Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7575 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7575 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SARNO SALVATORE N. IL 28/02/1966
avverso la sentenza n. 3362/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/11/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 13 ottobre 2010 dal Tribunale di Lucca, appellata da DI SARNO Salvatore, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso 1’8
aprile 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata rinnovazione del dibattimento e sulla qualificazione giuridica dei fatti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quantó del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2015.

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