Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7570 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7570 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marfè Ciro, nato a Napoli il 29/03/1991

avverso la ordinanza del 10/09/2015 del GIP presso il Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 04/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Ciro Marfè ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del GIP di Napoli del
10 settembre 2015, che aveva convalidato – su conforme richiesta del P.M. – il
provvedimento emesso il 7 settembre 2015 dal Questore di Napoli.

2. Con l’impugnazione, articolata in due motivi, il ricorrente assume la
violazione di legge del provvedimento impugnato, giacché, per un verso, il Gip
avrebbe provveduto alla convalida, senza concedergli il termine di 48 ore per

controdedurre e, per altro verso, lo stesso giudice avrebbe omesso di motivare il
provvedimento di convalida del DASPO nei confronti dello stesso Marfè, in
rapporto alla formulazione di un giudizio prognostico sulla pericolosità del
prevenuto, all’insufficienza dell’adozione della sola misura del divieto di accesso
negli stadi e l’obbligo di firma ed all’idoneità dell’obbligo prescritto.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha sollecitato
l’accoglimento del ricorso, sostenendo che, in assenza di un orario di emissione o
di deposito del provvedimento del giudice, non potrebbe escludersi che la
convalida sia intervenuta prima del termine minimo di quarantotto ore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Va ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002,
ha affermato che la misura di prevenzione di cui alla L. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 6, comma 2, e succ.modif., rientra tra le forme di restrizione della
libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 13
Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell’A.G. e nei soli casi
e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di
pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto (comma 3).
Con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte
Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui alla citata legge, art.
6, comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento
restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria
all’autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell’art. 13 Cost., comma 3,
ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè

2

4

la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia
“una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale
giudizio”.
Con riguardo a quest’ultimo diritto, la Consulta ha ribadito che il soggetto
destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando
memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l’adozione
della misura e che è stata trasmessa dal Questore (“Diversamente la possibilità
di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza

contraddicono solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristrettisarebbe sostanzialmente elusa”).
Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario,
invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo
termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni. E poiché
il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per
richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi
che anche l’interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla
notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa.
Aderendo a tale lettura costituzionalmente orientata della L. n. 401 del 1989,
art. 6, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima
per l’esercizio del diritto di difesa: “le memorie e le deduzioni depositate entro
tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore sono sempre
tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza
(motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della
scadenza di tale termine; ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non
faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di 48 ore,
l’ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge” [cfr. Sez. 3,
sentenza n. 20776 del 15/04/2010 (dep. 03/06/2010) Rv. 247182].
Poiché la notifica del provvedimento del Questore è avvenuta 1’8 settembre
2015 alle ore 14,55 e la relativa convalida è stata depositata il 10 settembre
2015, ad ora imprecisata, non v’è certezza in ordine al rispetto del termine di
quarantotto ore e l’ordinanza va annullata.
Il secondo motivo resta assorbito, ancorché non precluso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Napoli in data 7 settembre 2015, limitatamente
all’obbligo di presentazione.

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degli atti e la possibilità di interloquire – già sensibilmente ridotta per un

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Napoli.

Così deciso il 04/02/2016

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