Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7572 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7572 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MARTIN JOSEF FRIK n. il 16.4.1951
avverso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Catanzaro
del 25.6.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
ANTONIO PRESTIPINO
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha
concluso per il rigetto del ricorso; sentiti i difensori, avv.ti Giancarlo Pittelli e Alfredo
Gaito, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 07/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. ha proposto ricorso per cassazione Martin Josef Frick, avverso l’ordinanza del Tribunale della
Libertà di Catanzaro in data 25 giugno 2013, con la quale è stato accolto l’ appello del PM,
avverso il provvedimento del gip dello stesso tribunale che sull’istanza dell’interessato aveva
disposto la revoca del sequestro preventivo eseguito nei confronti del Martin e di altri soggetti
relativamente alle quote societarie e all’intero complesso aziendale delle società Venti Capo
Rizzuto s.r.I., Purenas.r.I., Veda s.n.c. di Ventura Fabiola e C. , tutte in vario modo coinvolte
nel progetto per realizzazione del Parco Eolico denominato Wind Farm ICR, nonché dei
rapporti bancari e postali in essere sul territorio nazionale intestati ad Arena Pasquale cl. 53 e
comunque allo stesso riconducibili o nella sua disponibilità, nell’ambito del procedimento
penale r.g.n.r. 2650/08 della Procura della Repubblica di Catanzaro DDA , a carico del predetto
Arena Pasquale per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p., 12 quinquies di. n. 306/1992, 7 di.
n. 152/91, art. 3 lett. a) e 4 I. 146/2006; 110, 117, 81 cpv., art. 479 in relazione all’art. 476,
323 c.p. e 7 d.l. n. 152/91.
2. Si legge nel provvedimento impugnato che la difesa del Martin aveva sottolineato a
sostegno della richiesta di revoca del sequestro, che erano state nel frattempo accolte le
istanze di riesame proposte contro il provvedimento cautelare da Maiolo Fabiola, Ventura
Fabiola Valeria e Megna Pasquale; che la consulenza tecnica di parte redatta dal prof.Andrea
Perini avrebbe dimostrato l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria circa l’affluenza al capitale
delle società interessate di risorse finanziarie “riciclate” attraverso la fittizia interposizione di
schermi societari rispetto alla reale identità dei soggetti interessati dall’investimento nel
settore delle energie alternative; che altra consulenza di parte avrebbe dimostrato la regolarità
delle procedure amministrative seguite per il rilascio dell’autorizzazione regionale
all’esecuzione del progetto II Gip aveva condiviso le valutazioni della difesa sull’insussistenza,
nella specie, degli elementi indiziari relativi al dolo specifico richiesto dall’art. 12 quinquies L.
356/1992, e alle presunte ingerenze di Arena Pasquale nelle sequenze amministrative relative
all’approvazione del progetto.
3. I giudici territoriali rilevano anzitutto il limitato ambito devolutivo dell’appello cautelare del
Pm incentrato esclusivamente sul reato di intestazione fittizia, e non anche sulle altre ipotesi
delittuose formulate dall’accusa; premettono, quindi, in merito al fumus dello stesso reato, che
la Corte di Cassazione, con sentenza nr. 23335 del 22.3.2013, aveva annullato l’ordinanza
dello stesso Tribunale della Libertà di Catanzaro con cui era stata accolta l’istanza di riesame
di Arena Pasquale; rinviando alle motivazioni della sentenza di legittimità per quanto potesse
occorrere ai fini della completezza delle motivazioni della propria decisione. I giudici territoriali
si soffermano quindi sulle regole di giudizio applicabili in sede di riesame di provvedimenti di
cautela reale e analizzano i tratti distintivi del reato di intestazione fittizia (pagg. 7 e ss.) e
analizza quindi (pag. 13 e ss.), le indicazioni dell’interessamento di Arena Pasquale al progetto
del parco Eolico a partire dalla richiesta di autorizzazione presentata presso l’UTC del Comune
di Isola Capo Rizzuto dal legale rappresentante della SEAS s.r.I., richiesta accolta con delibera
comunale nr. 247 del 18.11.2005. In questa prima fase, ricordano i giudici territoriali, aveva
operato come mandatario della SEAS il coindagato Arena Nicola cl 64, per quanto del tutto
privo di specifiche competenze tecnico professionali ed era quindi subentrata alla SEAS la
società “Venti Capo Rizzuto” , alla stregua di una successione che aveva incontrato il dissenso
