Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 755 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 755 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIANESE CARMINE nato il 05/12/1981 a NAPOLI

avverso la sentenza del 25/01/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 25/01/2016,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in
data 25/10/2013, nei confronti di PIANESE CARMINE confermava la condanna in
relazione al reato di cui alli art. 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia di estinzione per
prescrizione del reato.

rilevato che la ricettazione di particolare tenuità prevista dall’art. 648, comma
secondo, cod. pen., rappresenta un’ipotesi attenuata del reato di ricettazione
punito con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplato dal primo
comma dello stesso articolo (Sez. U, Sentenza n. 9567 del 21/04/1995 Rv.
re,-•

202003) . Secondo la nuova formulazione dell,kart.157, come modificato dalla
legge 251/2005, .per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza
-tener conto della diminuzione per le circostanze attenuank. Ne consegue che, ai
fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita
per il reato base e non per l’ipotesi attenuata (Sez. 2, Sentenza n. 38803 del
01/10/2008 Rv. 241450; Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013 Rv. 254307).
Il delitto di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da
euro 516 ad euro 10.329. Il termine prescrizionale minimo è di anni otto e che per effetto delle interruzioni – nel caso di specie doveva tenersi conto del termine
prescrizionale massimo di anni dieci, non ancora trascorsi al momento della
pronuncia di secondo grado. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della
eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così decis91-24/4Q/2016

Il motivo è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Va infatti

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