militare
d’appello) si era già incaricata di circoscrivere il materiale utilizzabile (escludendo
alcuni atti affetti da nullità patologica), così fondando il giudizio su atti di sicura e
non contestata validità (la prima parte delle dichiarazioni del M.Ilo Pierro, quanto
riferito dal Pizzotti sia in fase di indagini preliminari che al dibattimento,
l’interrogatorio garantito del Pasquetti; le risultanze oggettive). In conclusione, sul
punto, il giudizio è stato fondato -peraltro in rito abbreviato- su atti validi e rilevanti,
sicuramente ben utilizzabili.La deduzione è dunque totalmente infondata, oltre che del tutto generica.3. E’ poi infondato il primo motivo di ricorso, nel merito [v. sopra, sub ritenuto, al
§. 3.a], con il quale il ricorrente intende contrastare la natura di “consegna” delle
disposizioni date dal superiore competente in merito all’accesso all’infermeria, agli
orari, alla responsabilità delle relative chiavi. Anche su tale specifico punto occorre
rilevare che la decisione resa dai giudici del merito è pienamente corretta. Premesso
che è risultato certo in atti (v. deposizione, non contestata, del Ten. Col. Medico
Schilirò) che anche sulla tenuta delle chiavi della farmacia, così come sugli orari di
accesso e sulla facoltà stessa di accesso, erano state impartite disposizioni, va
ricordato come sia giurisprudenza di questa Corte -che qui va richiamata e ribaditasecondo cui per “consegna”, ai sensi della specifica normativa, debbano intendersi
anche le prescrizioni impartite verbalmente per il corretto espletamento di un
determinato servizio. Sul punto è opportuno riportare la massima alla quale si fa
riferimento e che qui si conferma : Cass. Pen. Sez. 1°, n. 30693 in data 11.07.2007,
Rv. 237351, Demanuele : “La nozione di consegna ai fini della configurabilità del
reato di cui all’art. 120 cod. pen. mil . di pace, comprende l’intero complesso di
prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o

2

verbali, impartite per l’adempimento di un determinato servizio al fine di regolarne le
modalità di esecuzione e dalle quali non è consentito discostarsi”.Tanto ritenuto, occorre poi rilevare l’infondatezza anche del secondo profilo di
doglianza sul punto, relativo alla plausibilità di dubbi o incertezze soggettive sulla
qualifica di vera e propria consegna, in senso tecnico, di tali disposizioni. L’incertezza
in fatto, come correttamente rilevano i giudici del merito, è esclusa dalle stesse
modalità del tutto irrituali, ed anzi maliziose, cui l’imputato ebbe a ricorrere, mentre
l’incertezza in diritto non è ammessa in via generale (ex art. 5 Cod. pen.). Sul punto

è sufficiente ricordare la risultanza in fatto -anch’essa non oggetto di contestazione
difensiva- secondo cui il consegnatario Pizzotti ebbe dapprima a rifiutarsi, per ben
due volte, di consegnare le chiavi della farmacia alla coppia Pasquetti-Santonastaso
che le richiedevano, ed ebbe poi a cederle solo a fronte dell’inganno dei richiedenti
che assumevano (contrariamente al vero) che era stato dato un ordine in tal senso
dal Cap. medico Perna.E’ di tutta evidenza, pertanto, l’inconsistenza di un siffatto motivo di ricorso.4. Non miglior pregio ha il secondo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, al §.
3.13], con il quale il ricorrente deduce disparità di trattamento con il Pizzotti, e

dunque una sorta di contraddizione esterna (tra giudizi). Non si tratta, in ipotesi, di
vizio di motivazione che, per essere rilevante ex art. 606, primo comma, lett. e),
Cod. proc. pen., deve essere interno al testo del provvedimento impugnato
(trattandosi piuttosto, sempre in ipotesi, di materia astrattamente rilevante ex art.
630 Cod. proc. pen.). Ma la dedotta contraddizione comunque non sussiste, posto
che risulta (cfr. la sentenza impugnata a ff. 21-22) che l’assoluzione del Pizzotti sia
stata fondata non già negando o ponendo in dubbio i presupposti che fondano la
condanna del Santonastaso, che invece sono ivi condivisi e confermati, ma sotto il
diverso e del tutto personale profilo psicologico (risultando esso Pizzotti esser stato
ingannato sulla necessità dell’accesso in farmacia da parte del duo PasquettiSnatonastaso).Sul punto il ricorrente ripete poi i dubbi sulla conoscenza, in capo ad esso
imputato, delle specifiche disposizioni, essendo egli estraneo al servizio
farmaceutico, ma si tratta -all’evidenza- di riproposizione di questione già risolta del
tutto correttamente dai giudici del merito con affermazioni qui convalidate in fatto e
diritto (v. supra).Anche tali motivi di ricorso, infondati, non possono essere accolti.-

3

5. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere respinto.Al completo rigetto dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art.
616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.-

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.-

II Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 22 Gennaio 2014 –

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