Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7549 del 19/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7549 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Napoli Antonio, nato a Napoli il 08/11/1957, quale legale rappresentante della
ER Consulting srl,
avvrso
e la ordinanza del 27/04/2015 del Tribunale di Roma, sezione riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata
udito per l’imputato l’avv. Antonio Pagliano, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27 aprile 2015 il Tribunale di Roma, sezione del
riesame, confermava i provvedimenti in data 23 ottobre 2014 e 26 gennaio 2015
con i quali il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo
dei beni appartenenti a Napoli Antonio quale indagato dei reati di omesso
versamento di ritenute alla fonte e di IVA per le annualità d’imposta dal 2007 al
2010, in concorso con Micucci Massimo, rispettivamente nelle qualità di
consigliere/amministratore delegato e presidente del Cda della Reti srl in
liquidazione, già Reti spa. In esecuzione di detti provvedimenti, tra l’altro, era
stato sequestrato il saldo attivo, pari ad euro 1.071,83, di un conto corrente

Data Udienza: 19/01/2016

bancario intestato alla ER Consulting srl. Osservava il Tribunale che tale rapporto
bancario era comunque da considerarsi nella disponibilità del Napoli, che della
società depositante era il liquidatore, dovendosi in diritto ritenere sussistente la
circostanza ogni qualvolta, come appunto nel caso di specie, si rilevasse una
situazione analoga a quella del possesso civilistico. Rilevava inoltre che la difesa
della ER Consulting non aveva provato l’assenza di qualsiasi rapporto tra la
stessa e la Reti srl in liquidazione né altrimenti l’assenza di qualsiasi vantaggio
ovvero utilità riveniente dal cc. sequestrato al Napoli e quindi della sua buona

2. Avverso l’ordinanza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione la ER Consulting srl deducendo un unico motivo.
2.1 Si duole la ricorrente della violazione di legge che individua nell’avere il
Tribunale omesso di chiarire per quale ragione il cc. in questione dovesse
considerarsi nella disponibilità del Napoli, dato che di essa ricorrente egli era
soltanto il liquidatore, nemmeno socio, e per tale esclusiva ragione formale
aveva la facoltà di operare sul cc. stesso. Affermava comunque di non avere
alcun rapporto con le condotte delittuose ascritte al Napoli. A sostegno delle
proprie deduzioni allegava precedenti di legittimità, particolarmente sul punto
dell’omesso rinvenimento presso la Reti srl del profitto dei reati per i quali si
procede e su quello dell’onere probatorio correlativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.

2. Va premesso che, pur essendo ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. limitata
la ricorribilità per cassazione delle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame a
norma degli artt. 322 bis, 324, stesso codice, sono principi di diritto ormai
consolidati nella giurisprudenza di legittimità che «È ammissibile il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur
consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei
requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato» (così, tra le tante, Sez. 6, n.
6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) ed altresì che «In tema di
impugnazione di misure cautelari reali, l’omesso esame di punti decisivi per
l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento
di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione,
censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo
cod.proc.pen.» (così, da ultimo, Sez 3, n. 28241 del 18/02/2015, PM in proc.
Baronio, Rv. 264011).

2

fede.

Tenuto conto di tali arresti, risulta anzitutto fondato il rilievo della ricorrente
circa la sostanziale “apparenza” della motivazione dell’ordinanza impugnata
relativamente alla riferibilità del conto corrente bancario, del cui sequestro si
discute, alla persona dell’indagato Antonio Napoli.
In questo senso non può ritenersi affatto adeguata la considerazione che il
Napoli abbia la disponibilità del conto medesimo in quanto liquidatore della ER
Consulting, trattandosi di un rapporto meramente organico e, in sé e per sé,
non causalmente collegato alla commissione degli illeciti per i quali nel

modo argomentato da parte del Tribunale del riesame per quale ragione il
patrimonio di detta società abbia dei rapporti oggettivi con gli illeciti stessi.
Non è poi dubbio che nell’ordinanza sia stata invertita l’attribuzione
dell’onere probatorio correlativo, essendo evidente che è la Pubblica accusa che
deve dimostrare, ancorchè nei limiti occorrenti per la cautela reale, la
sussistenza di tale rapporto “pertinenziale” (v da ultimo, Sez. 3, n. 36530 del
12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763).
Peraltro la società ricorrente sostiene anche nel presente ricorso di avere
dato ampia prova documentale che i flussi finanziari del rapporto bancario in
questione abbiano esclusivo riferimento alle proprie attività e non a quelle illecite
oggetto di indagine. Su tale difesa il Tribunale non ha addotto alcuna specifica
argomentazione, così anche per questo profilo incorrendo in un vizio di
motivazione sì grave da divenire violazione di legge.
3. L’ ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di
Roma per nuovo esame che tenga conto dei suesposti rilievi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma.

Così deciso il 19/01/2016

procedimento il Napoli medesimo è indagato. Non risulta comunque in alcun

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