Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7563 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7563 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: DI STASI ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LICARI NATALE SALVATORE, nato a Marsala il 11/1011984

avverso l’ordinanza del 25/02/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Trapani

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Vito D’Ambrosio, che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 04/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1.11 Questore di Trapani con provvedimento in data 23/02/2015, notificato il
23/02/2015, ore 17.55, imponeva a Licari Natale Salvatore le prescrizioni di cui
all’alt 6 della legge n. 401 del 1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto,
richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Trapani, con ordinanza in data 25.02.2015, depositata in pari data
alle ore 15,11, convalidava il provvedimento del Questore, specificando l’obbligo

e quindici minuti dopo la fine di ogni partita della squadra dì calcio “Sport Club
Marsala 1912″.Con provvedimento del 6.3.2015, a seguito di segnalazione della
Questura dì Trapani in merito ad errore materiale contenuto nella ordinanza di
convalida, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, disponeva
comunicarsi al Licari che aveva ‘l’obbligo di presentarsi in Commissariato anche
15 minuti dopo l’inizio di ogni partita come indicato nel provvedimento del
Questore”.
2.Propone ricorso per cassazione Licari Natale Salvatore, a mezzo del
difensore dì fiducia, articolando il seguente motivo: contraddittorietà della
motivazione ed error in procedendo.
Il ricorrente impugna l’ordinanza di convalida del 25.2.2015 notificatagli il
27.2.2015, deducendo che il provvedimento di correzione di errore materiale,
adottato in data 6.3.2015 e notificatogli il 7.3.2015, ha viola il diritto di
difesa, in quanto emesso senza consentire al ricorrente di interloquire.
Deduce, inoltre, che il provvedimento di correzione di errore materiale solo
formalmente si connota quale correzione di errore materiale, in quanto il
provvedimento di convalida non sembra essere frutto di una visione errata della
realtà né il risultato di una svista ortografica o di trascrizione bensì il risultato
dell’esercizio del ruolo di garanzia del Giudice.
Conclude, in via principale, per l’annullamento dell’ordinanza di convalida e
degli atti consequenziali e, in via subordinata, per la conferma dell’ordinanza in
questione nella parte in cui prescrive e limita l’obbligo di presentazione presso il
Commissariato di P.S. di Marsala a due volte anziché tre durante e dopo le partite
di calcio dello Sport Club Marsala 1912.
Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex art. 611 cod. proc.
pen. proprie conclusioni, con le quali rileva l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e va accolto nei limiti appresso precisati.

2

di presentazione presso il Commissariato dì P.S. di Marsala quindici minuti prima

2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con ordinanza
del 25.2015 convalidava il provvedimento del Questore di Trapani, prescrivendo a
Licari Natale Salvatore l’obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S.
di Marsala quindici minuti prima e quindici minuti dopo la fine di ogni partita della
squadra di calcio “Sport Club Marsala 1912”.
Su sollecitazione di personale della Questura di Trapani, con successivo
provvedimento emesso inaudita altera parte in data 6.3.2015, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Trapani integrava il contenuto della ordinanza

anche 15 minuti dopo l’inizio di ogni partita.
3.Tale provvedimento risulta irritual mente assunto.
Il provvedimento datato 6.3.2015 costituisce, invero, una modifica ampliativa
del contenuto della precedente ordinanza di convalida del provvedimento del
Questore, adottata all’esito del giudizio di convalida rigidamente disciplinato dal
legislatore, che all’ad 6 della legge n. 401 del 1989 non prevede la possibilità di
una successiva modifica o integrazione dell’ordinanza di convalida.
L’ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari, infatti, può
essere solo oggetto di ricorso per cassazione.
Né il provvedimento in questione può ritenersi una mera correzione di errore
materiale.
Nella specie, invero, il presunto errore materiale, che sarebbe consistito nella
omessa indicazione dell’obbligo di presentazione in Commissariato anche quindici
minuti dopo l’inizio di ogni partita, involge, invece, un procedimento valutativo e
consapevole del Giudice per le indagini preliminari in ordine ai presupposti
applicativi della misura e non certo un errore materiale, cioè un mero scostamento
fra volontà ed estrinsecazione della medesima.
Secondo il consolidato orientamento dì questa Suprema Corte (Sez. Un.
14.6.1993 n. 6019, riv. 198543, imp. Armati) in tema di correzione di errori
materiali si deve ritenere esclusa l’applicabilità dell’art. 130 c.p.p. quando la
correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione
già assunta.
La statuizione ampliativa delle prescrizioni già imposte con il provvedimento
di convalida modifica, infatti, in modo significativo la posizione dell’interessato e
esorbita dai limiti propri dell’errore materiale e assume i connotati propri di un
errore concettuale, di guisa che il provvedimento adottato assume le
caratteristiche di una inammissibile sostituzione di una decisione gìà assunta.
Consegue da quanto sopra che il provvedimento del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Trapani del 6.3.2015 deve essere annullato senza
rinvio.

3

di convalida con l’ulteriore obbligo per il Licarì di presentarsi in Commissariato

Non va, invece, accolta la richiesta di annullamento dell’ordinanza di convalida
del 25.2.2015 avanzata in via subordinata dal ricorrente.
Alcuna censura, infatti, viene mossa dal ricorrente in merito alla predetta
ordinanza e, quindi, sotto tale profilo, il ricorso, essendo privo del necessario
contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, difetta del carattere di
specificità, in relazione al combinato disposto degli artt. 591 lett. c) 581 lett. c)
cod, proc. pen.

Annulla senza rinvio il provvedimento del GIP del 6.3.2015. Rigetta nel resto
il ricorso. Dispone la comunicazione al Questore di Trapani.
Così deciso il 04/02/2016

P.Q.M.

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