Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7550 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7550 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RONZONI GIANMARIA N. IL 10/08/1953
avverso la sentenza n. 2625/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
27/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
ocura ore
che ha concluso per

Udito, per la p

civile, l’Avv

Udit i difenso Avv.

Data Udienza: 14/11/2012

Udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso,
udito il difensore avv. P. Pontoriero in sost.ne avv. A. Arena per la PC, che deposita conclusioni
scritte e nota spese, associandosi alle richieste del PG.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce: a) violazione degli artt. 55-582-590 cp
e 125 cpp per travisamento del fatto, atteso che il giudice di secondo grado non ha risposto
adeguatamente alle censure di appello con le quali si era fatto presente che il Ronzoni aveva
reagito a una aggressione del Giavazzi. Invero, i testi ascoltati ebbero a riferire che i due
uscirono insieme dal luogo di lavoro; per altro, è emerso in maniera incontrovertibile che essi
si afferrarono reciprocamente per il bavero e si strattonarono e che l’imputato, allo scopo di
difendersi, estrasse dalla tasca il taglierino e colpì l’avversario. Non risponde quindi al vero il
fatto che Ronzoni si sia munito del taglierina prima di uscire; in realtà egli lo aveva già in
tasca. Da ciò discende che lo stesso deve essere chiamato a rispondere di eccesso colposo in
legittima difesa, b) violazione degli artt. 539 e 125 comma III cpp in merito alla entità della
provvisionale, che appare sproporzionata.
3. Ha fatto pervenire memoria difensiva il difensore del Giavazzi, con la quale chiede il
rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è inammissibile in quanto articolata su presupposti di fatto diversi
da quelli motivatamente posti dai giudici del merito alla base del loro convincimento; la
seconda censura è manifestamente infondata.
2. Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente va condannato alle spese del
grado, oltre al versamento della somma di euro 1000 alla Cassa ammende.
3. Sia la corte di merito che il giudice di primo grado hanno ricostruito l’accaduto sulla
base delle dichiarazioni della PO e dei testi, in particolare del teste Ghislandi Fabrizio_ E’
risultato dunque accertato che l’imputato “si armò” del taglierina prima di uscire per discuteal
Giavazzi; appena uscito, lo colpì una prima volta; quindi i due si afferrarono per il bavero e
successivamente Ronzoni sferrò un secondo colpo con la lama che si era portato. Così stando
le cose, non può, ad evidenza, esservi possibilità di ipotizzare legittima difesa (effettiva o
putativa) e neanche eccesso colposo, in quanto l’imputato, non solo, si recò all’incontro già
“armato”, ma fu il primo (in realtà, l’unico) ad aprire le ostilità. La ricostruzione appare
congrua e logica e non lascia spazio a (fragili) ipotesi alternative.
4. Quanto alla provvisionale, è noto (SU sent. n. 2246, 19.12.1990/19.2.1991, ric.
Capelli, RV 186722, conf. ASN 201034791-RV 248348 ed almeno 10 precedenti) che il
provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al
risarcimento del danno assegna alla PC una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva
non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in
giudicato e destinato a essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.
5. Consegue anche la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla PC, che si
liquidano come da dispositivo
PQM

1. La corte di appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la
pronunzia di primo grado, con la quale Ronzoni Gianmaria fu condannato alla pena di giustizia,
oltre al risarcimento dei danni in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 582i
583 comma II n. 1 cp (lesioni personali gravi in danno di Giavazzi Luca, fatto commesso con
l’uso di un taglierina da lavoro).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende, nonché al
ristoro delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla costituita parte civile, che liquida
in euro duemiladuecento (2.200), oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma in data 14 novembre 2012.-

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