Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7549 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7549 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
1) DELLA STRETTA CORRADINO N. IL 10/06/1946 * C/ tt at,t (2—îC.0.ftAASQ’
avverso la sentenza n. 654/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CR 11 its\ 7,(31-7- 4
che ha concluso per

Udito, p a parte civile, l’Avv

Data Udienza: 13/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4-10-2011 la Corte di Appello di Ancona, in riforma di quella in data 12-62006 del Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarava estinto per prescrizione il reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale ascritto a Corradino Della Stretta, ritenendo tamquam non esset la
contestazione dell’aggravante di cui all’art. 219 legge fall., che, non accompagnata da ulteriori
precisazioni, non aveva dato luogo ad aumenti di pena nella sentenza di primo grado.
e mancato computo a tali tini dell’aggravante, in quanto il richiamo all’art. 219 legge fall. era
accompagnato dall’indicazione del valore della distrazione pari a 850 milioni di lire, nel
dispositivo non era stata esclusa l’aggravante, mentre nella motivazione il computo della pena,
per quanto sommario, non dimostrava che non si fosse tenuto conto dell’aggravante stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PG è fondato.
1.1 Nulla, invero, autorizzava la conclusione che non dovesse tenersi conto, ai fini del calcolo
del termine di prescrizione del reato, della contestazione dell’aggravante del danno di rilevante
gravità, che risulta effettuata nel capo d’accusa da un lato mediante la citazione dell’art. 219
legge fall., dall’altro grazie al richiamo al valore della distrazione, pari a 850 milioni di lire,
senza che l’aggravante fosse stata esclusa nel dispositivo della sentenza di primo grado, dalla
motivazione della quale neppure può ricavarsi la mancata effettuazione del relativo aumento,
essendo stata inflitta una pena di anni tre e mesi sei di reclusione che, superiore al minimo
edittale, è compatibile con tale aumento.
2. La sentenza merita quindi annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo
esame.
P.. Q. M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13-11-2012

Il consigli e est.

Il Presidente

2. Ricorre il PG presso la corte territoriale deducendo violazione delle norme sulla prescrizione

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