Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7577 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7577 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIELCIOIU IONEL N. IL 26/01/1975
avverso la sentenza n. 3559/2014 TRIBUNALE di MONZA, del
13/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza applicava a MIELCIOIU Ionel, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto
aggravato in concorso, commesso il 12 settembre 2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. e sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare al verbale di arresto ed a quelli di denuncia della
persona offesa e sequestro, nonché alla confessione.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Quanto al trattamento sanzionatorio il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di
determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del re’sto, anche con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti, interamente al trattamento
sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre
l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità
della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato
evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento ella somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il ovembre 2015.

i.

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