Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 757 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 757 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLA GENNARO N. IL 12/04/1961
avverso l’ordinanza n. 1573/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 20/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
letteAsentite le conclusioni del PG Dott. lt-to-5,4.
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Uditi difensor Avv.;

n9U1-1.-e— –

Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto

Ricordava il Tribunale che il Coppola non solo era detenuto per reato di associazione mafiosa
(con condotta fino al 2003), di per sé ostativo al beneficio, ma era stato da ultimo condannato
dal Tribunale di Napoli (con sentenza 28/10/10) per ulteriore partecipazione associativa (clan
Longobardi-Beneduce), commessa nel 2005 con condotta perdurante. Da escludere, pertanto,
nel periodo considerato una effettiva partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione.
Ricorreva per cassazione il Coppola con atto a sua firma, deducendo violazione di legge (art.
54 op): l’ordinanza impugnata fondava su un presupposto di fatto errato e cioè che il reato
associativo in esecuzione e quello sub iudice fossero con condotta perdurante, laddove il primo
era contestato fino al 13/5/03 ed il secondo sino al dicembre 2006; ne conseguiva doverosa la
valutazione nel merito dei periodi successivi a quell’ultimo anno. Chiedeva l’annullamento della
ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., osservato che il provvedimento di rigetto si basava
anche sulle comunicazioni e informative della DDA e della Questura di Napoli, che indicavano il
Coppola come inserito in termini di attualità nel gruppo camorristico dei Longobardi-Beneduce,
chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
E’ vero quanto puntualizzato dal ricorrente e cioè che la seconda contestazione associativa
(quella sub iudice) riguarda una partecipazione camorristica, in Quarto e Pozzuoli, che decorre
(giusta la sentenza di primo grado del 28/10/10) almeno dall’inizio del 2005 e fino al 31/12/06
(laddove la condotta perdurante era contestata in sede di convalida di fermo), ma è anche
corretto – e fondamentale ai fini della presente decisione – il rilievo del PG concludente., per cui
la condotta va valutata anche alla luce delle informative della polizia e dell’autorità giudiziaria e
nella specie tali negative informazioni (in termini di attualità: del 7/4/10 quelle della Questura
di Napoli e del 16/2/11 quelle della DDA della Procura della Repubblica di Napoli) neppure sono
contestate dall’interessato.
Ne deriva che la partecipazione del Coppola all’opera di rieducazione (che legittima e giustifica
la liberazione anticipata) non può ritenersi effettiva ma solo apparente e strumentale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 22/10/13

Con ordinanza 20/12/11 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da
Coppola Gennaro avverso il provvedimento 27-28/1/11 del Magistrato di Sorveglianza di Santa
Maria Capua Vetere che rigettava la sua istanza di liberazione anticipata in relazione al periodo
espiato tra il 13/5/03 e il 15/12/10. Il reclamo riguardava i semestri dall’1/8/06 all’1/2/11.

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