Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7578 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7578 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUDJELTJA SAMIR N. IL 16/06/1968
avverso la sentenza n. 1486/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste, dichiarata equivalente alle aggravanti
l’attenuante ex art. 62, n. 6 c.p. e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza
emessa in data 19 marzo 2013 dal locale Tribunale, appellata da BOUDJELTJA Samir, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in concorso, commesso il 13 giugno 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante ex art. 625 n. 4 c.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato che l’impossessamento del bene era avvenuto mediante azione
repentina di uno dei due complici, mentre la persona offesa aveva lasciato la borsa sul carrello
della spesa nell’avvicinarsi ad un banco, azione resa più agevole dal posizionamento dell’attuale
ricorrente in modo da impedire alla persona offesa la vista del carrello e dell’azione furtiva.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
Al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2015.

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