Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7554 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7554 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

Data Udienza: 14/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SURACE DOMENICO N. IL 11/07/1971
2) GRECO LEONARDO N. IL 30/07/1979
avverso la sentenza n. 361/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 04/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la parte civil ‘Avv
Udit i difensor Avv.

z-

Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso,

1. Il 27.4.2001 il tribunale di Vibo Valentia dichiarava il fallimento della snc SURGELATI
ITTICI CALABRIA e dei soci Greco Leonardo e Surace Domenico.
I due predetti venivano rinviati a giudizio e condannati a pena di giustizia in primo grado
perché riconosciuti colpevoli di bancarotta fraudolenta per distrazione (per merci e valori pari a
lire 500 mm) e documentale, nonché del delitto ex artt. 110-646 cp, 61 n. 7 cp, per essersi,
quali titolari della snc predetta, appropriati di un muletto OM EU, ottenuto in leasing.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Catanzaro, in parziale riforma, ha ritenuto tale
ultimo delitto assorbito in quello di bancarotta per distrazione e ha rideterminato in melius il
trattamento sanzionatorio.
2. Ricorrono i difensori e deducono inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, insussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato, manifesta illogicità della
motivazione.
3. Per Greco, si osserva:
Quanto al muletto, non c’è prova della sua vendita, né del fatto che la appropriazione sarebbe
avvenuta quando la snc era in difficoltà economiche; né vi è prova che dalla eventuale vendita
del muletto sia dipeso il dissesto finanziario della società; detta macchina ben poteva essere
stata venduta quando la snc era in bonis.
La bancarotta societaria presuppone il nesso causale tra la condotta e il dissesto; la bancarotta
documentale presuppone una particolare forma di elemento psicologico. I giudici del merito
hanno solo preso atto della mancanza dei libri contabili e della incompletezza delle annotazioni.
Ma non vi è prova che tale condotta sia stata tenuta con l’intenzione di recare danno ai
creditori. L’intento fraudolento deve essere dimostrato dalla accusa, altrimenti si verificherebbe
una intollerabile inversione dell’onere della prova.
Vi è poi vizio di motivazione circa il dolo della condotta di distrazione del muletto.
4. Per Surace si osserva:
E’ certamente vero che nella snc la responsabilità dei soci è illimitata e solidale, ma ciò vale nel
campo civilistico, non in quello penalistico, nel quale la responsabilità è sempre personale e
mai oggettiva. Surace non si occupava della amministrazione della società, come ha dichiarato
lo stesso Greco, ma era solo un socio finanziatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati (oltre che intrinsecamente contraddittori) e
quindi inammissibili. I ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado e al
versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma
in euro 1000.
2. Invero, il Greco sostiene, prima, che non vi sia prova della vendita del muletto; poi
che esso probabilmente fu venduto quando la snc era ancora in floride condizioni economiche.
D’altri parte, quale che sia stata la sorte del predetto bene strumentale, sta di fatto che esso,
acquiito in leasing al patrimonio aziendale, non è stato rinvenuto al momento del fallimento.
Ebbene è jus receptum (tra le tante: ASN 199907569-RV 213636) quello in base al quale, una
volta accertato che l’imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso
in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, né sappia giustificarne la
destinazione per effettive necessità dell’impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati
dolosamente distratti; ciò in quanto il fallito ha l’obbligo giuridico di fornire dimostrazione
della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio.
2.1. Comunque la condotta distruttiva, secondo il capo di imputazione, non si esercitò
solo sul muletto, ma anche su altri beni e merci, per un controvalore di 500 miri di lire. Sul
punto i ricorsi nulla osservano.

RITENUTO IN FATTO

3. Per quanto specificamente riguarda il Surace, è da notare che, per quel che sostiene,
il Greco avrebbe dichiarato che lo stesso “veniva poco” in azienda. In realtà, lo stesso afferma
anche (cfr. fol. 3 sentenza) che anche Surace si occupava della amministrazione della snc; i
giudici di merito sostengono poi (in questo non smentiti nei ricorsi) che Surace firmava
ricevute per conto della ditta. Non si tratta dunque, ad evidenza, di addebiti per responsabilità
oggettiva.
4. Per quanto specificamente attiene alla bancarotta documentale, è noto che, in questo
caso (come negli altri), la natura dell’elemento psicologico può e deve essere dedotta dalle
modalità della condotta che può, eventualmente, evidenziare, come nel caso in esame, la
strumentalità della omissione di scritturazioni e/o della distruzione/occultamento/mancata
tenuta dei libri. Nel corso della breve vita della snc, si verificò la acquisizione e la successiva
“scomparsa” di beni, merci e crediti; infatti, come si legge in sentenza, le fatture di acquisto
sono state reperite, ma non sono state reperite quelle di vendita. E poiché, come premesso,
neanche i beni, benché acquistati, sono stati reperiti, essi o sono stati distratti o sono stati
venduti “al nero”.
4.1. In un caso o nell’altro, la mancata registrazione della “uscita” di merci e
attrezzature non poteva, secondo il ragionato criterio adottato dai giudici del merito, che
essere preordinato alla fraudolenta operazione, condotta in evidente danno del ceto creditorio.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012.-

2.2. Quanto al rapporto causale nella bancarotta societaria, esso riguarda la ipotesi di
cui al II comma dell’art. 223 LF, non quella di cui al comma I (che è quella contestata nel caso
in esame). Ad abundantiam si può aggiungere che la appropriazione (o la “sparizione”) del
muletto dovette necessariamente avvenire in prossimità della dichiarazione di fallimento, posto
che detta dichiarazione avvenne in data prossima a quella di costituzione della snc (maggio
2000- aprile 2001).

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