Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7567 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7567 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASSIMINO ORAZIO N. IL 26/12/1954
avverso l’ordinanza n. 67/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
02/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
›tfe/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 14/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame dei
provvedimenti cautelari reali, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha
confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del
locale Tribunale in data 4 marzo 2013.
I beni erano stati sequestrati ad ORAZIO MASSIMINO in quanto

2. Contro tale provvedimento, ORAZIO MASSIMINO (con l’ausilio di
un avvocato iscritto all’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p., in riferimento all’erronea
applicazione dell’art. 12-sexies I. n. 356 del 1992;
H – art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., in riferimento alla
contraddittorietà e manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata, per
come risulta dallo stesso provvedimento contestato e dai documenti
indicati nel presente mezzo d’impugnazione.
Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con
o senza rinvio.

3.

All’odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da
dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi
non consentiti o comunque generici e manifestamente infondati.

1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle
misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» – per la
quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma

indagato in ordine a plurime usure.

dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non
anche l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di
cui all’art. 606, lett. E), c.p.p. (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28
gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.;

Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle
misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a
norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per
mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione
apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).

2. Può, pertanto, immediatamente rilevarsi che il secondo motivo non
è consentito, poiché il ricorso per cassazione per violazione di legge, a
norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p. può essere proposto solo per
mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione
apparente, ma non per mero vizio di contraddittorietà od illogicità della
stessa.

3. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 12-sexies I. n. 356 del
1992 sotto plurimi profili.

3.1. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della propria
capacità economica di provenienza anche lecita, documentata in atti, del
tutto compatibile con gli acquisti dei beni tratti in sequestro.
Sarebbero illegittimi:

il sequestro del villino sito in ACI S.ANTONIO – Contrada Lavinaio,
via S. GIUSEPPE, che sorge su di un terreno acquistato nel 1998,
e fu realizzato nel 2003, mediante costruzione in proprio, in
economia;
il sequestro della villa sita in via Tropea, acquistata con denaro
proveniente da altra compravendita immobiliare;

2

conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010,

-

il sequestro dei rapporti bancari, poiché i relativi importi
sarebbero del tutto compatibili con i redditi leciti, tenuto anche
conto di vincite alle slot machines di importo pari ad euro 9.851,9
incamerate nel corso dell’anno 2012.

Lamenta, infine, che non si sia tenuto conto della capacità reddituale
della moglie CATERINA LIZZIO, la quale nel 2009 avrebbe venduto un
veicolo, ed avrebbe inoltre costantemente percepito redditi dal lavoro,

compatibile con la somma impiegata nell’acquisto del veicolo FIAT
DOBLO’ tg. DV126TG, e con la disponibilità delle somme rinvenute in
deposito su c.c. postali e bancari e nei libretti di risparmio tratti in
sequestro.

3.2.1. Il ricorrente ripropone in parte censure già sottoposte al
Tribunale del riesame e da questo già rigettate con motivazione
senz’altro congrua e non inficiata da violazioni di legge (f. 6 ss.),
valorizzando, al fine di argomentare la ritenuta sperequazione tra le
entrate dichiarate ed i beni progressivamente accumulati dalla
ricorrente, i seguenti elementi:

in generale, relativamente ai periodi di imposta intercorrenti
tra il 2000 ed il 2011, il nucleo familiare di ORAZIO
MASSIMINO ha dichiarato redditi lordi pari in media a circa
1683 euro al mese, dai quali vanno naturalmente detratte le
somme necessarie per il sostentamento della famiglia ed il
pagamento dei tributi). Pur tenendo conto dell’introito
derivante dalla vendita immobiliare invocata dalla ricorrente,
nel medesimo arco temporale risultano spesi per acquisti
immobiliari e di veicoli circa 477.000 euro, il che evidenzia
«una capacità economica che risulta sproporzionata rispetto
ai modesti redditi dichiarati, che ha determinato nel tempo un
accrescimento costante del patrimonio costituito da immobili,
da beni mobili registrati e da disponibilità bancarie e
finanziarie», che non viene meno neanche considerando i
canoni di locazione percepiti,

«sufficienti appena a

ridimensionare la descritta sproporzione»,

3

e che risulta

ed avrebbe in tal modo documentato una capacità reddituale del tutto

inidonea anche a giustificare l’acquisto della villa sita in via
Tropea;

il villino sito in ACI S.ANTONIO – Contrada Lavinaio, via S.
GIUSEPPE risulta essere stato costruito nel 2009 con un impegno
di spesa pari a circa 102.000 euro (una conferma della bontà di
tale assunto è stata desunta da un appunto sequestrato ad
ORAZIO MASSIMINO, che aveva annotato il compimento di spese

da quanto sostenuto dalla difesa; peraltro, in Tribunale del
riesame, conformandosi correttamente all’orientamento di questa
Corte Suprema, a parere della quale in tema di sequestro
preventivo ai sensi dell’art. 12-

sexies d.l. n. 306 del 1992,

convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima
acquisizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un
ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i
beni non siano ictu ()cui/ estranei al reato perché acquistati in un
periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua
commissione (Sez. IV, sentenza n. 35707 del 7 maggio 2013,
CED Cass. n. 256882; sez. I, sentenza n. 2634 dell’Il dicembre
2012, dep. 17 gennaio 2013, CED Cass. n. 254250), ha osservato
che ,«anche a voler accedere alla tesi difensiva del parziale
completamento dell’immobile alla fine del 2004, la collocazione
temporale dei reati attribuiti al ricorrente non è tale da escludere
qualunque interrelazione tra di esso e l’attività delittuosa
contestata»;

quanto al sequestro di rapporti bancari, la presunta vincita alle
slot machines

incamerata nel corso dell’anno 2012 è stata

motivatamente ritenuta del tutto priva di rilievo («non essendo
stato valutato il relativo reddito con riguardo al relativo anno
d’imposta né peraltro le verosimili perdite che lo stesso del tutto
ragionevolmente avrà riportato>>»,

nonché

dell’assenza di acquisti in quel periodo»);

«in ragione
i riscatti delle

assicurazioni percepiti da ORAZIO MASSIMINO, indicati dalla
difesa come voci reddituali positive,

«non possono essere

valutati solo nella consistenza positiva finale in quanto negli

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4

edili per il complessivo importo di euro 280.000), diversamente

hanno certamente comportato esborsi periodici, dei quali la difesa
non ha fornito alcuna documentazione, che certamente hanno
determinato ulteriori diminuzioni delle capacità reddituali per gli
anni precedenti al riscatto»
quanto alla riconducibilità del veicolo FIAT DOBLO’ alla diretta
disponibilità di ORAZIO MASSIMINO, sono state valorizzate in
generale la dichiarazioni di SALVATORE STRANO (che ha riferito

anche per veicoli in apparenza intestati ai suoi familiari), la
documentazione tratta in sequestro presso l’indagato (dalla quale
emerge che il MASSIMINO provvedeva a coprire le spese
assicurative dei veicoli intestati alla moglie ed ai figli) ed una
conversazione intercettata, intercorrente tra l’indagato ed un
assicuratore di nome NICOLA, al quale il primo chiedeva di
provvedere ad una nuova stipula dei contratti assicurativi per
tutti i suoi veicoli, motivatamente concludendo che la difesa non
avesse superato l’assunto della riconducibilità di tutti i veicoli
(compreso quello oggetto dell’odierna doglianza) al MASSIMINO.
Inoltre, con specifico riferimento al veicolo FIAT DOBLO’ oggetto
della doglianze difensive, il Tribunale del riesame ha anche
evidenziato che esso risulta acquistato nel 2008 per un valore di
euro 14.000, ed è certamente riconducibile ad ORAZIO
MASSIMINO – anche in difetto di contrarie allegazioni difensive –

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