Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7575 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7575 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
nei confronti di:
1) KULLA BESNIK N. IL 18/04/1981 * C/
avverso la sentenza n. 16/2011 TRIBUNALE di ORVIETO, del
16/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
te/spirthe le conclusioni del PG Dott. 02/»0 /2./~ fit02144f

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16-6-2011 il Giudice Monocratico del Tribunale di Orvieto
disponeva,ai sensi dell’art. 444 CPP. l’applicazione di pena nei confronti di KULLA
all’art. 582 CP.(capo B); 497 bis CP.(capo C),nonché ai sensi dell’art. 13 co.13
D.Lgs.25.7.1998,n.286 e succ.mod.,perché quale cittadino extracomunitario,espulso
il 27.3.2007 dal Prefetto di Perugia,rientrava nel territorio dello Stato prima del
termine di 10 anni,senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno-fatti
acc.il 30.11.2009Per tali reati la pena era stata determinata,considerata la recidiva,e ritenuta la
continuazione,nonché avuto riguardo alla diminuente del rito,in anni uno ,mesi due
giorni venti di reclusioneAvverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di
Appello di Perugia,deducendo:
1- la omessa applicazione di legge penale e di altre norme giuridiche,in riferimento
agli artt. 2 CP. e 13,co.13 D.Lgs. n. 286/1998-ai sensi dell’art. 606 lett.b) CPP.
Evidenziava sul punto che l’imputato era stato tratto in arresto e citato a giudizio con
il rito direttissimo,essendo rientrato nel territorio dello Stato italiano senza la
prescritta autorizzazione,a seguito di divieto di reingresso-Che la materia risulta disciplinata alla luce della Direttiva n.115 del 16-12-2008
della Corte Europea —richiamando sentenza del 28.4.2008 della Corte stessa secondo
la quale la direttiva europea osta ad una normativa di uno Stato membro dell’unione
che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il
cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi ,in violazione di un ordine
di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato,permane in detto
territorio senza giustificato motivo.

1

Besnik,imputato dei reati di cui agli artt.496 CP (capo a) ;-61 n. 10,in relazione

A riguardo il ricorrente ‘citava giurisprudenza di questa Corte(Sez.I-del
28.4.2011,n.1590-1594; 1606/2001)che impone al Giudice del rinvio la
disapplicazione di ogni disposizione del D.Lgs. n.286/1998 contraria al risultato della
direttiva 2008/115,segnatamente l’art.14 comma 5 ter di tale decreto legislativo-

disposizioni ex artt. 13co.13 e-14 D.L. citato con le direttive europee,deduceva a
sostegno ulteriore del gravame che è stato emesso DL. 23-6-2011,n.89,entrato in
vigore il 24-6-2011,che dà attuazione alla Direttiva europea inerente ai
rimpatri,modificando gli artt.13,co.13; 13 bis,13 ter e 14.
In conclusione chiedeva dunque l’annullamento del provvedimento impugnato,nella
parte in cui condanna l’imputato per reato di cui all’art. 13 co.13 DIgs. n.
286/98,perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato,e-in subordinechiedeva la sospensione del procedimento,e-ai sensi dell’art. 267 del trattato sul
funzionamento dell’Unione ,trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione
europea,formulando la questione indicata in ricorsoIl PG in Sede,con requisitoria in atti, concludeva chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata perché il fatto contestato al capo D) non è previsto come
reato,disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Orvieto per nuovo esame-

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamentoInvero vanno condivise le argomentazioni svolte dal PG ricorrente.
Nella specie deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte,Sez I-in data 1
giugno 2011,n.22105,secondo la quale *l’efficacia diretta nell’ordinamento interno
della direttiva comunitaria 2008/ 115-cosiddetta direttiva rimpatri-impone la
disapplicazione dell’art. 14,comma quinto quater,D.L.vo n.286 del 1998 con la stessa
incompatibile,i1 che determina la sostanziale “abolitio” del delitto di violazione
2

Pertanto il ricorrente,dopo aver rilevato la incompatibilità della disciplina di cui alle

dell’ordine di allontanamento volontario dal territorio dello Stato,rilevabile dal
giudice di legittimità,ai fini dell’annullamento senza rinvio della sentenza di
condanna per non essere il fatto più previsto come reato…Risulta peraltro la sopravvenuta modifica normativa dell’art.13 legge citata in virtù
del DL.23 giugno 2011 n.89,convertito ,con modificazioni,nella legge 2 agosto
Pertanto va pronunziato-in accoglimento del ricorso del PG-l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata,in riferimento alla fattispecie di cui all’art.13 comma
13 D.L.vo n.286/98,perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale competente per l’ulteriore corso,in
riferimento alle residue imputazioni.

PQM
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto di cui all’art. 13 co.13
D.L. 286/98 non è più previsto dalla legge come reatoDispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Orvieto per l’ulteriore corso in
ordine agli altri reati contestati.
Roma,deciso il 13 novembre 2012.
Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

2011,n.129.

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