del Commissario prefettizio pro tempore. Il progetto era stato poi coltivato attraverso
complesse intese e alleanze societarie della “Venti” dapprima con la HSH Nordbank, con la
quale la prima aveva stipulato un contratto di finanziamento articolato su tre linee di credito
per oltre 190.000.000 di euro; quindi con la “Ventuno Design GmbH”, incaricata della
realizzazione del Parco come “generai contractor” e che aveva a sua volta commissionato la
fornitura e l’installazione dei generatori alla società tedesca “EnerconGmbH”. Quest’ultima
società, attraverso la collegata italiana ENERCO ITALIA aveva quindi ceduto gli impianti alla
“Ventuno Italia” interamente controllata dalla “Ventuno Design GmbH”, che infine li aveva a
sua volta ceduti alla “Venti Capo Rizzuto”. Durante il suo intervento nella vicenda la Enercon
Italia si era avvalsa di altre imprese riunite in un’ATI composta, in particolare, dalla SIF Spa di
Casoria e dalla Mazzei Salvatore srl di Crotone; i lavori di sistemazione della viabilità e dei
cavidotti erano stati eseguiti dalla VEDA snc di Ventura Fabiola & C.
3.1. In questo articolato intreccio di vicende societarie si colloca, nella ricostruzione del
Tribunale, il ruolo degli Arena e il coinvolgimento del ricorrente in una trama di rapporti

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Le motivazioni del provvedimento impugnato, ampiamente richiamate in premessa, si
rivelano particolarmente approfondite su tutti gli aspetti giuridico normativi implicati nella
vicenda, e sui concreti presupposti del sequestro preventivo, soprattutto se confrontate con lo
standard argomentativo “minimo” dei provvedimenti del Tribunale della Libertà in materia di
misure cautelari reali, in rapporto al limitato ambito devolutivo della corrispondente richiesta
di riesame (ai sensi dell’art. 325 c.p.p., infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di
legge, in tale nozione dovendosi comprendere, quanto ai vizi della motivazione, solo quelli
così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o
del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e
quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice; cfr. Cass. Sez.
2, n. 3103 del 18/12/2007, Ivanov; Cass. S.U.,29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio).
2. Tutt’altro che illogicamente il tribunale ha tratto l’indicazione del fumus commissi delicti e
del ruolo di prestanome del ricorrente sulla base di plurime circostanze obiettivamente
indicative del diretto e personale interessamento del clan Arena nelle fasi di progettazione, di
rilascio dei prodromíci atti autorizzativi da parte delle pubbliche amministrazioni e della
successiva realizzazione del parco eolico WIND FARM ICR di Isola Capo Rizzuto; dei rapporti
intrattenuti da Arena Pasquale cl 53 con tutti i soggetti titolari di cariche all’interno del gruppo
societario coinvolto nonostante l’assenza di titoli formali che potessero giustificare il suo
interessamento confermato dal contenuto inequivocabile di alcune intercettazioni, dalle quali si
evince che l’Arena Pasquale si intestava il ruolo di deus ex machina delle operazioni
concernenti la realizzazione del Parco eolico e si vantava di essere il vertice dell’affare,
unitamente al cugino Arena Nicola; e, infine della riconducibilità alli Arena del controllo di
molte società coinvolte nel progetto, il tutto in un contesto in cui si desumono anche contatti
diretti tra il ricorrente ed esponenti della famiglia Arena, e la consapevolezza, da pare del

personali di cui il contenuto delle intercettazioni telefoniche illustrerebbe
i connotati
fortemente sospetti. La sequenza delle conversazioni ritenute di interesse è dettagliatamente
esposta alle pagg. 16 e ss. del provvedimento, a partire dalle interlocuzioni di Arena Pasquale
con il responsabile del settore urbanistico dell’ufficio tecnico del Comune di Isola di Capo
Rizzuto e con l’omonimo cugino, in cui compare il riferimento al ricorrente come incaricato di
un'”incombenza”; per dipanarsi in successive conversazioni dalle quali risulta che Arena
Pasquale veniva informato di riunioni del ricorrente con tecnici coinvolti nella realizzazione del
progetto eolico, o manifestava particolare interesse agli aspetti organizzativi del progetto e agli
assetti societari che avrebbero dovuto presiedere alla sua realizzazione (vedi, soprattutto, la
conversazione progr. 2199 del 9.3.2009 ricordata a pag. 19). Ma non mancano, secondo i
giudici territoriali, indicazioni di contatti diretti tra il ricorrente e gli Arena o in occasioni di
incontri personali o per mezzo del telefono (pag. 20).
