Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7576 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7576 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI PUORTO SIGISMONDO N. IL 02/03/1972
avverso l’ordinanza n. 488/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
16/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 14/11/2012

t,

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1. Di Puorto Sigismondo è stato condannato dal GUP di Bologna alla pena di anni 8 e
mesi 8 di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di estorsione aggravata ex art. 7 L.
203/91, lesioni volontarie e altro.

3. Il 15.3.2012 la difesa del Di Puorto ha proposto istanza di scarcerazione per
decorrenza termini, sostenendo che la sospensione del decorso dei predetti non poteva
ritenersi a lui estesa in quanto nei suoi confronti non si era mai regolarmente costituito il
rapporto processuale in appello, atteso che era stata reiteratamente omessa la notifica della
fissazione della data di udienza del 31.1.2012 e del 9.3.2012 a uno dei suoi due difensori e
precisamente all’avv. P. Chianese, nominato per tempo in sostituzione dell’avv. O. Marzella.
4. La corte bolognese ha rigettato l’istanza e il tribunale del riesame del capoluogo
emiliano, adito con appello, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha confermato l’ordinanza
della corte territoriale.
5. Ricorre per cassazione il difensore avv. G. Abet e deduce inosservanza di norme
processuali. L’avv. Chianese fu nominato dall’imputato sin dal 18.6.2011; lo stesso, tuttavia
non ha mai ricevuto avviso delle udienze. Per altro, le sospensioni ex art. 304 comma i lett a)
cpp non possono aver valore in riferimento alla posizione del Di Puorto, tenuto conto della
nullità assoluta, derivante dalla ricordata omessa notifica a uno dei due difensori, regolarmente
nominato.
5.1. Il collegio cautelare rileva che né l’imputato, né il suo difensore si sono opposti al
rinvio e quindi ne avrebbero accettato le conseguenze. Così ragionando, si trascura il fatto che,
nel caso in esame, il rapporto processuale ab origine era viziato, in quanto l’omesso avviso al
difensore determina nullità assoluta del giudizio e degli atti conseguenti. Per altro, l’avv. G.
Abet, unico difensore regolarmente citato, non fu presente all’udienza del 31.1, ma solo a
quella del 9.3 e, in tale occasione, rappresentò che l’altro difensore non aveva ricevuto
notifica. Nella stessa udienza, Di Puorto produsse certificazione del carcere, dalla quale si
evinceva la nomina dell’avv. Chianese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il ricorrente va
condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si
stima equo determinare detta somma in euro 1000.
2. La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad
uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell’altro difensore, al più tardi
immediatamente dopo gli
atti preliminari (ovvero prima delle conclusioni qualora il
procedimento non
importi altri atti), in quanto il suo svolgersi presume la rinuncia
all’eccezione (SU sent. n. 39060 del 2009, ric. Aprea, RV 244188).
Ebbene, all’udienza 31.1 l’avv. Abet, per sua stessa ammissione, non era presente, né risulta
che il difensore di ufficio abbia eccepito alcunché.
All’udienza 9.3, per quel che risulta dal verbale in atti, l’avv. Abet, presente, si è limitato a far
rilevare che l’avv. Chianese non aveva ricevuto avviso, ma non ha, in merito, formulato alcuna
eccezione, né si è opposto al rinvio.
2.1. D’altra parte, la ricordata sentenza SU ha chiarito che anche la presenza di un solo
difensore è sufficiente per la valida costituzione del rapporto processuale.

2. La corte di appello di Bologna, investita della impugnazione dell’imputato e del suo
coimputato Perrone Alfonso, accogliendo richiesta di rinvio formulata dalla difesa di
quest’ultimo, in data 31.1.2012 e in data 9.3.2012, ha disposto rinvio per impedimento del
predetto.

3. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende; manda
alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 14 novembre 24 2.-

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