Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7555 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7555 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DURAN DOLORES N. IL 11/04/1953
);Q MARABITA DANIELE N. IL 14/11/1954* C/
avverso la sentenza n. 3918/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
enerale in persona s e I ott.
che ha concluso per

Udito, pe

parte civile, l’Avv

Udit i ensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso,
udito il difensore avv. S. Fatone in sost.ne avv. F. Fois che si è riportato ai motivi di ricorso e
ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore della PC, procuratore speciale e deduce: a)
mancanza e contraddittorietà della motivazione, atteso che la liquidazione del danno non è
proporzionata alla gravità delle lesioni inferte a una persona afflitta da grave handicap (cecità e
altro), che ha prodotto numerosi certificati medici, l’ultimo dei quali attesta che la stessa ha
necessitato di giorni 40 di riposo, b) violazione di legge in relazione all’art. 544 ter cp; perché
sia integrato il reato in questione non occorre che l’animale abbia riportato lesioni. Il fatto che
il cane nei giorni successivi circolasse per il condominio non sta a significare che lo stesso non
avesse subito conseguenze dannose. Avendo ricevuto calci sulla bocca, non era certo l’organo
della deambulazione quello che poteva essere compromesso, ma quello della masticazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è inammissibile in quanto con essa si pretende di investire la corte
di legittimità di questione riguardante la quantificazione del risarcimento, già apprezzata dal
giudice del merito che, a differenza della corte di cassazione, ha a sua disposizione gli atti
significativi, può esaminare le parti, può disporre perizia.
2. La seconda censura è infondata in quanto l’art. 544 ter cp prevede la condotta di chi
cagiona una lesione a un animale, ovvero lo sottoponga a sevizie o a lavori insopportabili.
Ebbene, la prova delle lesioni non è stata fornita; è escluso che il cane sia stato adibito a
qualsiasi tipo di lavoro e, infine, il colpire senza motivo alcuno con calci un animale è
certamente comportamento spregevole, ma, di per sé, non integra l’estremo delle sevizie.
3. Conclusivamente il ricorso merita rigetto e la ricorrente va condannata alle spese del
grado.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle4.ese del procedimento.
Così deciso in Roma In data 14 novembre 2012.-

1. La CdA di Firenze, decidendo su impugnazione della PC, ha riformato ai fini civili la
sentenza del tribunale di Lucca 8.1.2009, con la quale Marabita Daniele fu assolto dai reati ex
artt. 544 ter e 582 cp in danno di Duran Dolores. Il giudice di secondo grado ha dichiarato il
Morabita responsabile delle lesioni causate alla Duran e lo ha condannato al risarcimento del
danno nella misura di euro 2000, oltre le spese.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA