Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7570 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7570 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WU PEILEI N. IL 14/12/1984
avverso l’ordinanza n. 773/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
yre/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei

provvedimenti cautelari reali, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha
confermato il decreto con il quale in data 7 marzo 2013 il P.M.
territoriale aveva convalidato il sequestro probatorio di 2834 unità di
merci recanti marchi contraffatti, in relazione ai reati di cui ai capi 474 e

2. Contro tale provvedimento, l’indagato ha proposto (personalmente,
ed asseritamente con l’aiuto di un interprete) ricorso per cassazione,
deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,
disp. att. c.p.p.:
I – violazione degli artt. 125, comma 3 – 240, comma 2 – 253,
comma 1 – 324, comma 7 c.p.p.
Ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, con ogni conseguenza di legge.

3.

All’odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da
dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza.

1. Il ricorrente lamenta l’assoluta mancanza di motivazione in ordine
alle finalità probatorie perseguite attraverso l’impugnato sequestro,
precisando che detta motivazione è, per costante giurisprudenza, dovuta
anche quando il sequestro abbia ad oggetto il corpo del reato.

2.

Il Tribunale del riesame ha, peraltro, osservato che, secondo

quanto argomentato dal P.M. a fondamento dell’impugnato sequestro, la
merce sequestrata costituisce corpo del reato, ed il sequestro si rendeva

648 c.p.

necessario onde accertare

«le modalità della contraffazione del

materiale in sequestro e la con fondibilità rispetto ai prodotti originali>>.
Detta motivazione evidenzia adeguatamente le ragioni
dell’imposizione del vincolo reale, a fini probatori, sulla merce (che si
assume contraffatta) tratta in sequestro dalla P.G.

3. D’altro canto, questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di

legge>> – per la quale soltanto può essere proposto ricorso per
cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, non anche l’illogicità manifesta, la quale può
denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e
autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. E), c.p.p. (così Sez.
un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc.
Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V,
sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129,
per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per
cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1,
c.p.p. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o
per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico
della stessa).

3.1. E, nel caso di specie, non può dirsi che il provvedimento
impugnato difetti del tutto di motivazione.

4. Il ricorrente ha, pertanto, riproposto pedissequamente censure già
sottoposte al Tribunale del riesame e da questo già rigettate con
motivazione senz’altro congrua e non inficiata da violazioni di legge.

5. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi
che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità

2

riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di

per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto
dell’entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla

Così deciso in Roma, udienza camerale 14 novembre 2013

Il Consi liere estensore

Il Presidente

Cassa delle ammende.

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