Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7576 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7576 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NSIRAT RIAD N. IL 08/10/1960
avverso la sentenza n. 550/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
15/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste ha
confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Nsirat Riad per i
reati di cui agli artt. 660, 594 e 612 cod. pen. commessi in danno di Cirello Rita;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
mancanza di motivazione riguardo alla prova della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta
pedissequa riproposizione di doglianze sottoposte all’attenzione del giudice
d’appello e da questi disattese con motivazione ampia, congrua e logica, fondata
non solo sulle dichiarazioni della persona offesa (peraltro, valutate nella loro
linearità e congruenza), ma anche su quelle dei testi Zorzetto e Cimador, che
alle dichiarazioni della persona offesa hanno fornito ampio riscontro. Con
consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “è
inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità….” (Cass., sez. 4, n. 5191 del
29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 28011 del 15/2/2013).
Peraltro, il ricorso è inammissibile anche perché si basa esclusivamente su una
ricostruzione dei fatti, alternativa a quella offerta da due concordanti sentenze
del Tribunale e della Corte d’appello, nell’ambito di una sostanziale “rilettura”
delle testimonianze, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice del
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze
processuali (v. per tutte Cass. sez. un. 30 aprile 1997, Dessimone);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
1
l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle