Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7552 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7552 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RUSSOTTO FILIPPO N. IL 27/12/1967
avverso la sentenza n. 304/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del
29/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
ona del Do

Udito, per la parte civi , l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha chiesto annullamento senza
rinvio re4lativamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena in anni due
e mesi due di reclusione,
udito il difensore avv. A. Giradi, sostituito da avv. F. Bianchi, che, illustrando i motivi del
ricorso, ne ha chiesto raccoglimento.

1. La CdA di Trento, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per
Russotto Filippo in anni 2 e mesi 6 di reclusione, ribadendo la affermazione di colpevolezza con
riferimento ai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale
semplice. E’ stata inoltre ritenuta la continuazione con fatto precedentemente giudicato.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce; a) violazione di legge e carenze
dell’apparato motivazionale, in quanto la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche
avrebbe dovuto essere calcolata, non solo sulla pena base, ma anche sui singoli aumenti per la
continuazione, b) illogicità di motivazione, atteso che gli aumenti di pena per la continuazione
appaiono considerevoli e sono stati giustificati per la ritenuta gravità dei fatti e per entità dei
danni arrecati, ma ciò contrasta con la incensuratezza e il corretto comportamento processuale
dell’imputato, anche perché la continuazione è esterna e, per di più, con un reato tributario,
che deve ritenersi famulativo rispetto a quelli di bancarotta, c) violazione di legge: anche a
voler seguire i criteri di calcolo indicati, il risultato è errato, in quanto, se la pena base è stata
fissata in anni 3, sottraendo un terzo per le attenuanti ex art 62 bis cp, aumentando per la
continuazione (mesi 6 + mesi 9), si giunge alla pena complessiva di anni 3 e mesi 3, che,
ridotta di un terzo per il rito, determina la pena finale di anni 2 e mesi 2 (e non di anni 2 e
mesi 6) di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le prima censura è infondata; la seconda è inammissibile; la terza è fondata e
determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei limiti e con gli effetti
indicati dall’odierno requirente.
2. La riduzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere
calcolata sulla pena base e solo su di essa. Non avrebbe oltretutto senso applicarla -se pur
fosse consentito- all’aumento per continuazione, essendo esso, oltretutto, limitato solo nel
massimo.
3. La concreta determinazione del quantum sanzionatorio presuppone valutazione di
stretto merito, che, se adeguatamente motivata (come nel caso in esame), non è aggredibile
con il ricorso innanzi al giudice di legittimità.
4. L’errore di calcolo evidenziato dal ricorrente sussiste. Esso può e deve essere corretto
in questa sede, mediante parziale annullamento senza rinvio e rideterminazione aritmetica
della pena in anni due e mesi due di reclusione. Nel resto il ricorso va rigettato.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che
ridetermina in anni due e mesi due di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.
Cosi deciso in Roma in data 14 novembre 2012.-

Il presidente- Gaetanino Zecca

ATA IN CANCELLERIA

RITENUTO IN FATTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA