Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 756 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 756 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE VIVO ANDREA N. IL 09/01/1985
avverso la sentenza n. 497/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
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Data Udienza: 26/11/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DE VIVO Andrea ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 322, comma
secondo, cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali denuncianti e in ordine alla quantifica-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indi.
cando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza
dell’imputato.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.
zione della pena inflitta.