Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7580 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7580 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARPINATO MARCO N. IL 12/01/1990
avverso la sentenza n. 956/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 27 novembre 2012 dal locale Tribunale, appellata da SCARPINATO Marco, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 26 novembre
2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente rilevato che l’oggetto materiale del reato era un ciclomotore che, seppure danneggiato, non aveva un valore talmente ridotto
da potersi qualificare il danno procurato al proprietario come di speciale tenuità; altrettanto adeguatamente è stato richiamato il precedente penale per fatto analogo per giustificare la mancata
valutazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, trattandosi di elemento sicuramente rilevante ex artt. 133, 62-bis e 69 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P .Q .M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma i 9 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA