Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7579 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7579 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INNOCENTI MANOLO N. IL 12/06/1977
avverso la sentenza n. 1981/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
27/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Venezia, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 12 ottobre 2011 dal Tribunale di Treviso, appellata da INNOCENTI
Manolo, dichiarato responsabile del delitto di lesioni gravi, commesso il 26 luglio 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, giacché la
motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti del prevenuto e la gravità del fatto, elementi sicuramente rilevanti ex artt.
133, 62-bis e 69 C.P, laddove la pena è stata contenuta nell’ambito della previsione dell’art. 582
c.p., dichiaratamente al livello elevato per la citata gravità del fatto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2015.

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