Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7559 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7559 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRANDE MARIA ROSARIA N. IL 09/02/1954
avverso l’ordinanza n. 122/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
26/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 24/10/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del
dr.Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decreto del 24.11.2012, il P.M. della Procura della repubblica presso
il Tribunale di Napoli convalidava come probatorio il sequestro effettuato
dalla polizia giudiziaria il precedente 23.11.2012 e dalla stessa qualificato
preventivo, avente ad oggetto nove orologi da polso di rilevante valore
commerciale rinvenuti presso l’abitazione di Grande Maria Rosaria in
occasione di una perquisizione domiciliare.
Pendente il procedimento in fase di indagini preliminari, in data
28.12.2012 il difensore della Grande avanzava al P.M. istanza di dissequestro,
ma l’istanza veniva rigettata evidenziando che vi erano accertamenti in
corso.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose appello, evidenziando
che il sequestro preventivo era perento atteso che il P.M. aveva omesso di
chiederne la convalida al Giudice competente entro i termini di legge.
Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza del 26.3.2013,
rilevando che ai sensi dell’art.263 co.5 c.p.p. contro il decreto del P.M. che
rigetta l’istanza di restituzione gli interessati possono proporre opposizione
sulla quale il giudice provvede a norma dell’art.127 c.p.p., dichiarava
l’inammissibilità dell’appello.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagata, deducendo la nullità
dell’ordinanza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
nullità (art.606 co.1 lett.c c.p.p.) in relazione all’art.321 co.3 bis e 3 ter c.p.p.,
rilevando che il sequestro è stato effettuato di iniziativa dalla polizia
giudiziaria, che la stessa lo ha qualificato quale sequestro preventivo, che agli
atti vi è solo il verbale di sequestro preventivo e non anche il decreto di

Osserva

convalida del sequestro probatorio, che il sequestro preventivo deve essere
convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che nessuna convalida è
stata richiesta con conseguente perenzione della misura.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
In data 21.10.2013, è pervenuta missiva dell’avv.Vittorio Fucci che,

sopravvenuta la carenza di interesse, dichiara di rinunciare al mandato.

Motivi della decisione

1. Ai fini della convalida del sequestro il Pubblico Ministero non è
vincolato dalle indicazioni della polizia giudiziaria e ben può ritenere di
carattere probatorio un sequestro che la polizia ha ritenuto di carattere
preventivo (v. Cass.Sez. Un., sent.n. 9/1991 rv. 187858; Sez.I, sent. n. 16906
/2010 rv. 247560; Sez.III, sent. n. 26916/2009 rv. 244241; Sez.VI, sent. n.
2061/2003 rv. 227896). Il Pubblico Ministero che, a norma dell’art. 321,
comma 3 bis, c.p.p., riceve il verbale di un sequestro preventivo, eseguito in
via di urgenza dalla polizia giudiziaria, ha infatti il potere di qualificarlo
giuridicamente; e pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al
giudice la convalida; se, invece, lo ritiene sequestro probatorio, lo può
convalidare lui stesso a norma dell’art. 355, comma 2, c.p.p. Contro la
convalida è ammessa richiesta di riesame al Tribunale ex artt. 355, comma 3,
e 324 c.p.p., e quindi non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla
decisione del Pubblico Ministero (cfr. Cass. Sez.III, sent. 1038/1995, rv.
202953).
2. Con decreto in data 24.11.2012, come risulta dal provvedimento
impugnato, il Pubblico Ministero ha convalidato come probatorio il
sequestro effettuato in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, e quindi a
seguito di istanza del difensore dell’indagata ha rigettato la richiesta
restitutoria. Considerato che il gravame esperibile avverso il provvedimento
di rigetto non è l’appello cautelare disciplinato dall’art.322 bis c.p.p. bensì
l’opposizione al Giudice, e nella specie il Giudice per le indagini preliminari
pendendo il procedimento in tale fase, opposizione prevista dall’art.263, co. 5
2

c.p.p., correttamente il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello
presentato dall’indagata avverso il decreto di rigetto dell’istanza di
restituzione emesso dal Pubblico Ministero in data 28.12.2012.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti. Dalla missiva del difensore che dichiara di rinunciare al mandato
non si evince infatti il venir meno dell’interesse al ricorso sopravvenuto alla
sua proposizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così i e agerato, in camera di consiglio il 24.10.2013
gliere estensore
a Cervadero

vik en,SQ.L.

e

Il Presidente
Ciro Petti
,

essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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