Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7573 del 06/02/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7573 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PROVA JEAN PIERRE N. IL 08/04/1968
avverso l’ordinanza n. 3767/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 06/02/2014
Senza fondamento La Prova Jean Pierre, già condannato con sentenza del Gup del tribunale di
Torino in data 3-5-2012, ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza datata 5/6.8.2013 della corte di
appello della stessa città che dichiarava inammissibile il di lui appello per tardività.
Invero risulta dagli atti che, determinato il termine di deposito della sentenza entro il quindicesimo
giorno dalla lettura del dispositivo, l’atto di impugnazione avrebbe dovuto depositarsi entro il
trentesimo giorno decorrente dal 18.5.2013. Risulta per tabulas che l’atto di appello è stato
trasmesso solo in data 20.6.2013 con raccomandata alla cancelleria del tribunale,dove pervenne il
giorno successivo, l’ una e l’altra data fuori termine. Peraltro dal verbale di udienza il prevenuto
risulta essere stato assente per rinuncia e non allega al ricorso, in violazione del principio della sua
autosufficienza, alcun documento a comprova della sua asserita contumacia.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille , così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di mille euro alla cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 6.2.2014
Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso e la memoria depositata il 28.1.2014;
Lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Gian Luigi Pratola, per l’inammissibilità del
ricorso
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;