4. Ha proposto ricorso per cassazione Martin Josef Frick, per mezzo dei propri difensori,
deducendo il vizio di violazione degli artt. 12 quinquies L. 356/1992 e 7 DI 192/1991, e degli
artt. 321 e 322 bis c.p.p. sotto vari profili.
4.1.Con riguardo alla norma penale di riferimento, il Tribunale avrebbe finito con il ricondurre
indiscriminatamente a fatti di interposizione fittizia ogni condotta di intestazione fiduciaria di
beni, senza osservare il principio della necessaria effettività del fine di elusione delle misure di
prevenzione patrimoniale;; avrebbe trascurato l’assenza di ogni prova circa l’ingerenza
dell’anziano Arena Nicola cl 3u7 nella soc. Venti Capo Rizzuto s.r.I.; non avrebbe in alcun modo
approfondito la tematica dell’intraneità alla cosca Arena dei due omonimi cugini; peraltro
recisamente esclusa da altro pronunciamento del tribunale della Libertà, di cui in ricorso sono
ampiamente trascritte le motivazioni.
4.2.Relativamente ai presupposti del sequestro preventivo, i giudici territoriali avrebbero
ignorato la particolare distribuzione delle quote di partecipazione della Venti Capo Rizzuto
s.r.I., che registrava un’ingerenza assolutamente minoritaria dei soci calabresi; avrebbero
infine, secondo un argomento fortemente sottolineato in ricorso, trascurato le indicazioni sul
trasparente approvvigionamento dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione del parco
eolico, secondo la ricostruzione operata dal consulente di parte prof. Perini.

ricorrente, dell’ingerenza nell’affare di soggetti che non rivestivano alcun titolo per interloquire
nelle vicende della realizzazione del Parco Eolico.
2.1. La stessa difesa non può ignorare tali ingerenze, apparentemente prive di ogni
giustificazione, quando accenna alla tipologia dei contratti “fiduciari” (pag. 6 del ricorso), per
segnalarne l’astratta “dignità” giuridica e per censurare la presunta, indiscriminata
trasposizione, da parte del Tribunale, di tale figura contrattuale, nell’area di applicazione
dell’art. 12 quinquie L. 356/1992.
3. Quanto ad un altro degli argomenti centrali in ricorso, relativo alla trasparente provenienza
dei capitali impiegati nell’operazione, esso appare tutt’altro che decisivo. La rassicurante
tracciabilità dei finanziamenti del progetto rileverebbe infatti pressoché esclusivamente ai fini
della valutazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 648 bis c.p., che era però rimasta esclusa
già dall’ambito devolutivo dell’appello cautelare del PM; non si comprende, invece, perché il
ricorso ai circuiti creditizi
escluderebbe il reato di intestazione fittizia delle varie quote
societarie, che hanno peraltro un valore distinto e autonomo, anche in riferimento ai necessari
investimenti iniziali per la costituzione delle varie società. Ma va ricordata anche la natura di
reato di pericolo del delitto di intestazione fittizia, alla luce del fondamentale arresto di
legittimità costituito dalla sentenza n. 39992 pronunciata dalla sez. V di questa Corte il 25.929.10.2007, secondo cui l’ art. 12 quinquies, comma 1, punisce una condotta qualificata
negativamente e non neutra, qual è quella dell’intestare fittiziamente beni a terzi” in un
momento nel quale, per l’esistenza di indagini per reati particolarmente gravi e
dettagliatamente individuabili quali presupposti per l’applicazione di misure di prevenzione
personale, “il legislatore – scrive la Corte- vieta che siano posti in essere atti di disposizione
Si può
patrimoniale volti proprio a vanificare gli effetti eventuali di quelle procedure
essere sottoposti a processo per reati di mafia o anche solo alle relative indagini; si può essere
addirittura assolti in seguito da tali reati; ci si può trovare sottoposti a procedimento per
l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale o in una situazione che lo lasci soltanto
