Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 758 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 758 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLITARIO FRANCESCO N. IL 12/08/1993
avverso la sentenza n. 2377/2015 CORTE APPELLO di BARI, del
17/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
In fatto e in diritto
Solitario Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bari del 17/12/7/2015 confermativa della sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Bari del 7/7/2015 che lo aveva condannato alla pena
di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto di rapina
aggravata con recidiva ed aggravanti , ritenute equivalenti alla circostanza
attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. , chiedendone l’annullamento
manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla applicazione della
recidiva.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato .
La sentenza impugnata risulta correttamente motivata quanto alla
ricorrenza della recidiva tenuto conto della negativa personalità del prevenuto,
come emergente dalle plurime condanne a suo carico della quali una risalente a
soli due anni addietro e dimostrative di una più elevata capacità criminale; detto
giudizio non appare censurabile in questa sede, non apparendo essere il frutto di
un mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2016
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e