Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7564 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7564 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
LIPPO LUCA, nato a Torino il 23/11/1971

avverso la ordinanza in data 30/4/2015 del G.I.P. dei Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta da! consigliere Oronzo De Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso;

Data Udienza: 04/02/2016

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di LIPPO LUCA

ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il

G.I.P. del Tribunale di Torino risulta aver convalidato il provvedimento del Questore di Torino
datato 27/4/2015 e notificato il 28/4/2015, ore 11:50, impositivo dell’obbligo per il ricorrente
di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Mirafiori, mezz’ora prima dell’inizio, alla fine
del primo tempo ed al termine di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra della kiventus

La decisione trova causa nella ritenuta gravità della condotta posta in essere dall’odierno
ricorrente in occasione della partita di calcio Torino-Juventus, disputata a Torino il 26/4/2015,
allorchè veniva tratto in arresto per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 11, L. n. 401 del 1989,
perché individuato dal sistema di telecamere mentre lanciava un artificio pirotecnico.
La difesa deduce, con il primo motivo di doglianza, violazione di legge per essere stato
notificato il provvedimento questorile il 28/4/2015, ore 11:50, allorchè il prevenuto si trovava
ristretto in carcere e nell’impossibilità di esercitare il diritto alla difesa costituzionalmente
garantito. Evidenzia

altresì che solo in data 29/4/2015, a seguito dell’udienza di convalida

dell’arresto, al LIPPO venivano concessi gli arresti domiciliari presso l’abitazione e che il P.M. in
pari data, ore 11:00, aveva depositato la richiesta di convalida ed ancora, che il G.I.P. del
Tribunale di Torino aveva provveduto in data 30/4/2015, ore 12:20, a convalidare il
provvedimento del Questore, con conseguente violazione del termine dilatorio di 48 ore che il
nuovo art. 2 bis L. n. 1989 del 401 riconosce all’interessato a pena di nullità dell’ordinanza di
convalida.
Con il secondo motivo, deduce vizio motivazionale atteso che, in sede di convalida del
provvedimento questorile, il G.I.P. avrebbe dovuto verificare la effettiva ricorrenza delle
esigenze di celerità determinate dalla necessità ed urgenza di impedire al prevenuto di
reiterare comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica , stante la laconicità della
impugnata decisione.
Con il terzo motivo, deduce difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione
all’obbligo aggiuntivo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Mirafiori, in occasione
delle partite di calcio della Juventus, anche fuori sede, non essendo indicate le ragioni per le
quali non è stato ritenuto sufficiente il solo divieto di accesso agli stadi, non essendo conclusivo
il riferimento a precedente analogo provvedimento interdittivo, in difetto di prova della sua
violazione.
Con il quarto motivo, deduce difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla
durata della prescrizione, non essendo state indicate le ragioni per le quali è da ritenere
congrue il termine di 5 anni, essendo demandato al giudice della convalida di ridurlo ove non
commisurato alle condizioni che giustificano una tale limitazione della libertà personale
dell’individuo.
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sul territorio nazionale, per il periodo di cinque anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di doglianza, la circostanza che il CUOCO fosse stato tratto in arresto,
ed ancora detenuto, allorchè ricevette la notifica del provvedimento questorile, non significa
che lo stesso versasse in stato di legittimo impedimento, per cui non è pertinente il richiamo

impedito l’esercizio del diritto del prevenuto di svolgere le proprie difese (diritto garantito
dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali) e conseguentemente non sussiste alcuna nullità che
investa anche gli atti del procedimento, ivi compresa la ordinanza di convalida.
Vanno analogamente disattesi il secondo ed il terzo motivo di doglianza, in quanto non ricorre
alcun vizio motivazionale, circa i presupposti della necessità ed urgenza, atteso che la
motivazione sulla necessità di provvedere non richiede formule esplicite ma può anche
desumersi dalla gravità dal fatto e segnatamente dall’inaffidabilità del soggetto desumibile
dalla stessa gravità del fatto ascritto o dalla sua pericolosità, essendo palese in tali casi
l’esigenza di garantire con la prescrizione della presentazione in un ufficio di polizia
l’osservanza del divieto di accedere agli stati, mentre l’omessa motivazione sull’urgenza
determina l’invalidità del provvedimento questorile ed impedisce quindi la sua convalida nei
soli casi in cui esso ha avuto efficacia prima dell’intervento del magistrato (Sez. 7, n. 39049
del 26710/2006, Licciardello, Sez. 3, n. 33532 del 5/52009, Rv. 244779).
La motivazione sul presupposto della necessità è desumibile, dal contesto della impugnata
ordinanza, dalla gravità della condotta tenuta dal LIPPO e conseguente dalla sua inaffidabilità e
pericolosità.
Sul punto, nell’ordinanza di convalida del provvedimento questorile, il G.I.P. del Tribunale di
Torino non ha fatto riferimento soltanto all’episodio, di indubbia gravità, atteso l’utilizzo di
artifizio pirotecnico (fumogeno), ma anche alla circostanza che il LIPPO era stato destinatario
in passato di analogo provvedimento interdittivo che all’evidenza non si era dimostrato misura
deterrente sufficiente ad evitare condotte pericolose.
La motivazione dell’ordinanza, ancorchè sintentica, dimostra che il giudicante ha effettuato una
complessiva valutazione della vicenda, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo (” … elevato
grado di pericolosità … quale si evince dalle modalità di perpetrazione del fatto … “), ed ha
concluso per l’attualità della necessità d’imposizione dell’obbligo presentazione alla P.S. aggiuntivo rispetto al divieto di accesso agli stadi – in coincidenza con tutte le partite di calcio
della Juventus, al fine di precludere al prevenuto “analoghe iniziative in occasione di altre
manifestazioni sportive” (cfr. anche provvedimento questorile allegato al ricorso).

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alla nullità prevista dall’art. 178, comma primo, lett. c), c. p. p., in quanto non è stato

Da tali emergenze, pertanto, il Giudice ha ricavato la ragionevole conclusione della pericolosità
del soggetto e della conseguente necessità di applicazione, oltre che del divieto di accesso agli
stadi, anche dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia, considerato che per la
gravita del caso, la prima misura è del tutto insufficiente per raggiungere la finalità di
prevenire il ripetersi di episodi di violenza.
Trattasi di un percorso argomentativo logicamente coerente e, come tale, insindacabile in
questa sede.
Il tema oggetto del quarto motivo di doglianza riguarda la mancata specificazione delle ragioni

provvedimento del 27/5/2015, né il G.I.P. nella impugnata ordinanza, indicano il perché sia
stato ritenuto all’uopo congruo il termine di cinque anni quanto all’obbligo per il ricorrente di
presentarsi presso il Commissariato di P.S. “Mirafiori”.
La censura non coglie nel segno atteso che non corrisponde al vero che il Giudice non abbia
effettuato alcuna valutazione sulla durata quinquennale delle prescrizioni, in quanto lo stesso
ha fatto proprie le valutazioni contenute nel provvedimento questorile, e nella richiesta dì
convalida del P.M., non contrastate da validi argomenti difensivi di segno contrario, circa
l’esigenza di garantire la concreta efficacia dei divieto di accesso agli stadi, disposto peraltro
per il periodo di anni otto, stante l’inefficacia del precedente divieto di accesso agli stadi e la
conclamata pericolosità del prevenuto.
Quanto all’estensione dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. anche in
occasione delle partite amichevoli, va rilevato come la normativa in esame, quando fa
riferimento a manifestazioni sportive “specificatamente indicate” non intenda richiedere che
esse siano individuate nominatim, ma che siano conoscibili dal destinatario in base ad elementi
inseriti nel provvedimento o usando la normale diligenza.
Il requisito della determinabilità delle manifestazioni va valutato in concreto e non
aprioristicamente in astratto (Sez. 3, n. 9793 del 29/11/2006, dep. 1’8/3/2007, Rv.
2358212007) e di conseguenza il controllo sulla esigibilità dell’obbligo, richiesto dalle sentenze
della Corte Costituzionale n. 136/1998 e n. 512/2002, si traduce nel controllo sulla
conoscibilità dello svolgimento delle manifestazioni sportive amichevoli.
Esse, di norma, sono preventivamente ed adeguatamente pubblicizzate e, pertanto, conosciute
o conoscibili dallo interessato che ha l’onere di attivarsi in tale senso; pertanto, l’obbligo
strumentale in oggetto è valido anche con riferimento alle gare amichevoli; nel caso residuale
in cui qualcuna di queste manifestazioni si svolga senza la dovuta pubblicità (sì da essere
ignota alla tifoseria locale), l’obbligo di presentazione non è più esigibile e la relativa violazione
non ha rilevanza penale (Sez. 3, n. 23958 del 4/3/2014, Rv. 25 9614, Sez. 3, n. 47451 del
06/11/2008, Rv. 241772; Sez. 3, Sentenza n. 8435 del 16/02/2011, Rv. 249363).
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
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4k,

della disposta durata della misura di prevenzione, atteso che si assume che né il Questore nei

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.

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