prevedere: quel che il legislatore intende sanzionare non è una condotta in sé lecita ma
qualificata negativamente da tale transeunte situazione soggettiva; viceversa intende
sanzionare il comportamento oggettivamente e soggettivamente fraudolento di chi, versando
in una posizione nella quale si profila concretamente l’applicazione a suo carico di misura di
prevenzione patrimoniale, tenti di prevenire tali potenziali effetti pregiudizievoli espungendo
fittiziamente dal proprio patrimonio i beni stessi. Non si ravvisa nemmeno un deficit di
tassatività della norma perché essa punisce una condotta ben definita che è quella
dell’interposizione fittizia o trasferimento fraudolento di beni, assistiti dal dolo specifico, il quale
consiste nella consapevolezza e volontà, da dimostrare a carico di tutti i soggetti chiamati a
rispondere del trasferimento fraudolento, che tale condotta sia volta ad eludere gli effetti della
E tutto ciò
procedura per l’applicazione di misura di prevenzione patrimoniale
prescindendo dalla pendenza del procedimento di prevenzione, essendo sufficiente in capo al
soggetto agente la possibilità di prevederne il prossimo inizio”.
3.1. Non c’è dubbio che il coinvolgimento nei fatti di un soggetto come Arena Nicola cl 37,
all’epoca addirittura detenuto per reati di mafia comportasse il concreto pericolo dell’avvio di
indagini patrimoniali sul suo conto; ma il tribunale sottolinea anche gli inquietanti profili
personali di Arena Pasquale cl 53, titolare di precedenti di polizia per i reati di associazione
mafiosa e altro.
4. Non migliore considerazione meritano le deduzioni difensive relative alla composizione del
capitale sociale di questa o quella compagine societaria, riguardo alla quale si può comunque
rilevare che il
protagonismo degli Arena nell’affare del Parco Eolico appare del tutto
esorbitante, nelle congrue valutazioni del Tribunale, rispetto all’apparente distribuzione delle
quote societarie, e non può quindi ritenersi limitato dal riferimento alla partecipazione di quello
che la difesa chiama il “gruppo calabrese”.
5.Per il resto, è abbastanza evidente l’accentuata connotazione di merito delle deduzioni
difensive nella parte in cui indugiano ad es., sulla implausibilità del coinvolgimento nell’affare
di Arena Nicola c1.1937, che comunque il Tribunale indica in termini di indiscutibile concretezza
con riferimento alla conversazione nr. 24832 del 12.5.2010 (pag. 22), durante la quale Arena
Nicola cl 64 e Arena Pasquale cl. 53 discutono delle iniziative dello zio per la ricerca di un
venditore per il parco; dovendosi ulteriormente rilevare al riguardo, che è del tutto soggettiva
l’affermazione difensiva secondo cui il fastidio rivelato dagli interlocutori sarebbe incompatibile
con l’ipotesi del coinvolgimento dell’anziano patriarca (il tribunale risponde che in realtà i due

dialoganti temevano che un eccessivo attivismo del congiunto potesse rivelare l’interesse di
ambienti criminali nella realizzazione del progetto; le due tesi contrapposte non meritano però
alcun approfondimento, nell’ottica limitata del sindacato di legittimità su provvedimenti di
cautela reale). Un’accentuata connotazione di merito, in termini peraltro alquanto singolari, per
il loro carattere “delegato”, è ravvisabile anche nella pretesa difensiva di sostituire, per dir
così, il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato con quello di altro
pronunciamento del Tribunale della Libertà, non si sa oltretutto se approdato al traguardo del
giudicato cautelare.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato, con le
conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il c rso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così dec o i Roma, nella camera di consiglio, il 7.1.2014.

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