Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7553 del 14/11/2012
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7553 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ROMANO CARMELO N. IL 25/06/1975
avverso la sentenza n. 863/2003 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per
Udito, per la • arte civile, l’Avv
Uditi di!; sor Avv.
Data Udienza: 14/11/2012
Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione deglòi artt. 157 ss. cp. Il reato
è prescritto. All’udienza del 21.4.2006, il PG sollevava questione di legittimità costituzionale in
riferimento all’art. 1 della legge 46/2006, che aveva modificato l’art. 593 cp, rendendo
inappellabili per il PM le sentenze di assoluzione in primo grado. La Corte costituzionale, con
sentenza 23.6.2008 dichiarava la incostituzionalità della norma predetta e il processo
riprendeva in data 28.10.2011.
2.1. Orbene: a) l’art. 161 n. 2 c p prevede che la sospensione o la interruzione non
possono comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere b)
comunque la prescrizione riprende a decorrere dalla data della sentenza della Corte
costituzionale, non dalla data della comunicazione all’organo procedente.
Secondo la CdA vi sarebbe stata una sospensione di anni 4, mesi 5, giorni 15, ma il calcolo non
è esatte, in quanto la sospensione riguarda solo il periodo dal 21.4.2006 al 23.6.2008 e quindi
un periodo di anni 2 e mesi 2 circa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
2. Innanzitutto, il termine massimo per l’aumento del periodo necessario a prescrivere il
reato è previsto per la interruzione e non per la.paisreoieképe. Sopt- 14-Sh3
2.1. In secondo luogo la sospensione si è verificata, non solo pe a remissione della
questione alla Corte costituzionale, ma anche a seguito di richieste dell’imputato e/o del suo
difensore.
2.2. In terzo luogo, in caso di sospensione di un procedimento penale a seguito di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine della risoluzione di una questione di
legittimità costituzionale, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale
coincide con quella in cui gli atti vengono restituiti al giudice che promosse il giudizio di
legittimità costituzionale (ASN 198003086-RV 144559; esiste sentenza in senso contrario, ma
è molto più risalente).
3. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012..-
1. La CdA di Messina, con la sentnja di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di
primo grado, ha dichiarato Romano Car
olpevole del delitto di tentata violazione di domicilio
aggravata, consumata in data 20.5.2001.