Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 755 del 14/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 755 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO
Data Udienza: 14/10/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MABROUKI ABDERRAHIM N. IL 05/02/1984
avverso l’ordinanza n. 2193/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
112″_
,
Ritenuto in fatto
– che il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con provvedimento deliberato il
15 gennaio 2013, rigettava l’opposizione, proposta da Mabrouki Abderrahim
avverso il decreto di espulsione emesso quale sanzione alternativa;
– che in data 4 febbraio 2013, il difensore di Mabrouki Abderrahim, avvocato
Emidio Panajia, ha presentato dichiarazione d’impugnazione dell’indicato
“opposizione giudiziaria”, il quale, nel rilevare che il provvedimento espulsivo
aveva avuto già esecuzione, ne sollecita la revoca e la sostituzione con misura
non detentiva (arresti domiciliari, con autorizzazione allo svolgimento di attività
lavorativa) in quanto il condannato risulta risiedere da tempo in Italia, paese nel
quale risultano risiedere regolarmente dei suoi familiari (un cugino ed una
sorella) con i quali convive;
Considerato in diritto
– che l’impugnazione è inammissibile in quanto, a prescindere dal
preliminare rilievo che l’impugnazione risulta proposta da difensore non
abilitato, le deduzioni che il ricorrente propone a sostegno della sua
impugnazione sono del tutto estranee alle ragioni della decisione emessa dal
Tribunale di Sorveglianza e quindi non sono idonee alla sua confutazione;
– che trattasi, invero, di deduzioni estranee anche al perimetro valutativo
consentito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 (che delimita i riconosciuti
casi di non ammessa espulsione) di tal che, anche per tal via, il ricorso
proposto – nel tentativo di ottenere la revoca della disposta espulsione – si
colloca fuori dei casi previsti per legge;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali mentre, attesa la peculiarità del caso, si
ritiene opportuno esonerare il ricorrente dal versamento di una somma alla
Cassa delle ammende, a titolo di sanzione;
P.Q.M.
DOPOSITAThichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
IN cANCIEM”Acessuali.
ct,re,<C2510,-;,
i o e EH . 2014posì deciso in Roma, il 14 ~2013.
provvedimento con atto diretto al Tribunale di Sorveglianza e qualificato come