Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 758 del 04/12/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 758 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2860/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 04/12/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
data 5 luglio 2014 dal locale Tribunale, appellata da A.A., dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 4 luglio 2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione ed in particolare sul
concorso, sull’elemento soggettivo, sul tentativo, sulle aggravanti e sul trattamento sanzionatorio
lamentando che la Corte di merito non abbia dato risposte alle argomentazioni dell’appello sui
punti di cui sopra argomentazioni riprodotte pedissequamente.
Con motivi aggiunti chiede l’applicazione del disposto di cui all’art. 131 bis c.p. rilevando il ricorrere degli estremi per l’applicazione della disciplina in oggetto.
Rileva preliminarmente la Corte che la comunicata adesione del difensore all’astensione dalle
udienze non produce effetti attesa la natura di udienza non partecipata in camera di consiglio della presente tenuta ex art. 611 c.p.p.
Osserva poi il Collegio che il ricorso è inammissibile per manifestamente infondatezza dei motivi avendo la Corte di merito dato risposte alle doglianze proposte nei motivi d’appello adeguate e
sufficienti a giustificare la conferma della decisione del Tribunale.
Invero il riferimento alla dinamica del furto rinvenibile nel verbale d’arresto in flagranza è del
tutto congruo e, riferendosi all’azione del complice sulla borsa della viaggiatrice che stava salenao in treno, da adeguato conto, sia della destrezza con cui il furto è stato commesso, sia del fatto
che si trattava di bagaglio di viaggiatore, sia del fatto che il cellulare oggetto di furto era stato
immediatamente passato all’attuale ricorrente, sceso dal treno unitamente all’altro soggetto e
trovatosi pronto per ricevere, senza soluzione di continuità nell’azione, la refurtiva appena sottratta per cercare di dileguarsi nel sottopassaggio.
Con ciò la Corte territoriale ha dato anche conto dell’essenzialità del contributo, pronto, consapevole e senza incertezze, del prevenuto alla realizzazione dell’azione illecita. Adeguata anche la
risposta in tema di consumazione del reato, atteso che, seppur notati dalla polizia giudiziaria nel
loro agire, i due complici avevano potuto mantenere per un certo tempo il possesso della refurtiva in una situazione che non escludeva che potesse non essere efficace il successivo intervento
della polizia.
Ben esclusa l’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. considerato il valore non certamente di speciale tenuità di un telefono cellulare del tipo di quello sottratto.
Manifestamente infondato anche il motivo concernente la misura della pena, atteso che la Corte
di merito ha fatto chiaro riferimento alla gravità del fatto realizzato con la combinata azione dei
due complici indice di predisposizione alla violazione della legge penale ed a escludere ogni valutazione prognostica favorevole; e si tratta di motivazione adeguata che tiene conto dei parametri di cui all’art. 133 c.p., validi anche in tema di applicazione dell’art. 69 c.p.
Inammissibile infine la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. sia perché, come statuito da
,condivisibile giurisprudenza (Sez. F, 18/8/2015, n. 40152, Rv. 264573), l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l’esclusione della punibilità, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di “ius superveniens” più favorevole al ricorrente, sia perché inammissibile sotto il profilo sostanziale in quanto
il delitto per cui si procede prevede una pena edittale superiore al limite di legge dei 5 anni di reclusione, né rilevando per il disposto dell’art. 131 bis, 4° co., c.p., l’avvenuta applicazione
dell’art. 69 c.p. in termini di equivalenza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2015.

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