Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7551 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7551 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARINO FRANCO N. IL 26/08/1936
1) IOSSA ANNA QUALE TUTORE DI MARINO FRANCO N. IL
02/08/1934
avverso la sentenza n. 31/2009 GIUDICE DI PACE di TREVISO, del
07/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la p

civile, l’Avv

Uditi difenso r Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha chiesto annullamento senza
rinvio, limitatamente alle stat4zioni civili;
udito il difensore dell’imputato che si è riportato ai motivi del ricorso,
f4er , \- 1 6,a Li i 4 o Qk \
60)

R

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Tossa Anna, procuratrice speciale dell’imputato, e deduce:
a)violazione del comma II art. 82 e del comma II dell’art. 523 cpp nella parte in cui il GdP ha
rimesso innanzi al giudice civile le parti. La parte civile, invero, non ha presentato conclusioni
scritte , limitandosi a invocare verbalmente la sospensione del processo e opponendosi alla
declaratoria di proscioglimento, b) violazione degli artt. 538 commi I e II, 531 comma II cpp,
85 cp e 2046 cc, atteso che la mancanza di imputabilità rende non punibile il Marino e non
risarcibili i danni provocati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è infondata. Invero, non integra la revoca di costituzione di parte
civile l’omessa presentazione per iscritto della richiesta di condanna nei confronti del
responsabile civile nei termini di cui all’art. 523, comma secondo, cpp,trattandosi di mera
irregolarità (ASN 201221210-RV 252967).
2. La seconda censura è fondata. I reati ascritti al Marino -erroneamente ricondotti alla
figura criminosa ex art. 595 cp, laddove la esatta contestazione sarebbe stata quella ex art.
594 cp- per quanto preliminarmente accertato dal giudicante non sono insussistenti; essi
tuttavia sono addebitabili a persona non compos sui.
2.1. Ai sensi dell’art. 2046 cc, infatti, “non risponde delle conseguenze del fatto

dannoso chi non aveva la capacità di intendere o volere al momento in cui lo ha commesso, a
meno che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa”.
2.2. La responsabilità civile per l’operato del Marino, dunque, potrebbe, al più,
delinearsi, quale culpa in vigilando, a carico di chi eventualmente avesse avuto l’obbligo
giuridico di tutelare l’incapace e di impedire che lo stesso arrecasse danni a sé stesso e ad
altri.

St.q.

3. Consegue annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla
le
rti sono state rimesse innanzi al giudice civile per la quantificazione dei danni.
PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili.

Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012.-

1. Il GdP di Treviso ha assolto Marino Franco dai reati a lui ascritti (rubricati come più
episodi di diffamazione, consumati a mezzo di cartoline postali) perché commessi da persona
non imputabile, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la quantificazione dei danni.

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