Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7556 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7556 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAMAGNA PASQUALE N. IL 19/06/1945
avverso la sentenza n. 767/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 06/02/2014

La Magna Pasquale, già condannato con doppia conforme – sentenze del tribunale di Ancona,
sez. distaccata di Osimo in data 30.6/8.9.2009 e corte di appello di Ancona in data 3/17.5.2013 alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, per i delitti, in continuazione
di ricettazione e di detenzione di prodotti con marchi contraffatti ex artt. 81 cpv. 474 e 648 c.p.capi A), B,C e D) — ricorre avverso la seconda decisione, deducendo, con il richiamo all’art. 606
lett. b) ed e) codice di rito: a) erronea applicazione dell’ art. 474 c.p. posta la grossolanità della
contraffazione, nonché dell’art. 648 c.p. per la mancanza della prova della provenienza delittuosa
degli oggetti in sequestro.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Invero integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti
marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione
grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera
determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei
marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne
garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non
occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la
grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che
gli acquirenti siano tratti in inganno(in termini, Sez. 2, 4.31/5/2012, P.G. in proc. Diasse, Rv.
252836).
Parimenti non ha alcun pregio contestare la configurabilità del delitto di ricettazione a fronte della
solo asserita mancanza di prova in ordine alla provenienza delittuosa del-delittuosa degli oggetti
sequestrati — generatori di corrente elettrica ed un martello pneumatico con marchi contraffattinella misura in cui l’imputato non è stato in grado di giustificarne la provenienza e le modalità di
acquisto o comunque le vicende in seguito alle quali ne era venuto in possesso. I giudici di merito
hanno ritenuto la certezza dell’ origine furtiva anche per la condotta del prevenuto impegnato a
vendere in strada la merce carpendo la buona fede dell’acquirente e subito dopo, ricevuto il denaro,
dandosi alla fuga prima che quest’ultimo aprendo la confezione si rendesse conto della non
originalità del prodotto. E costituisce principio pacifico in giurisprudenza che ai fini della
configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa
proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille , così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti, nonché sempre condannato alla rifusione delle spese alla parte civile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Paolo Canevelli, per l’ inammissibilità del ricorso;

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