Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7574 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7574 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BAGNERINI PARIS N. IL 09/08/1919
avverso l’ordinanza n. 21/2010 CORTE ASSISE APPELLO di
GENOVA, del 10/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
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Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise di Appello di Genova, con ordinanza in data 10-5-2011, ha dichiarato
inammissibile la richiesta, avanzata da Paris BAGNERINI, di revisione della sentenza della
Corte di Assise di Appello di Firenze del 21-12-1968.
2. Ricorre Bagnerini avverso tale ordinanza deducendo, con un primo motivo, violazione di
norme processuali stabilite a pena di nullità per essersi l’udienza tenuta in forma pubblica,
anziché camerale e violazione delle norme sulla competenza funzionale, attribuita alla corte di
nullità assoluta dell’atto non ricorrendo le deroghe previste dall’art. 21, comma 3, e dall’art.
23, comma 2, cod. proc. pen..
Con un secondo motivo si deduceva vizio di motivazione per non essersi tenuto conto che la
richiesta di revisione si basava su prove esistenti ma mai valutate.
5. Con requisitoria scritta il PG presso questa corte, dr. L. Riello, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti alla corte di appello competente
ritenendo fondata la questione di competenza funzionale ai sensi dell’art. 633, comma 1, cod.
proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 1, legge 405/1998.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato il primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.
2. In tema di revisione l’art. 633, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma
1, della L. 23/11/1998 n. 405, ha attribuito alla Corte di Appello, individuata secondo i criteri di
cui all’art. 11 cod. proc. pen., come riformulato dall’art. 1 della L. 2/12/1998 n. 420, anche con
riferimento ai fatti pregressi alle citate disposizioni di riforma (sez. 1^, 17/1/2000 n. 7233 ed
altre), la cognizione in ordine all’istanza di revisione presentata ai sensi dell’art. 629 e seguenti
cod. proc. pen. e tale competenza ha natura funzionale, con conseguente nullità assoluta del
provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui essa è attribuita (Cass.
2417/2002).
3. Poiché nella specie il provvedimento di inammissibilità della richiesta di revisione proposta
dal Bagnerini risulta emesso, in violazione di criterio di attribuzione della competenza di cui
sopra, dalla Corte di Assise di Appello di Genova, lo stesso deve essere annullato con
trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova, competente funzionalmente ai sensi
delle norme richiamate, per il corso ulteriore.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello
di Genova per l’ulteriore corso.
Roma, 13.11.2012

appello, mentre l’ordinanza era stata emessa dalla corte di assise di appello con conseguente

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