Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7557 del 21/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7557 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCIA COSIMO N. IL 24/01/1968
DE LUCIA ENRICO N. IL 11/10/1965
avverso la sentenza n. 1970/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCH1 ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/12/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele
Mazzotta, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
Per i ricorrenti è presente l’Avvocato Rotondi.

RITENUTO IN FATTO

1.

De Lucia Cosimo e De Lucia Enrico sono stati condannati dal

previa concessione delle generiche prevalenti, per reati fallimentari; la
corte d’appello di Napoli ha confermato integralmente la statuizione di
condanna.
2.

Propongono oggi ricorso per cassazione entrambi gli imputati

contestando sostanzialmente:
a. che la tesi dominante in materia di perfezionamento del reato
di bancarotta non è applicabile al caso in esame perché il dies

a qua dei reati doveva essere necessariamente retrodatato,
con conseguente maturazione del termine prescrizionale;
b. che la sentenza impugnata viola il disposto di cui all’articolo
606, lettere A, B, D ed E, legato agli articoli 190 e 192 del
codice di procedura penale, nonché disattende gli articoli tre,
24, 111 della carta costituzionale;
c. che la sentenza impugnata viola il disposto di cui all’articolo
606, lettere A, B, D ed E, legato agli articoli 190 e 192 del
codice di procedura penale, nonché disattende gli articoli tre,
24, 111 della carta costituzionale con riferimento alla querela
proposta da De Lucia Cosimo;
d. che la sentenza impugnata viola ancora una volta il disposto
di cui all’articolo 606, lettere A, B, C, D ed E, legato agli
articoli 190 e 192 del codice di procedura penale, nonché
disattende gli articoli tre, 24, 111 della carta costituzionale
con riferimento alla distrazione della linea di sgrondopressatura;
e. che la sentenza impugnata viola ancora una volta il disposto
di cui all’articolo 606, lettere B, C, D ed E, legato agli articoli
190 e 192 del codice di procedura penale, nonché agli articoli

1

Tribunale di Benevento alla pena di anni due e mesi sei di reclusione,

3, 24, 111 della carta costituzionale con riferimento al ruolo
svolto da De Lucia Enrico di Carlo;
f. che la sentenza impugnata viola ancora una volta il disposto
di cui all’articolo 606, lettere B, C, D ed E, legato all’articolo
530, secondo comma, del codice di procedura penale, nonché
disattende gli articoli 3, 24, 111 della carta costituzionale con
riferimento alla certezza della responsabilità degli imputati.

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; i motivi sono
generici ed in fatto e non indicano, comunque, in modo specifico il vizio
rilevante ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale, nè
l’errore in cui sarebbe incorsa la corte d’appello. Nessun ausilio alla
individuazione concreta del vizio rilevante ai sensi dell’articolo 606 cod.
proc. pen. può emergere dalle rubriche dei motivi di ricorso in quanto
esse stesse caratterizzate da assoluta genericità, riportando
praticamente tutte le ipotesi previste dalla norma. Ad esempio, nel primo
motivo si deduce violazione delle lettere B, C, D ed E dell’articolo 606,
nonché violazione degli articoli 190 e 192 del codice di procedura penale,
157 e seguenti del codice penale, nonché leggi successive ed altresì
violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost.. è del tutto evidente, dunque,
sia dalla rubrica dei singoli motivi che dall’esame del loro contenuto, che
il ricorso è assolutamente privo dei necessari caratteri di specificità,
articolando confusamente e mescolando fra loro considerazioni in fatto e
valutazioni in diritto prive dei necessari riferimenti a concreti vizi
risultanti dalla motivazione della sentenza impugnata. In gran parte si
sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio attraverso una
non consentita riproposizione delle prove, senza che vengano individuati
in modo specifico gli errori in cui sarebbe caduta la corte territoriale e
che inficerebbero in maniera irrimediabile il provvedimento impugnato.
p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così

ciso il 21/12/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO

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